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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30807/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di alcuni lavoratori autoferrotranvieri a percepire il c.d. "nuovo terzo elemento salariale" previsto dall'art. 4 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25 luglio 1997. I lavoratori erano stati assunti prima di tale data con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato. I giudici di merito avevano ritenuto che, in forza della regola secondo cui il periodo di formazione e lavoro si computa nell'anzianità di servizio anche in caso di trasformazione del rapporto, essi dovessero essere equiparati ai lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data del contratto collettivo e quindi destinatari del trattamento economico conservato dall'art. 4. La società ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 conv. in l. 863/1984, sostenendo che la clausola collettiva non avesse natura discriminatoria e non contrastasse con la disciplina legale né con la direttiva 1999/70/CE, perché il "nuovo terzo elemento" era voce retributiva autonoma e svincolata dall'anzianità; con il secondo ha contestato l'interpretazione dell'art. 4 c.c.n.l., affermando che la norma mirasse solo a non pregiudicare chi già percepiva quella voce e non anche chi, come i lavoratori con CFL, non l'aveva mai ricevuta; con il terzo ha dedotto la violazione delle regole sulla prescrizione, in relazione alla decorrenza dei crediti retributivi dopo la riforma dell'art. 18 stat. lav. introdotta dalla l. 92/2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto legittima la clausola collettiva che escludeva il mantenimento del "nuovo terzo elemento salariale" per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e successivamente trasformati, perché tali lavoratori non avevano mai percepito quella specifica voce retributiva e, al momento della sua soppressione, non vantavano alcun diritto quesito o trattamento economico da conservare. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'originaria domanda dei lavoratori. Le spese dell'intero processo sono state compensate per l'esistenza di precedenti contrastanti.

Norme richiamate

  • art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri 25 luglio 1997

    nuovo terzo elemento contrattuale

    La clausola collettiva che conserva la voce retributiva solo per i lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula non è illegittima: essa tutela chi già percepiva il trattamento e non introduce una discriminazione verso i lavoratori con contratto di formazione e lavoro poi trasformato, che non avevano mai beneficiato di quella voce.

  • art. 3, comma 5, d.l. 726 del 1984 conv. in l. 863 del 1984

    il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto

    La regola sull'anzianità di servizio opera per gli istituti che maturano in ragione del tempo, ma non comporta che il lavoratore debba essere considerato come già titolare di voci retributive mai percepite prima della trasformazione.

  • art. 3, comma 12, d.l. 726 del 1984 conv. in l. 863 del 1984

    il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio

    Il computo dell'anzianità durante la formazione rileva anche ai fini di alcuni benefici economici, ma non estende automaticamente a tali lavoratori emolumenti soppressi o mai corrisposti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato con i primi due motivi di ricorso, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 18 legge n. 300 del 1970

    È richiamato nel terzo motivo solo ai fini della disciplina della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dopo la riforma del 2012, motivo poi assorbito.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto definire il giudizio nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la decisione con ordinanza.

  • legge n. 92 del 2012

    È menzionata solo come riforma che avrebbe inciso sull'art. 18 stat. lav. e sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.

  • direttiva 1999/70/CE

    La Corte ribadisce che non vi è contrasto con la disciplina UE, anche perché l'accordo quadro lascia agli Stati membri margine di discrezionalità per i rapporti di formazione professionale e per i contratti di apprendistato o assimilati.

  • art. 10 d.lgs. 368 del 2001

    È richiamato per sostenere che i contratti di formazione e lavoro erano esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui contratti a termine.

Massime di principio

  • Il computo dell'anzianità maturata durante un contratto di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto, opera soltanto per gli istituti che effettivamente dipendono dal decorso del tempo o dall'anzianità, ma non fa sorgere un diritto a voci retributive mai percepite prima della trasformazione.
  • Una clausola collettiva che preservi una determinata voce salariale solo per i lavoratori che già la percepivano al momento della riforma non viola di per sé il principio di non discriminazione, se i lavoratori esclusi non vantavano alcun trattamento economico preesistente da conservare.
  • Per individuare i destinatari di una norma collettiva di salvaguardia retributiva occorre verificare la funzione concreta della clausola: se essa è diretta a evitare una decurtazione di emolumenti già in godimento, essa non si estende automaticamente a soggetti che non hanno mai beneficiato di quella voce.
  • La trasformazione di un contratto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato produce effetti retroattivi limitatamente agli istituti legati all'anzianità, ma non rende il lavoratore equiparabile in tutto e per tutto al personale già assunto a tempo indeterminato fin dalla data originaria.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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