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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03319/2026 del 14/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di tre rapporti di conto corrente intestati alla società debitrice principale, con garanzie fideiussorie prestate da più persone fisiche. Gli opponenti avevano contestato, tra l’altro, l’indebita capitalizzazione degli interessi, la correttezza del calcolo del saldo e la validità della clausola di deroga della competenza territoriale, chiedendo anche la declaratoria di nullità delle fideiussioni. In appello era stata riproposta l’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che, trattandosi di fideiussori consumatori, dovesse operare il foro del consumatore; la Corte d’appello aveva però escluso tale qualificazione perché il debitore principale era un imprenditore e la garanzia era funzionale al debito aziendale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) difetto di legittimazione/prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria; (2) violazione delle regole sulla competenza per non avere riconosciuto il foro del consumatore ai fideiussori persone fisiche; (3) erronea ricostruzione contabile del rapporto partendo da un saldo non corretto in presenza di documentazione bancaria incompleta; (4) erronea esclusione della Commissione di Massimo Scoperto dal calcolo del tasso soglia antiusura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo perché la questione sulla titolarità del credito della cessionaria era nuova e quindi inammissibile in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata la Corte d’appello nel negare ai fideiussori la qualità di consumatori sulla base della natura imprenditoriale del rapporto principale: la verifica della qualità di consumatore va compiuta con riferimento al contratto di fideiussione e alle sue parti, non al debito garantito. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per un nuovo esame della competenza territoriale e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, senza una specifica interpretazione autonoma della Corte, che ha dichiarato inammissibile la doglianza per novità.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo insieme agli artt. 111 e 115 c.p.c.; la Corte non ne offre un’interpretazione autonoma perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi terzo e primo; la Corte non entra nel merito per assorbimento o inammissibilità delle relative censure.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi terzo e quarto come parametro di censura del ragionamento probatorio della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di riparto dell’onere della prova sulla ricostruzione del saldo bancario; la Corte non decide sul punto perché il motivo è assorbito.

  • art. 38 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la competenza territoriale del giudice del monitorio.

  • art. 637 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di competenza nel procedimento monitorio.

  • art. 1469-bis c.c.

    Invocato per sostenere la vessatorietà della clausola derogatoria di competenza territoriale; la Corte supera la questione alla luce della disciplina consumeristica e della qualità di consumatore dei fideiussori.

  • art. 1469-quinquies c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la validità della clausola di foro convenzionale in un contratto con consumatore.

  • art. 2, comma 1, l. n. 108/1996

    Richiamato nel quarto motivo per il calcolo del tasso soglia ai fini dell’usura.

  • art. 2, comma 4, l. n. 108/1996

    Richiamato nel quarto motivo in tema di determinazione del tasso soglia e rilevanza della CMS.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato nel quarto motivo quale disposizione penale di riferimento per la soglia di usura nei rapporti bancari.

  • art. 2, lett. b), direttiva 93/13/CEE

    La Corte la richiama per affermare che la nozione di consumatore ha carattere oggettivo e va determinata con criterio funzionale, in base alla estraneità del rapporto all’attività professionale.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione della disciplina consumeristica, la qualità di consumatore del fideiussore persona fisica va valutata con riferimento al contratto di fideiussione e alle sue parti, non alla natura imprenditoriale o professionale del rapporto principale garantito.
  • Il fideiussore persona fisica non diventa "professionista di riflesso" solo perché garantisce un debito di un imprenditore: ciò che rileva è se la garanzia sia stata prestata per scopi estranei alla propria attività professionale.
  • La questione della titolarità del credito in capo al cessionario, se proposta per la prima volta in cassazione e richiedente nuovi accertamenti di fatto, è inammissibile.
  • In presenza di censura sulla competenza territoriale fondata sul foro del consumatore, la corretta qualificazione della parte garantente come consumatore può determinare la nullità della clausola derogatoria e imporre il riesame della competenza.
  • Le questioni di merito relative alla ricostruzione del saldo bancario e al calcolo del tasso soglia restano assorbite quando la decisione di cassazione accoglie un motivo pregiudiziale che impone il rinvio per nuovo esame della competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConto correnteFideiussioneClausole vessatorie
RamiProcesso civileBancario e finanziarioConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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