Cassazione Civile, Ordinanza n. 25364/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 con cui un ente locale ha chiesto la restituzione di somme corrisposte, tra il 1996 e il 1998, a titolo di maggiorazione dell'indennità di carica e di presenza spettante agli amministratori di una provincia regionale siciliana in relazione alle aree metropolitane. Il destinatario dell'ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo: l'insussistenza del credito restitutorio perché le somme erano dovute; l'erroneità della richiesta al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali; la percezione in buona fede; la prescrizione di parte del credito. In appello l'ente ha ottenuto riforma della decisione di primo grado che aveva annullato l'ingiunzione. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: 1) nullità/inammissibilità dell'appello per estinzione dell'originario ente appellante; 2) errata valutazione del quantum e delle somme effettivamente percepite, oltre che dell'ingiunzione al lordo delle ritenute; 3) spettanza delle maggiorazioni perché l'area metropolitana sarebbe stata comunque avviata; 4) prescrizione quinquennale o comunque maturata per una parte delle somme; 5) esistenza di attività amministrative idonee a giustificare l'incremento; 6) errata allocazione dell'onere della prova, posto dalla Corte d'appello a carico dell'opponente invece che dell'ente; 7) mancata considerazione della buona fede e dei limiti costituzionali di ripetizione. Il ricorrente ha poi rinunciato al primo motivo. La Corte ha ritenuto rituale il ricorso notificato presso il difensore dell'ente estinto, ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi, ma ha accolto il sesto motivo, affermando che nell'opposizione a ingiunzione per ripetizione d'indebito proposta da un ente pubblico, quest'ultimo ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito e la sua entità, non potendo fondarsi su una presunzione di legittimità degli atti contabili o amministrativi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per rinuncia; ha ritenuto in parte assorbito e in parte inammissibile il secondo; inammissibili o infondati il terzo, il quarto, il quinto e il settimo; ha accolto il sesto motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. Il punto decisivo è stato l'errore della Corte territoriale nell'aver posto a carico dell'opponente la prova dell'inesistenza o dell'inesattezza del credito, mentre, trattandosi di credito restitutorio azionato dall'amministrazione, spettava all'ente dimostrarne i fatti costitutivi e l'esatto ammontare.
Norme richiamate
La ripetizione dell'indebito oggettivo è ammissibile anche quando l'accipiens sia in buona fede; la buona fede incide solo su frutti e interessi, non sulla ripetibilità del capitale indebitamente percepito.
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione promosso contro un credito restitutorio dell'amministrazione, l'ente che agisce in recupero ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito e la sua esatta entità.
La censura sulla prescrizione quinquennale è stata ritenuta non pertinente rispetto a un'azione di ripetizione d'indebito; la Corte ha ricondotto la pretesa al termine decennale.
art. 2 r.d. n. 639 del 1910
L'ingiunzione fiscale può essere utilizzata anche per il recupero di somme indebitamente pagate dalla pubblica amministrazione, senza necessità di un autonomo provvedimento accertativo preventivo.
La notificazione dell'impugnazione presso il difensore della parte estinta o divenuta incapace è valida in applicazione del principio di ultrattività del mandato, ove l'evento non sia stato dichiarato o notificato.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio della decisione impugnata; la censura che si limiti a ripetere le difese di merito è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Per le censure che presuppongono esame di documenti o prove, il ricorrente deve indicarne specificamente contenuto, produzione e collocazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
La rinuncia al motivo comporta difetto di interesse alla relativa statuizione e determina l'inammissibilità del motivo stesso.
La soppressione di un ente pubblico determina interruzione automatica del processo solo in specifiche fasi; altrimenti opera la regola dell'ultrattività del mandato se l'evento non è dichiarato o notificato.
Per produrre interruzione del processo è necessaria la dichiarazione in udienza o la notificazione dell'evento da parte del procuratore costituito.
art. 36 Cost.
La deduzione che la ripetizione comprometta il minimo vitale è stata ritenuta nuova e non scrutinabile in cassazione nel caso concreto.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente e nella motivazione sul funzionamento delle aree metropolitane; la Corte ha confermato che l'incremento delle indennità era collegato all'effettivo esercizio delle funzioni previste dalla normativa regionale.
Richiamato nel ragionamento sulla restituzione delle somme al lordo delle ritenute, ma la Corte ha precisato che l'eventuale maggiore imposta personale non riduce l'importo da restituire.
Massime di principio
- Nell'opposizione a ingiunzione con cui la pubblica amministrazione recupera somme indebitamente corrisposte, l'ente che agisce assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi del credito e il suo esatto ammontare; non può trasferire sull'opponente l'onere di dimostrare l'inesattezza della pretesa.
- La ripetizione dell'indebito oggettivo è esclusa solo nella misura in cui manchi il presupposto oggettivo del pagamento indebito; la buona fede dell'accipiens non elimina l'obbligo di restituzione del capitale, ma rileva soltanto ai fini di frutti e interessi.
- La mera emanazione di atti amministrativi o contabili favorevoli al creditore pubblico non introduce, di per sé, una presunzione processuale tale da invertire l'onere della prova nel giudizio di opposizione all'ingiunzione.
- Per censurare in cassazione una decisione basata su documenti o prove, il ricorrente deve indicare in modo specifico contenuto, produzione e localizzazione degli atti; la deduzione generica di documenti o istanze istruttorie è inammissibile.
- In tema di ripetizione di somme lorde, il recupero riguarda l'importo effettivamente erogato e non può essere ridotto in ragione di una maggiore imposizione fiscale complessivamente sopportata dal percettore a valle del pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25320/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25321/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25322/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25323/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25324/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25325/2022 del 25/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →