Cassazione Civile, Ordinanza n. 30812/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il criterio di calcolo del rimborso/indennità chilometrica dovuta a un lavoratore che utilizzava il proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado e condannato il consorzio al pagamento di differenze retributive, ritenendo applicabile l'art. 54 del c.c.n.l. idraulico-forestale e idraulico-agrario 2010-2012, anziché l'art. 7 del contratto integrativo regionale Calabria 2008-2011. Il consorzio ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 54 c.c.n.l., 7 e 20 C.I.R., 2 c.c.n.l. e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la voce fosse un rimborso spese e non una componente retributiva, che la contrattazione decentrata potesse incidere sulla materia dei rimborsi spese, e che il giudice di merito avesse erroneamente interpretato i rapporti tra contratto nazionale e integrativo e ignorato la comune intenzione delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare sulla tardiva produzione dei contratti collettivi, ritenendo che l'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. operi nel giudizio di cassazione. Nel merito ha giudicato infondato il ricorso, affermando che la disciplina della contrattazione decentrata non ricomprendeva il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro, materia disciplinata dall'art. 54 c.c.n.l., mentre l'art. 2, comma 9, lett. f), rinviava solo al trattamento di missioni e trasferte di cui all'art. 16. Ha inoltre ritenuto non decisiva la clausola del comma 6 dell'art. 54 circa la natura di mera restituzione del rimborso chilometrico, né il richiamo al precedente del 2015, e ha confermato che, nel caso concreto, l'indennità era stata accertata come corrisposta in misura fissa e continuativa, calibrata sul disagio lavorativo, con conseguente natura retributiva e salvezza del trattamento di maggior favore previsto dal contratto integrativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del consorzio alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.
Norme richiamate
art. 54 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
regola i mezzi di trasporto per raggiungere il posto di lavoro e il rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo della benzina super per chilometro; la clausola che lo qualifica come mera restituzione di somme anticipate non consente, da sola, di attribuire alla contrattazione decentrata il potere di derogarlo in assenza di apposita previsione nazionale.
art. 7 C.I.R. Calabria 2008-2011
introduce un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza per l'uso del mezzo proprio; nel caso concreto non disciplina la materia del rimborso chilometrico ex art. 54 c.c.n.l. come preteso dal ricorrente.
art. 2, comma 9, lett. f) c.c.n.l. 2010-2012
attribuisce alla contrattazione decentrata solo la materia del trattamento missioni e trasferte e delle diverse modalità di rimborso spese riferite all'art. 16 c.c.n.l., non anche il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro.
art. 20 C.I.R. Calabria 2008-2011
fa salvi i trattamenti economici di maggior favore già in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative della contrattazione di secondo livello.
art. 16 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
disciplina missioni e trasferte e consente ai contratti integrativi di stabilire diverse modalità di rimborso delle spese per tali ipotesi.
l'interpretazione dei contratti collettivi va condotta secondo i criteri codicistici di ermeneutica negoziale, con rilievo centrale al coordinamento sistematico delle clausole e alla comune intenzione delle parti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
l'onere di deposito integrale dei contratti e accordi collettivi nel giudizio di cassazione è imposto a pena di improcedibilità, a presidio della funzione nomofilattica della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è sindacabile in cassazione come violazione di legge, con interpretazione delle clausole secondo gli artt. 1362 e ss. c.c.
conferma l'autonomia negoziale delle parti sociali e la possibilità per la contrattazione collettiva di diverso livello di derogare al contratto nazionale nei limiti dell'assetto pattizio.
non impedisce che la contrattazione territoriale deroghi anche in pejus al contratto nazionale, salvo la tutela dei diritti già definitivamente acquisiti dai lavoratori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella interpretazione dei contratti collettivi, il canone letterale non è isolatamente decisivo: occorre coordinare sistematicamente le clausole e ricostruire la comune intenzione delle parti alla luce dell'intero assetto negoziale.
- Quando un contratto nazionale riserva a livello decentrato solo determinate materie, la contrattazione di secondo livello può intervenire solo entro quel perimetro espressamente delegato; le altre discipline restano sottratte alla deroga.
- La clausola che qualifica una voce come rimborso o restituzione non esclude, di per sé, che la prestazione assuma natura retributiva se, in concreto, è corrisposta in modo fisso, continuativo e sganciato dalla puntuale documentazione dell'esborso.
- Nel conflitto tra contratti collettivi di diverso livello non operano meccanismi di gerarchia o specialità di tipo legislativo, ma prevale la volontà pattizia ricostruita mediante il coordinamento delle disposizioni e il rispetto dei diritti già maturati.
- Nel giudizio di cassazione la produzione integrale dei contratti collettivi posti a fondamento del ricorso è necessaria per consentire il controllo di legittimità sull'interpretazione delle clausole collettive.
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