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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25364/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 con cui un ente locale ha chiesto la restituzione di somme corrisposte, tra il 1996 e il 1998, a titolo di maggiorazione dell'indennità di carica e di presenza spettante agli amministratori di una provincia regionale siciliana in relazione alle aree metropolitane. Il destinatario dell'ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo: l'insussistenza del credito restitutorio perché le somme erano dovute; l'erroneità della richiesta al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali; la percezione in buona fede; la prescrizione di parte del credito. In appello l'ente ha ottenuto riforma della decisione di primo grado che aveva annullato l'ingiunzione. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: 1) nullità/inammissibilità dell'appello per estinzione dell'originario ente appellante; 2) errata valutazione del quantum e delle somme effettivamente percepite, oltre che dell'ingiunzione al lordo delle ritenute; 3) spettanza delle maggiorazioni perché l'area metropolitana sarebbe stata comunque avviata; 4) prescrizione quinquennale o comunque maturata per una parte delle somme; 5) esistenza di attività amministrative idonee a giustificare l'incremento; 6) errata allocazione dell'onere della prova, posto dalla Corte d'appello a carico dell'opponente invece che dell'ente; 7) mancata considerazione della buona fede e dei limiti costituzionali di ripetizione. Il ricorrente ha poi rinunciato al primo motivo. La Corte ha ritenuto rituale il ricorso notificato presso il difensore dell'ente estinto, ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi, ma ha accolto il sesto motivo, affermando che nell'opposizione a ingiunzione per ripetizione d'indebito proposta da un ente pubblico, quest'ultimo ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito e la sua entità, non potendo fondarsi su una presunzione di legittimità degli atti contabili o amministrativi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per rinuncia; ha ritenuto in parte assorbito e in parte inammissibile il secondo; inammissibili o infondati il terzo, il quarto, il quinto e il settimo; ha accolto il sesto motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. Il punto decisivo è stato l'errore della Corte territoriale nell'aver posto a carico dell'opponente la prova dell'inesistenza o dell'inesattezza del credito, mentre, trattandosi di credito restitutorio azionato dall'amministrazione, spettava all'ente dimostrarne i fatti costitutivi e l'esatto ammontare.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito oggettivo è ammissibile anche quando l'accipiens sia in buona fede; la buona fede incide solo su frutti e interessi, non sulla ripetibilità del capitale indebitamente percepito.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di opposizione a ingiunzione promosso contro un credito restitutorio dell'amministrazione, l'ente che agisce in recupero ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito e la sua esatta entità.

  • art. 2948 c.c.

    La censura sulla prescrizione quinquennale è stata ritenuta non pertinente rispetto a un'azione di ripetizione d'indebito; la Corte ha ricondotto la pretesa al termine decennale.

  • art. 2 r.d. n. 639 del 1910

    L'ingiunzione fiscale può essere utilizzata anche per il recupero di somme indebitamente pagate dalla pubblica amministrazione, senza necessità di un autonomo provvedimento accertativo preventivo.

  • art. 330 c.p.c.

    La notificazione dell'impugnazione presso il difensore della parte estinta o divenuta incapace è valida in applicazione del principio di ultrattività del mandato, ove l'evento non sia stato dichiarato o notificato.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio della decisione impugnata; la censura che si limiti a ripetere le difese di merito è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Per le censure che presuppongono esame di documenti o prove, il ricorrente deve indicarne specificamente contenuto, produzione e collocazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 100 c.p.c.

    La rinuncia al motivo comporta difetto di interesse alla relativa statuizione e determina l'inammissibilità del motivo stesso.

  • art. 299 c.p.c.

    La soppressione di un ente pubblico determina interruzione automatica del processo solo in specifiche fasi; altrimenti opera la regola dell'ultrattività del mandato se l'evento non è dichiarato o notificato.

  • art. 300 c.p.c.

    Per produrre interruzione del processo è necessaria la dichiarazione in udienza o la notificazione dell'evento da parte del procuratore costituito.

  • art. 36 Cost.

    La deduzione che la ripetizione comprometta il minimo vitale è stata ritenuta nuova e non scrutinabile in cassazione nel caso concreto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente e nella motivazione sul funzionamento delle aree metropolitane; la Corte ha confermato che l'incremento delle indennità era collegato all'effettivo esercizio delle funzioni previste dalla normativa regionale.

  • art. 10, lett. d), TUIR

    Richiamato nel ragionamento sulla restituzione delle somme al lordo delle ritenute, ma la Corte ha precisato che l'eventuale maggiore imposta personale non riduce l'importo da restituire.

Massime di principio

  • Nell'opposizione a ingiunzione con cui la pubblica amministrazione recupera somme indebitamente corrisposte, l'ente che agisce assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi del credito e il suo esatto ammontare; non può trasferire sull'opponente l'onere di dimostrare l'inesattezza della pretesa.
  • La ripetizione dell'indebito oggettivo è esclusa solo nella misura in cui manchi il presupposto oggettivo del pagamento indebito; la buona fede dell'accipiens non elimina l'obbligo di restituzione del capitale, ma rileva soltanto ai fini di frutti e interessi.
  • La mera emanazione di atti amministrativi o contabili favorevoli al creditore pubblico non introduce, di per sé, una presunzione processuale tale da invertire l'onere della prova nel giudizio di opposizione all'ingiunzione.
  • Per censurare in cassazione una decisione basata su documenti o prove, il ricorrente deve indicare in modo specifico contenuto, produzione e localizzazione degli atti; la deduzione generica di documenti o istanze istruttorie è inammissibile.
  • In tema di ripetizione di somme lorde, il recupero riguarda l'importo effettivamente erogato e non può essere ridotto in ragione di una maggiore imposizione fiscale complessivamente sopportata dal percettore a valle del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoInadempimentoMora
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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