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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32663/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una lavoratrice che, dopo essere stata assunta prima da una cooperativa e poi da un'altra cooperativa per mansioni di addetta alle informazioni telefoniche e telemarketing, ha chiesto di accertare l'illegittimità o nullità dei contratti di appalto intercorsi tra soggetti della filiera, la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un diverso soggetto ritenuto effettivo datore o contitolare del rapporto, l'insufficienza della retribuzione percepita ex art. 36 Cost., la condanna solidale del committente principale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 o dell'art. 1676 c.c., nonché il ripristino del rapporto e il pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione rilevando che non risultava provato che la lavoratrice avesse lavorato per la società committente o per le altre società evocate, né l'esistenza di un contratto di appalto o subappalto tra i soggetti indicati; le lettere di assunzione non prevedevano la prestazione presso la sede del committente e, al più, emergeva che la lavoratrice avesse venduto prodotti di una determinata rete televisiva per conto delle cooperative, senza prova del titolo giuridico dell'attività. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno, assumendo che il primo giudice avesse già accertato l'esistenza del subappalto; 2) violazione delle norme su appalto, prova e responsabilità solidale del committente, per mancato ricorso a presunzioni utili a dimostrare il subappalto; 3) omesso esame di un documento decisivo che proverebbe il subappalto; 4) omessa pronuncia sulle differenze retributive; 5) erronea regolazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma sulla statuizione minima fatto-norma-effetto, e comunque il primo giudice non aveva accertato in fatto l'esistenza del subappalto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure miravano in sostanza a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia perché il fatto storico del subappalto era stato comunque esaminato ma ritenuto non provato, sia perché trattandosi di doppia conforme il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile nei termini indicati. Il quarto motivo è stato respinto poiché, esclusa la costituzione del rapporto di lavoro, non potevano essere accolte le pretese retributive consequenziali. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, essendo stata applicata la regola della soccombenza e rientrando la compensazione delle spese nella discrezionalità del giudice di merito. Nulla è stato disposto sulle spese per la tardività del controricorso della società resistente. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se il motivo di appello investe uno degli elementi, la questione si riapre nella sua interezza.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per escludere che si fosse formato un giudicato interno sulla questione del subappalto.

  • art. 436 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso per censurare la decisione d'appello, ma non idoneo a fondare la doglianza per violazione del giudicato interno.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia sulle differenze retributive è infondata perché, rigettata la domanda costitutiva del rapporto, la domanda consequenziale non poteva essere accolta.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato per sostenere l'esistenza di un appalto/subappalto rilevante ai fini della responsabilità del committente, ma la Corte ha escluso che vi fosse prova dei relativi rapporti.

  • art. 2697 c.c.

    nel testo indicato come art. 2967 c.c.

    La ricorrente lo invoca per censurare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che l'accertamento del fatto e la valutazione probatoria spettano al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per lamentare il mancato uso di presunzioni, ma la Corte ha escluso che ciò potesse trasformare una questione di fatto in un vizio di legittimità.

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    Dedotto per affermare la responsabilità solidale del committente principale; la Corte esclude la ricorrenza del presupposto fattuale, cioè la prova dell'appalto/subappalto rilevante.

  • art. 1676 c.c.

    Invocato come ulteriore titolo di responsabilità del committente, ma non applicabile in difetto di prova dei rapporti e dei presupposti fattuali.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato nella domanda originaria per sostenere l'inadeguatezza della retribuzione, ma la relativa domanda resta assorbita dal rigetto della domanda di accertamento del rapporto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico è stato comunque esaminato; inoltre il motivo è precluso in caso di doppia conforme ove non siano indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per la preclusione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i limiti di legge; il sindacato di legittimità riguarda solo il rispetto del principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudicato interno non si forma sul singolo fatto storico isolatamente considerato, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; l'impugnazione di uno soltanto degli elementi riapre la questione nella sua interezza.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare doglianze sulla valutazione delle prove e sull'accertamento dei fatti in vizi di violazione di legge: la selezione e il peso degli elementi probatori appartengono al giudice di merito.
  • L'omesso esame di documenti o elementi istruttori non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Quando viene respinta la domanda costitutiva o principale, le domande consequenziali di tipo retributivo o risarcitorio restano prive di autonoma base accoglibile.
  • In tema di spese processuali, il controllo della Cassazione si limita a verificare il rispetto del principio di soccombenza; la compensazione, totale o parziale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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