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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal datore di lavoro e della relativa accettazione da parte della lavoratrice. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti. Non vi è stata pronuncia nel merito sui motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con decorrenza dal 1 gennaio 2011. La lavoratrice aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità del termine, la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, la riammissione in servizio e il pagamento dell’indennità conseguente. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda e la corte d’appello aveva rigettato il gravame del datore di lavoro. In appello si discuteva, in particolare, della mancanza nel contratto della causale giustificatrice del termine e dell’asserita inapplicabilità del D.Lgs. n. 368/2001 per la pretesa qualifica apicale della lavoratrice, che secondo il datore di lavoro l’avrebbe esclusa dalla tutela prevista dall’art. 10, comma 4, del decreto. La corte territoriale aveva escluso che la lavoratrice fosse dirigente apicale, rilevando l’indimostrata autonomia e responsabilità dirigenziale e la sua sottoposizione alle direttive della direzione sanitaria. Avverso la sentenza di appello il datore di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma successivamente ha rinunciato al ricorso, con accettazione della rinuncia da parte della lavoratrice.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 368/2001

    Richiamato nel giudizio di merito come disciplina del contratto a termine; la corte d’appello ha escluso che nella fattispecie ne fosse preclusa l’applicazione per la qualifica della lavoratrice.

  • art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 368/2001

    Invocato dal datore di lavoro per sostenere l’esclusione della tutela del contratto a termine nei confronti di personale apicale; la corte territoriale ha ritenuto non provata la qualifica di dirigente apicale.

Massime di principio

  • Nel contratto a tempo determinato, la mancata indicazione della causale giustificatrice può determinare la nullità del termine, con conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato se non opera una specifica esclusione normativa.
  • L’esclusione della disciplina del contratto a termine per determinate categorie di personale richiede la prova concreta della qualifica apicale o dirigenziale, non essendo sufficiente una mera allegazione di parte.
  • In sede di legittimità, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l’estinzione del giudizio, senza decisione sui motivi dedotti e con regolazione delle spese secondo quanto richiesto o secondo le regole applicabili.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullità

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