Cassazione Civile, Ordinanza n. 32656/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere la propria riassunzione, ai sensi dell'art. 6 del CCNL di settore, da parte della società subentrata nell'appalto di smaltimento rifiuti del Comune di Corigliano, sostenendo di essere parte del personale addetto al servizio trasferito. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che egli fosse addetto al servizio di raccolta differenziata (RD), svolto dalla precedente appaltatrice su un territorio più ampio e con una struttura distinta rispetto al servizio oggetto di subentro. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, in sostanza, violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su un elenco di dipendenti relativo al solo servizio RSU, omettendo di considerare la documentazione concernente l'appalto RD e svalutando le prove testimoniali che avrebbero confermato la distinzione tra RSU e RD; ha inoltre lamentato motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove e dei fatti già scrutinati dalla Corte d'appello. La sentenza impugnata era motivata e non presentava un vizio di motivazione radicale; inoltre, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque preclusa dalla "doppia conforme", non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 CCNL di settore
richiamato come base della domanda di riassunzione del lavoratore nell'ambito del subentro nell'appalto; la Corte non entra nel merito interpretativo della clausola, limitandosi a rilevare che il ricorso tendeva a una rivalutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio di motivazione è oggi deducibile nei soli limiti del n. 5 e che non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola del libero convincimento; non quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
art. 116 c.p.c.
la violazione non ricorre quando si censura la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; tale valutazione resta sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte esclude che vi sia stata un'erronea ripartizione dell'onere della prova, trattandosi piuttosto di contestazione dell'apprezzamento delle prove.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per affermare la preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
il vizio di motivazione è configurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile; tali ipotesi non ricorrevano nel caso concreto.
art. 91 c.p.c.
applicato per la condanna del soccombente alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del merito, delle prove e delle circostanze di fatto già valutate dal giudice di appello.
- La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduca che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia esercitato poteri istruttori fuori dai limiti di legge oppure abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non è sufficiente contestare il diverso peso probatorio assegnato dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere la rivalutazione del materiale probatorio e, in caso di doppia conforme, è precluso se non si indicano specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, incomprensibile o manifestamente contraddittoria; una motivazione che dia conto, sia pure sinteticamente, del percorso logico seguito dal giudice di merito resiste al sindacato di legittimità.
- L'accertamento circa l'inserimento del lavoratore in un determinato servizio o centro di costo, rilevante ai fini del suo eventuale passaggio al subentrante nell'appalto, è un tipico apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
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