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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32013/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite trae origine da un decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca nei confronti di un debitore principale e di una fideiussora, entro il limite massimo garantito da quest’ultima. Dopo una prima opposizione al decreto ingiuntivo e un successivo giudizio di appello promosso solo dal debitore principale, la pronuncia di primo grado fu riformata nei rapporti tra banca e debitore principale. La fideiussora ha poi proposto opposizione all’esecuzione sostenendo che mancasse un valido titolo esecutivo nei suoi confronti e, in appello, ha dedotto tre profili: la contraddittoria affermazione della Corte territoriale circa l’incontrovertibilità della decisione di primo grado nei suoi confronti; l’erronea applicazione dell’art. 1955 c.c. in tema di estinzione della fideiussione; la nullità della fideiussione predisposta su modulo ABI, con richiamo alla tutela dei consumatori e alla giurisprudenza sopravvenuta sulle fideiussioni conformi a modelli anticoncorrenziali. La ricorrente ha quindi censurato la sentenza d’appello che aveva negato il riesame della validità della garanzia per asserita formazione del giudicato. La Corte di cassazione, però, non è entrata nel merito delle doglianze: ha ritenuto il ricorso inammissibile per grave insufficienza dell’esposizione sommaria dei fatti, poiché il ricorso non consentiva di ricostruire in modo chiaro e completo l’intera vicenda sostanziale e processuale, i titoli azionati, il contenuto degli atti dei giudizi precedenti, le difese delle parti e il preciso oggetto delle impugnazioni. Ha inoltre rilevato che il controricorso della banca era a sua volta inammissibile per difetto di rituale produzione delle procure. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese, ma con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo il fatto esposto in modo gravemente insufficiente e tale da non consentire la comprensione della controversia senza ricorso ad atti esterni. Ha altresì dichiarato inammissibile il controricorso della banca per difetto di rituale produzione della procura speciale e della procura alla mandataria. Non avendo superato il vaglio di ammissibilità, le censure sulla validità della fideiussione, sull’art. 1955 c.c. e sul preteso giudicato non sono state esaminate nel merito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come norma di riferimento formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.

  • art. 1955 c.c.

    richiamato come norma invocata dalla ricorrente in tema di estinzione della fideiussione; la Corte non ne ha esaminato il merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato per affermare che chi eccepisce la nullità di clausole contrattuali deve provarne la violazione e la rilevanza/decisività, ai fini dell’eventuale nullità parziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Sez. U. n. 11653/2006

    richiamata per il principio secondo cui l’esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte di comprendere direttamente la vicenda senza attingere ad altre fonti.

  • Sez. U. n. 2602/2003

    richiamata per ribadire che il requisito dell’esposizione dei fatti non è formalistico ma serve a rendere intellegibile la portata delle censure.

  • Cass. n. 24044/2019

    richiamata per il principio secondo cui la parte che deduce la nullità di clausole fideiussorie deve allegare e provare la violazione e la rilevanza decisiva delle clausole contestate.

  • Sez. U. n. 4315/2020

    richiamata in tema di contributo unificato e presupposti processuali per il relativo versamento.

  • Sez. U. n. 41994/2021

    richiamata nella memoria difensiva per la nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2002.

  • Sez. U. n. 9479/2023

    richiamata nella memoria difensiva come pronuncia sopravvenuta in tema di fideiussioni ABI.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’esposizione dei fatti di causa non consente alla Corte una ricostruzione chiara e completa della vicenda sostanziale e processuale, dovendo risultare comprensibili titolo azionato, difese, domande, giudizi precedenti e contenuto essenziale delle decisioni impugnate.
  • Il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo fine a sé stesso, ma una condizione funzionale alla intelligibilità dei motivi e alla verifica della loro rilevanza, sicché le lacune del ricorso non possono essere colmate mediante il ricorso ad atti successivi o alla sentenza impugnata.
  • Chi deduce la nullità di una fideiussione predisposta su schema ABI non può limitarsi ad affermazioni generiche: deve allegare in modo specifico il contenuto delle clausole contestate, la loro effettiva presenza nel contratto, la violazione normativa e la loro decisività, anche alla luce dell’art. 1419 c.c.
  • Le censure fondate su pretesi giudicati, validità del titolo esecutivo o estinzione della garanzia non sono esaminabili nel merito se il ricorso non espone in modo adeguato la sequenza processuale e i fatti rilevanti che ne costituiscono il presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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