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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13117/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Gli investitori avevano convenuto in giudizio la banca per ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto del 10 dicembre 1999 di obbligazioni Argentina, del valore di euro 20.000, con condanna alla restituzione del capitale e accessori; in subordine chiedevano la risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento dell'intermediario. La banca si difendeva richiamando la validità di un contratto quadro sottoscritto nel 1994. Il Tribunale aveva accolto la domanda degli attori, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, escludendo la nullità del contratto quadro per mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta e ritenendo, sulla base delle prove assunte, che la banca avesse assolto gli obblighi informativi, che l'operazione fosse adeguata al profilo dei clienti e che non vi fosse prova del conflitto di interessi. Con il ricorso per cassazione gli investitori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. e dell'art. 23 TUF, sostenendo che il contratto quadro stipulato prima del TUF sarebbe divenuto nullo per effetto della sopravvenuta disciplina imperativa; 2) violazione dell'art. 21 TUF e dell'art. 28 reg. Consob, contestando l'asserito assolvimento degli obblighi informativi e di profilatura; 3) ulteriore censura, sempre sotto il profilo della violazione dell'art. 21 TUF e degli artt. 28 e 29 reg. Consob, in tema di adeguatezza dell'investimento e mancanza di avvertenze specifiche; 4) violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 1453 c.c., in relazione al riparto dell'onere probatorio e alla prova del nesso causale tra omissioni informative e pregiudizio patito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che un contratto quadro validamente stipulato sotto la disciplina previgente non diventa nullo per il solo mancato adeguamento allo ius superveniens del TUF e della regolamentazione Consob successiva; gli ordini di acquisto eseguiti in base a quel contratto non sono nulli per tale sola ragione. Ha dichiarato inammissibili, esaminandoli congiuntamente, gli ulteriori motivi, perché le doglianze sollecitavano una nuova valutazione del merito su informazioni rese, adeguatezza dell'investimento, conflitto di interessi e profilo dei clienti, già apprezzati dalla Corte d'appello sulla base di testi e documenti. Ha inoltre rilevato la carenza di specificità delle censure, poiché alcune affermazioni difensive non trovavano riscontro nella sentenza impugnata o erano contraddette dagli stessi atti richiamati. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il contratto sarebbe divenuto invalido per difetto di elementi essenziali richiesti dalla normativa sopravvenuta, tesi disattesa dalla Corte.

  • art. 1418 c.c.

    invocato come base della nullità sopravvenuta del contratto; la Corte esclude che lo ius superveniens determini di per sé la nullità di un contratto quadro validamente concluso in precedenza.

  • art. 23 D.lgs. n. 58/1998

    richiamato sia per la dedotta nullità sia per il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il contratto quadro preesistente non è invalidato dal sopravvenuto TUF e che le censure probatorie sono inammissibili se mirano a rivalutare il fatto.

  • art. 21 D.lgs. n. 58/1998

    norma invocata sui doveri informativi dell'intermediario; la Corte reputa non sindacabile in cassazione l'accertamento di merito secondo cui tali obblighi erano stati adempiuti.

  • art. 28 regolamento Consob n. 11522/1998

    richiamato in relazione agli obblighi di adeguatezza e informazione; la Corte ritiene che la valutazione della Corte d'appello sul loro assolvimento sia un giudizio di fatto.

  • art. 29 regolamento Consob n. 11522/1998

    richiamato insieme all'art. 28 Consob per contestare l'adeguatezza dell'operazione; la Corte non accoglie la censura perché attiene al merito.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nella censura sulla risoluzione per inadempimento e sul nesso causale; la Corte non affronta nel merito la pretesa risolutoria, ritenendo inammissibili le doglianze fattuali.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte osserva che, dietro la denunciata violazione di norme, i ricorrenti chiedevano in realtà una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    citato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato.

  • Cass. n. 21993/2022

    richiamata come precedente di legittimità secondo cui le modifiche legislative in materia di contratto quadro di intermediazione finanziaria non caducano i contratti validamente stipulati in precedenza.

  • Cass. n. 7067/2016

    richiamata quale precedente conforme, relativo anche all'acquisto di bond Argentina, sul permanere della validità degli ordini eseguiti in base a contratto quadro preesistente.

  • Cass. n. 22554/2019

    richiamata come precedente conforme sul medesimo principio di continuità della validità del contratto quadro.

  • Cass. n. 1460/2019

    richiamata come precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 3796/2020

    richiamata per il principio secondo cui il travisamento probatorio è decisivo solo se il fatto erroneamente percepito abbia inciso sulla decisione.

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, un contratto quadro validamente concluso sotto la disciplina previgente non diventa nullo per il solo fatto che non sia stato adeguato alle sopravvenute disposizioni del TUF o della regolamentazione Consob; gli ordini impartiti in sua esecuzione non sono per ciò solo nulli.
  • La valutazione circa l'adempimento degli obblighi informativi, l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore e l'esistenza di un conflitto di interessi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della specifica violazione di legge.
  • Le censure di legittimità che, pur formalmente denunciate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio sono inammissibili.
  • Il travisamento di un documento o di un fatto probatorio rileva solo se il dato erroneamente percepito è decisivo ai fini della decisione e la censura è specifica e autosufficiente.
  • Quando la sentenza di merito fonda la propria conclusione su una pluralità di elementi convergenti, la contestazione di un singolo dato fattuale non basta a incrinare la tenuta logica della decisione se quel dato non è decisivo in via esclusiva.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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