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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32654/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Dopo un tirocinio formativo svolto presso un supermercato, la lavoratrice veniva assunta da una società con contratto di apprendistato professionalizzante e poi licenziata per recesso datoriale. Ella chiedeva che il rapporto fosse dichiarato invalido e riqualificato come lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente illegittimità del recesso e applicazione delle tutele reintegratorie, retributive e risarcitorie. In appello la società otteneva il rigetto delle domande. In cassazione la lavoratrice deduceva, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo: la discrasia tra la qualifica indicata nel contratto di apprendistato ("specialista di gastronomia anche con funzioni di vendita") e quella oggetto del piano formativo e della formazione effettivamente impartita ("commesso di banco" / profilo diverso e inferiore). Sosteneva che tale disallineamento era già emerso in primo grado ed era decisivo per valutare il grave inadempimento degli obblighi formativi del datore di lavoro e quindi la conversione del rapporto. Con il secondo motivo denunciava violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per avere la Corte territoriale confuso la figura dello "specialista" con quella di "addetto". Con il terzo motivo lamentava nullità della sentenza per avere la Corte d'appello fondato la decisione su una deroga alla durata massima dell'apprendistato dedotta solo in appello. Con il quarto motivo contestava, in via subordinata, l'interpretazione delle norme collettive sulla durata massima dell'apprendistato e la loro applicabilità alla mansione svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha escluso che vi fosse giudicato interno sulla questione della discrasia tra piano formativo e contratto di assunzione, osservando che tale tema era stato effettivamente introdotto nel giudizio di merito e valutato dal Tribunale come ulteriore ragione di invalidità. Ha quindi affermato che la differenza tra qualifica contrattuale e percorso formativo è circostanza decisiva perché incide sulla verifica dell'esatto adempimento degli obblighi formativi e, se accertata insieme alla sua esecuzione conforme al piano, può integrare un grave inadempimento tale da fondare il diritto alla conversione del rapporto. La sentenza d'appello è stata perciò cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, affinché accerti in concreto se la previsione di un piano formativo per una qualifica diversa e inferiore rispetto a quella indicata nel contratto e la relativa esecuzione costituiscano o meno grave inadempimento degli obblighi formativi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; anche il terzo e il quarto sono stati assorbiti, con riserva per il giudice di rinvio di individuare la disciplina applicabile sulla durata massima dell'apprendistato se rilevante ai fini del decidere.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo da parte del giudice d'appello.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato per le doglianze di violazione di legge nei motivi subordinati.

  • artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.

    sono invocati come criteri di interpretazione del contratto di apprendistato.

  • artt. 416 e 437 c.p.c.

    sono invocati in relazione alla dedotta novità in appello di fatti e prove sulla deroga alla durata massima dell'apprendistato.

  • art. 22 dell'allegata tabella B dell'accordo di riordino del 28/03/2012

    è richiamato come fonte collettiva sulla durata dell'apprendistato.

  • art. 68 tabella B del CCNL terziario

    è richiamato per la disciplina collettiva della durata massima dell'apprendistato per le mansioni considerate.

  • art. 41 ss. d.lgs. n. 81/2015

    sono indicati dalla Corte territoriale come fonti regolatrici ratione temporis del contratto di apprendistato.

  • art. 44 d.lgs. n. 81/2015

    è richiamato per la durata massima legale dell'apprendistato e la possibilità di una disciplina collettiva più ampia.

  • art. 2118 c.c.

    è richiamato dalla Corte territoriale per affermare la possibilità di recesso al termine della fase formativa del rapporto di apprendistato.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'apprendistato professionalizzante, il disallineamento tra qualifica contrattuale e contenuto del piano formativo può costituire fatto decisivo, perché incide sulla verifica dell'esatto adempimento degli obblighi formativi del datore di lavoro.
  • La corrispondenza tra qualificazione professionale indicata nel contratto e formazione effettivamente programmata ed erogata deve essere valutata in concreto dal giudice di merito; ove la formazione riguardi una qualifica diversa e inferiore, può emergere un grave inadempimento idoneo a fondare la conversione del rapporto.
  • Non si forma giudicato interno su una questione quando essa sia stata effettivamente devoluta con l'impugnazione e abbia costituito uno dei passaggi decisori della sentenza di primo grado.
  • Quando una censura di omesso esame riguarda un fatto storico che può incidere sull'accertamento dell'inadempimento formativo, la sua decisività impedisce alla Corte di merito di escludere la domanda senza esaminarne specificamente la portata.
  • Le regole collettive sulla durata dell'apprendistato e le eventuali deroghe vanno applicate solo se rilevanti ai fini della decisione, ma non possono elidere il necessario accertamento preliminare sulla correttezza del percorso formativo rispetto alla qualifica pattuita.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
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