Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32641/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto contributi alla gestione commercianti, iscrivendo il soggetto ricorrente quale unico socio di una s.r.l., unitamente alla madre indicata come coadiuvante, dopo avere escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la madre e la società. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo parzialmente per la prescrizione della contribuzione fino al 12.3.2009; la Corte d'appello aveva poi confermato la debenza contributiva, ritenendo sulla base delle dichiarazioni dell'interessato e delle testimonianze che il ricorrente svolgesse in concreto attività operativa abituale e prevalente, distinta da quella di amministratore, e che la madre non fosse una lavoratrice subordinata ma piuttosto una coadiuvante familiare. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui fatti decisivi, sostenendo che l'onere della prova della pretesa contributiva gravasse integralmente sull'INPS, anche quanto allo svolgimento di attività operativa del ricorrente e alla qualità di coadiuvante della madre; 2) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla posizione del ricorrente; 3) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla posizione della madre.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i tre motivi esaminabili congiuntamente ma inammissibili perché, nella sostanza, diretti a sollecitare una rivalutazione di merito su profili motivazionali, a fronte peraltro di una doppia conforme di merito. Ha comunque aggiunto che le censure erano anche infondate: non vi era omesso esame di fatti decisivi né inversione dell'onere probatorio, poiché la Corte territoriale aveva valutato le dichiarazioni dell'interessato e le deposizioni testimoniali e aveva accertato, con apprezzamento di merito non censurabile, che il ricorrente svolgesse personalmente attività operativa in seno all'impresa, oltre il ruolo di amministratore, mentre la madre svolgeva attività più assimilabile a quella di coadiuvante familiare che a quella di lavoratrice subordinata. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere di provare i presupposti della contribuzione gravasse interamente sull'ente previdenziale; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione sull'omesso esame di un fatto decisivo è ritenuto inammissibile e, comunque, non fondato, perché le censure mirano a un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme di merito, le censure di legittimità che sollecitano una diversa valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili se si risolvono in questioni di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la sentenza impugnata abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, ancorché lo abbia poi valutato in modo non favorevole alla parte ricorrente.
  • Nelle controversie sull'iscrizione alla gestione commercianti di un socio-amministratore di s.r.l., i requisiti dell'abitualità e della prevalenza vanno riferiti all'attività lavorativa concretamente svolta dal soggetto nell'impresa, al netto delle funzioni di amministratore.
  • La prova dello svolgimento di attività operativa ai fini dell'assoggettamento contributivo può essere tratta anche dalle dichiarazioni dell'interessato e dalle deposizioni testimoniali, se ritenute attendibili e coerenti dal giudice di merito.
  • La qualifica di coadiuvante familiare è incompatibile con la tesi della subordinazione quando le modalità concrete della prestazione non mostrino abitualità o prevalenza tali da integrare un rapporto di lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.