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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32999/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di intimazione di pagamento per euro 276.579,19, emesso in relazione a cartelle di pagamento che la contribuente assumeva illegittime o comunque non più esigibili. In primo e secondo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile o comunque rigettata, tra l’altro perché la CTR aveva ritenuto tardiva e nuova la deduzione relativa al preteso annullamento ex lege derivante dall’istanza di sospensione ex art. 1, commi 537 ss., L. 228/2012, nonché perché la cartella prodromica risultava notificata e non impugnata, con conseguente consolidamento della pretesa. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia del primo giudice sul silenzio-assenso formatosi sull’istanza di sospensione; 2) violazione delle norme sul divieto di domande nuove nel processo tributario e sulle memorie/integrazioni difensive, sostenendo che la deduzione sul silenzio-assenso non fosse una domanda nuova ma una causa di estinzione del credito; 3) nullità per avere la CTR qualificato come nuovo l’elemento dell’istanza di sospensione ex L. 228/2012; 4) nullità per avere ritenuto tardivo e inammissibile il ricorso introduttivo, nonostante esso contenesse anche censure specifiche contro l’intimazione (difetto di motivazione, mancata indicazione di termini e autorità, omessa indicazione del responsabile del procedimento, difformità degli importi, ecc.); 5) nullità per omessa pronuncia del giudice di primo grado sui vizi propri dell’intimazione e per avere la CTR deciso direttamente sul merito delle questioni senza limitarsi a rilevare il vizio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. In particolare, ha chiarito che la deduzione relativa al silenzio-assenso ex art. 1, commi 537-544, L. 228/2012 non integra un mero motivo aggiunto sulla legittimità dell’atto impugnato, ma una pretesa causa di estinzione del credito; tuttavia l’effetto di annullamento automatico opera solo se l’istanza del contribuente ricade in una delle ipotesi tipizzate dal comma 538, circostanza che nel caso di specie non risultava specificata. Quanto ai restanti motivi, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva comunque esaminato anche i vizi propri dell’intimazione, e che il giudice d’appello, nei limiti delle censure devolute, può decidere direttamente sul rapporto sostanziale anche quando il primo giudice abbia omesso di pronunciare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È evocato per denunciare violazione di legge nei motivi relativi al divieto di domande nuove e alla disciplina dell’istanza di sospensione; la Corte nega la fondatezza delle censure.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È utilizzato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia o violazione dell’art. 112 c.p.c.; la Corte esclude la nullità denunciata.

  • art. 112 c.p.c.

    Serve a censurare l’omessa pronuncia; la Corte ritiene che la sentenza d’appello non abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il divieto di domande nuove nel processo tributario non impedisce, nel caso concreto, la deduzione della causa di estinzione del credito, ma la Corte sottolinea che l’effetto previsto dalla legge opera solo nelle ipotesi tipizzate dal comma 538.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di integrare i motivi in presenza di sopravvenienze documentali.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che le memorie illustrative possono precisare le difese già articolate.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ribadisce che ciascun atto autonomamente impugnabile è impugnabile solo per vizi propri, salvo la specifica deroga prevista dalla norma.

  • art. 1, commi 537-544, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La disciplina dell’istanza di sospensione della riscossione è letta come procedimento che, in presenza di specifiche cause tipizzate di inesigibilità, può condurre all’annullamento/discarico delle partite se l’ente creditore non risponde nei termini.

  • art. 1, comma 538, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    L’annullamento automatico è collegato solo alle ipotesi espressamente tipizzate (prescrizione/decadenza, sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, pagamento, altra causa di non esigibilità) e non a qualsiasi istanza del debitore.

  • art. 1, comma 540, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Prevede l’annullamento delle partite e il discarico dei ruoli in caso di mancato riscontro dell’ente creditore entro il termine; la Corte ne evidenzia la portata non generalizzata e la connessione alle ipotesi del comma 538.

  • art. 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159

    È richiamato come intervento che ha inciso sulla disciplina dell’istanza di sospensione, ma la Corte considera la versione ratione temporis anteriore alla novella.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte considera infondato il motivo relativo alla mancata motivazione dell’intimazione, richiamando l’orientamento per cui l’atto deve contenere il richiamo del debito e dell’atto presupposto, non un’articolata motivazione in senso proprio.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte afferma di poter correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo di rigetto.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    Sono richiamati per affermare che il giudice d’appello può pronunciare direttamente sul merito anche in presenza di omissioni del primo giudice, quando non ricorrono i presupposti della rimessione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’istanza di sospensione della riscossione ex L. 228/2012 e il conseguente annullamento automatico delle partite non operano in modo indifferenziato: l’effetto estintivo/discarico è collegato solo alle ipotesi tassativamente tipizzate dalla legge.
  • La deduzione in giudizio dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso non costituisce necessariamente una domanda nuova, ma la sua rilevanza processuale dipende dalla specifica causa di non esigibilità dedotta e dalla sua riconducibilità alle ipotesi legali previste.
  • Nel processo tributario ciascun atto autonomamente impugnabile può essere censurato solo per vizi propri; la mancata impugnazione dell’atto presupposto consolida la pretesa, salvo la limitata deroga prevista dall’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992.
  • L’avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973 non richiede una motivazione ampia equivalente a quella di un provvedimento impositivo, essendo sufficiente l’indicazione del debito e del richiamo all’atto presupposto.
  • Il giudice d’appello, ove il primo giudice abbia omesso di pronunciare su alcune domande o eccezioni, può decidere direttamente sul rapporto sostanziale devolutogli nei limiti delle censure formulate, senza necessità di limitarsi a rilevare il vizio della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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