Cassazione Civile, Ordinanza n. 32652/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una lunga successione di rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione intercorsi nell’arco di circa 20 mesi tra la lavoratrice e la società utilizzatrice, tramite due agenzie di somministrazione. La lavoratrice ha chiesto di dichiarare l’illegittimità dei contratti a termine e dei contratti di somministrazione, nonché di ottenere il pagamento delle retribuzioni per i periodi non lavorati e il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei rapporti. In appello sosteneva, in particolare, che 38 contratti di somministrazione commerciale non fossero stati prodotti in forma scritta, nonostante la forma scritta fosse richiesta a pena di nullità, e che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere maturata la decadenza dall’azione impugnatoria anche rispetto a tali rapporti. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla forma scritta della somministrazione; omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancata produzione scritta anche degli ultimi due contratti; violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. per avere il giudice fondato la decisione su documenti non prodotti; violazione delle norme sulla decadenza, specie per i rapporti successivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015; ulteriore censura di nullità e, in subordine, violazione di legge sulla medesima questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: i motivi erano cumulativi e poco specifici; la motivazione della sentenza di merito non era apparente né inesistente; il vizio di omesso esame non era deducibile in presenza di doppia conforme senza indicare la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado; la questione della nullità per mancanza di forma scritta rientra comunque nell’ambito della decadenza dall’impugnazione ex art. 39 d.lgs. n. 81/2015; la censura relativa ai rapporti successivi al 25.6.2015 introduceva inoltre un profilo nuovo rispetto alla decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
può essere invocato per nullità della sentenza, ma non consente di trasformare in vizio di nullità censure sostanzialmente dirette a contestare la valutazione di merito se la motivazione non è mancante o solo apparente.
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza.
art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
la violazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
art. 2725 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di prova scritta e di efficacia della documentazione contrattuale.
art. 111 Cost.
richiamato a supporto della doglianza sulla motivazione e sulla necessaria giustificazione della decisione.
art. 27 d.lgs. n. 276/2003
richiamato dalla ricorrente quale disciplina della somministrazione e dei relativi limiti di legittimità.
art. 21, co. 4, d.lgs. n. 276/2003
richiede la forma scritta del contratto di somministrazione a pena di nullità.
art. 38, comma 1, d.lgs. n. 81/2015
prevede la forma scritta del contratto di somministrazione a pena di nullità.
art. 39, comma 1, d.lgs. n. 81/2015
disciplina la decadenza dall’impugnazione del contratto di somministrazione; la Corte afferma che la decadenza si applica anche alla nullità per mancanza di forma scritta.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la decisione che avrebbe posto a base documenti non prodotti in giudizio.
art. 416 c.p.c.
richiamato in relazione ai limiti di contestazione e produzione nel giudizio del lavoro.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 13, comma quater, d.p.r. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure formulate in modo promiscuo, cumulando plurime violazioni di legge e vizi motivazionali senza un’adeguata specificazione del rapporto tra ogni doglianza e la singola statuizione impugnata.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La nullità del contratto di somministrazione per difetto di forma scritta può comunque ricadere nell’ambito applicativo della decadenza dall’impugnazione prevista dalla disciplina speciale sulla somministrazione di lavoro.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle effettivamente decise dal giudice di merito, né può essere richiesto alla Corte un accertamento che presupponga un diverso perimetro fattuale rispetto a quello oggetto della sentenza impugnata.
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