Cassazione Civile, Ordinanza n. 30783/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente)
La controversia
La controversia nasce dal collocamento in quiescenza anticipata di un dirigente di una amministrazione statale, incaricato come Direttore Regionale del Friuli Venezia Giulia, disposto ai sensi dell’art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008 per raggiungimento dell’anzianità contributiva massima. Il lavoratore sosteneva di avere diritto a rimanere in servizio fino al compimento dell’età pensionabile per conseguire la pensione di vecchiaia, oppure, in subordine, fino alla scadenza dell’incarico triennale di Direttore Regionale rinnovato nell’agosto 2009, con conseguente risarcimento del danno patrimoniale pari alle retribuzioni non percepite. La Corte d’appello aveva riconosciuto solo in parte la domanda, limitando il risarcimento fino al 5 agosto 2012, escludendo la retribuzione di risultato per la sua aleatorietà e compensando il danno con i ratei di pensione percepiti. Nel ricorso per cassazione il dirigente denunciava: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 e delle disposizioni contrattuali collettive sulla dirigenza, assumendo che il rinnovo dell’incarico non fosse mera possibilità ma chance concreta e che comunque spettasse un diverso incarico dirigenziale con correlato trattamento economico; 2) violazione dell’art. 1223 c.c., sostenendo che la pensione non fosse detraibile quale aliunde perceptum, perché non causalmente collegata al fatto illecito lamentato e derivante invece da requisiti legali di età e contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la censura generica e priva della necessaria specificità, perché non supportata da indicazioni autosufficienti circa la deduzione nei precedenti gradi di merito e circa i fatti decisivi relativi alla concreta disponibilità di altri incarichi o alla effettiva probabilità di rinnovo. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il trattamento pensionistico non può essere detratto dal risarcimento come aliunde perceptum, poiché il diritto a pensione discende da requisiti legali autonomi e non costituisce utilità economicamente causalmente ricollegabile al licenziamento o al collocamento illegittimo in quiescenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008
la norma è richiamata come base del collocamento in quiescenza del dirigente per raggiungimento dell’anzianità contributiva massima
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al conferimento o rinnovo dell’incarico dirigenziale fino al pensionamento
art. 13 CCNL Dirigenza-Area 1 quadriennio 1998/2001
invocato insieme alla disciplina legale per sostenere la pretesa al mantenimento dell’incarico e del relativo trattamento economico
art. 20 CCNL Dirigenza-Area 1 sottoscritto il 21.4.2006
invocato quale fonte contrattuale del diritto al rinnovo o a un incarico equivalente fino al pensionamento
richiamato per contestare la detrazione della pensione dal danno risarcibile; la Corte esclude che la pensione sia un vantaggio causalmente ricollegabile al fatto illecito
richiamato indirettamente attraverso il principio dell’onere di allegazione e prova dei fatti posti a fondamento della censura in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone accertamenti di fatto già compiuti o da compiere è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e non riproduce in ricorso gli elementi essenziali necessari al controllo ex actis.
- Il trattamento pensionistico percepito dal lavoratore illegittimamente estromesso non è, di regola, detraibile dal risarcimento del danno come aliunde perceptum, perché deriva da un titolo autonomo fondato su requisiti di legge e non da una retribuzione ottenuta mediante impiego della medesima capacità lavorativa.
- Ai fini della compensatio lucri cum damno, possono essere detratti solo i vantaggi economicamente e causalmente riconducibili al medesimo fatto illecito che ha generato il danno; restano esclusi i proventi derivanti da un titolo giuridico autonomo e indipendente.
- La pretesa al rinnovo di un incarico dirigenziale o al conferimento di altro incarico equivalente richiede allegazioni specifiche e una dimostrazione concreta della disponibilità dell’incarico e della probabilità effettiva del rinnovo; una mera possibilità astratta non basta a fondare il danno da perdita dell’incarico.
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