Cassazione Civile, Ordinanza n. 30859/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di una società di trasporto pubblico per addebiti connessi ad anomalie nei rifornimenti di carburante dei veicoli aziendali e nei relativi pagamenti. In un primo momento un precedente licenziamento per i medesimi fatti era stato annullato in giudizio per un vizio formale della contestazione disciplinare; la società aveva poi rinnovato il recesso. La Corte d'appello di rinvio ha ritenuto illegittimo il nuovo licenziamento, affermando che mancava la prova del dolo richiesto dalla norma disciplinare applicata. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso in astratto la configurabilità del dolo nella condotta omissiva del lavoratore, mentre in realtà il giudice di merito avrebbe solo valutato negativamente la prova in concreto; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato circostanze di fatto che avrebbero dimostrato la riconducibilità della condotta alla fattispecie disciplinare. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, che resta assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale aveva escluso la prova del dolo richiesto dalla fattispecie disciplinare. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la censura mescolava profili eterogenei di violazione di legge e vizio di motivazione e, comunque, tendeva a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. È stato quindi confermato l'annullamento del licenziamento deciso dal giudice di rinvio. Il ricorso incidentale condizionato del lavoratore è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore dei difensori antistatari; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'interpretazione della norma disciplinare e alla dedotta erronea lettura della contestazione disciplinare.
art. 45, n. 4, All. A al R.D. n. 148 del 1931
Norma disciplinare applicata al rapporto, richiedente il dolo per la destituzione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente verificato in fatto la mancata prova dell'elemento soggettivo.
art. 53, All. A al R.D. n. 148 del 1931
Richiamato nel primo giudizio di cassazione come parte del quadro normativo disciplinare invocato dalla società.
Richiamato a sostegno della censura sulla procedura disciplinare e sulle garanzie di difesa del lavoratore.
Richiamato a sostegno della censura sul giudicato e sul ne bis in idem processuale.
Invocato dalla ricorrente per l'interpretazione della contestazione disciplinare.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a censurare la valutazione del fatto.
Invocati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che non è consentito usarli per ottenere una rivalutazione del merito.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà di merito.
Richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per commistione con doglianze ex n. 3.
Richiamato con riferimento alla richiesta di responsabilità aggravata, esclusa dalla Corte per la complessità della vicenda processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può risolversi nella contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, né nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- È inammissibile la censura che, sotto un'unica rubrica, sovrapponga profili di violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla medesima questione, poiché i due piani sono logicamente distinti.
- La qualificazione di una contestazione disciplinare come formale o sostanziale e la verifica della prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie disciplinare appartengono al giudice di merito e, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità.
- Quando una sentenza rescindente delimita i punti devoluti al giudice di rinvio, quest'ultimo deve attenersi ai principi di diritto già fissati e procedere agli ulteriori accertamenti di fatto richiesti dalla cassazione.
- La richiesta di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere respinta quando la vicenda processuale presenti uno sviluppo complesso e non emerga una condotta processuale ictu oculi abusiva.
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