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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30803/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal cambio di appalto per i servizi di pulizia e manutenzione presso la stazione ferroviaria di Foggia. Alcuni lavoratori, già impiegati dalla cooperativa subappaltatrice del precedente appaltatore, hanno chiesto di essere assunti dalle società subentranti nel nuovo appalto, invocando la clausola sociale del CCNL Cooperative Sociali. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo provata l’esistenza del rapporto di subappalto e applicabile l’obbligo di assunzione previsto dalla contrattazione collettiva, con condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dalla messa in mora all’effettiva assunzione. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione sotto vari profili: omesso esame e travisamento di documenti (lettere di assunzione), violazione delle regole sulle prove e sui nuovi documenti in appello, erronea valutazione dell’indispensabilità della documentazione prodotta tardivamente, omesso esame di una lettera di assunzione di un lavoratore, violazione del divieto di nuove produzioni in appello per un lavoratore che era legale rappresentante della cooperativa uscente, omessa pronuncia sulla richiesta di integrazione del contraddittorio verso committente e cooperativa uscente, nonché errata applicazione del CCNL Cooperative Sociali anziché di altro contratto collettivo. Il ricorso incidentale adesivo della controparte societaria riproponeva sostanzialmente le stesse doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondata la critica alla motivazione della sentenza d’appello, osservando che i motivi erano in parte sovrapposti e cumulatvivi di censure eterogenee, e che la Corte territoriale aveva legittimamente esercitato i poteri istruttori officiosi del rito del lavoro in presenza di "piste probatorie" già emerse dagli atti. Ha inoltre valorizzato la ricostruzione fattuale della Corte d’appello, che aveva accertato l’esistenza del subappalto e l’applicabilità della clausola sociale, senza prova di mutamenti organizzativi idonei a escludere l’obbligo di assunzione. È stato respinto anche il motivo sulla mancata integrazione del contraddittorio, poiché il committente era estraneo al rapporto dedotto e i rapporti interni con l’appaltatore uscente non erano oggetto del giudizio; parimenti, la censura sull’applicazione di un diverso CCNL è stata ritenuta non decisiva e non autosufficiente. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure non possono cumulare in modo promiscuo violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione, specie quando in realtà mirano a una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato gli elementi disponibili e le integrazioni istruttorie ammesse dal rito del lavoro.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice può attivare poteri istruttori officiosi quando vi siano già elementi indiziari o piste probatorie idonee a superare l’incertezza sui fatti costitutivi.

  • art. 437 c.p.c.

    La produzione documentale in appello è ammissibile se ritenuta indispensabile ai fini della decisione; tale valutazione del giudice di merito è insindacabile se congruamente motivata.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove prove/documenti in appello non è assoluto nel rito lavoristico e, comunque, la censura deve confrontarsi con la concreta rilevanza e indispensabilità della produzione.

  • art. 112 c.p.c.

    È infondata la doglianza di omessa pronuncia quando la questione non presenta decisività nel rapporto dedotto o non sia adeguatamente autosufficiente in cassazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale, non potendo trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.

  • art. 13 comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte delle soccombenti.

  • art. 13 comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 37 CCNL Cooperative Sociali

    La clausola sociale opera oggettivamente nel cambio appalto e impone l’assunzione dei lavoratori impiegati nel servizio, oltre agli obblighi informativi verso le OO.SS.; il diritto dei lavoratori non viene meno per incompletezze della documentazione trasmessa tra imprese.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro il giudice può integrare d’ufficio l’istruttoria quando dagli atti emergano elementi già idonei a costituire una base probatoria, senza che ciò supplisca a una totale inerzia delle parti.
  • La censura di legittimità non può essere costruita cumulando in un unico motivo violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale in modo incompatibile, se in sostanza mira a ottenere una nuova valutazione del fatto.
  • La motivazione è apparente solo quando il giudice non renda percepibile l’iter logico-giuridico seguito; altrimenti il controllo di cassazione resta limitato al minimo costituzionale.
  • La clausola sociale nei cambi di appalto, se prevista dalla contrattazione collettiva, opera oggettivamente a tutela dell’occupazione e può imporre l’assunzione del personale impiegato nell’appalto uscente, salvo prova di significativi mutamenti organizzativi incompatibili con il mantenimento dei livelli occupazionali.
  • L’eventuale incompletezza o inesattezza nella trasmissione della documentazione da parte dell’uscente non incide, di per sé, sul diritto dei lavoratori alla riassunzione, ferma la possibilità di azioni interne tra le imprese coinvolte.
  • La mancata integrazione del contraddittorio verso soggetti estranei al rapporto dedotto non configura litisconsorzio necessario se il giudizio riguarda esclusivamente il diritto dei lavoratori nei confronti dell’impresa subentrante.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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