Cassazione Civile, Ordinanza n. 30809/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di tre dipendenti, della voce retributiva accessoria denominata "nuovo terzo elemento salariale" prevista dall'art. 4 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25 luglio 1997. I lavoratori erano stati assunti prima di tale data con contratto di formazione e lavoro e il rapporto era poi proseguito a tempo indeterminato; i giudici di merito hanno ritenuto che, per effetto della trasformazione e del computo dell'anzianità maturata nel periodo formativo, anche costoro dovessero beneficiare della voce retributiva conservata dal contratto collettivo per i soli lavoratori già a tempo indeterminato alla data di stipula. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 726 del 1984 conv. in l. n. 863 del 1984, assumendo che la clausola collettiva non fosse discriminatoria e che il richiamo all'anzianità fosse inconferente, oltre che insussistente un contrasto con la disciplina UE; (2) violazione dell'art. 4 del c.c.n.l. 25 luglio 1997, sostenendo che la norma mirasse solo a salvaguardare chi già percepiva il terzo elemento e non chi, come i lavoratori con CFL, non lo aveva mai ricevuto; (3) violazione della disciplina sulla prescrizione dei crediti retributivi, in relazione alla ritenuta sospensione della prescrizione dopo la l. n. 92 del 2012. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda dei lavoratori diretta a conseguire il nuovo terzo elemento salariale. Le spese dell'intero processo sono state compensate, valorizzando l'esistenza di contrastanti pronunce di legittimità al momento della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri 25 luglio 1997
La clausola collettiva che conserva la voce retributiva soppresso o modificata solo per i lavoratori già in servizio a tempo indeterminato tutela esclusivamente chi già beneficiava di tale emolumento, per evitare una decurtazione retributiva improvvisa; non estende il beneficio ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro che non l'hanno mai percepito.
art. 3, comma 5, d.l. n. 726 del 1984 conv. in l. n. 863 del 1984
"il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato"
Il computo dell'anzianità durante il CFL rileva per gli istituti che maturano in dipendenza del decorso del tempo, ma non determina l'attribuzione di voci retributive mai percepite e soppresse dalla contrattazione collettiva prima della trasformazione del rapporto.
art. 3, comma 12, d.l. n. 726 del 1984 conv. in l. n. 863 del 1984
"qualora il lavoratore sia assunto entro i limiti di tempo fissati dal presente comma (dodici mesi) dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio"
La norma conferma che il periodo di formazione può valere ai fini dell'anzianità, ma non implica un diritto a conservare trattamenti economici mai entrati nella retribuzione del lavoratore.
Viene evocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
È richiamato solo in relazione al terzo motivo, concernente gli effetti della riforma Fornero sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza d'appello, decide direttamente nel merito perché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 3 della direttiva 1999/70/CE
È evocata dalla parte ricorrente per escludere un contrasto con la disciplina europea dei contratti a termine; la Corte ribadisce che la fattispecie non integra un trattamento discriminatorio vietato dalla direttiva.
clausola 2, punto 2, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
È richiamata per evidenziare il margine di discrezionalità degli Stati membri nell'escludere dall'ambito di applicazione i rapporti di formazione professionale e di apprendistato.
art. 10 d.lgs. n. 368 del 2001
È richiamato per sottolineare l'espressa esclusione dei contratti di formazione e lavoro dal campo di applicazione della disciplina sul lavoro a termine.
Massime di principio
- Nel contratto di formazione e lavoro, la successiva trasformazione in rapporto a tempo indeterminato comporta il computo dell'anzianità maturata nel periodo formativo ai fini degli istituti che dipendono dal decorso del tempo, ma il lavoratore deve essere considerato, per il resto, come neoassunto.
- La clausola collettiva che sopprime o modifica una voce retributiva e ne preserva il mantenimento solo per i lavoratori già beneficiari non viola di per sé il divieto di discriminazione se esclude i lavoratori in formazione che quella voce non abbiano mai percepito.
- Non sussiste un diritto quesito alla conservazione di un emolumento salariale che non sia mai entrato a far parte della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
- Il richiamo all'anzianità di servizio è pertinente solo per gli istituti economici o normativi che maturano per effetto del tempo; non può essere utilizzato per estendere a soggetti mai beneficiari una voce retributiva soppressa prima della trasformazione del rapporto.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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