Cassazione Civile, Ordinanza n. 24685/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la costruzione di 84 alloggi. L'impresa appaltatrice aveva iscritto tre riserve negli atti contabili, chiedendo il riconoscimento di maggiori oneri e danni per il rallentamento dei lavori asseritamente dovuto a ritardi della committenza e per la mancata applicazione dell'aumento del 5% previsto dal meccanismo del "prezzo chiuso" ex art. 33 della l. n. 41/1986. In primo grado il tribunale aveva rigettato le domande dell'impresa e accolto la domanda riconvenzionale della stazione appaltante per una penale da ritardo. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo incompatibile il prezzo chiuso con la revisione prezzi prevista in contratto e negando la responsabilità della committenza per il ritardo, anche in relazione alla realizzazione di una strada di piano da parte di terzi e alla mancata consegna di documentazione geologica. In cassazione l'impresa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 33 l. n. 41/1986, degli artt. 1339 e 1419 c.c., omesso esame e omessa pronuncia, sostenendo che, avendo il contratto previsto il prezzo chiuso, la disciplina pattizia di revisione prezzi era inefficace; 2) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 31 d.P.R. n. 1063/1962, per errata imputazione all'impresa del ritardo e per mancato riconoscimento della proroga; 3) violazione dell'art. 29 d.P.R. n. 1063/1962 in relazione alla penale, assumendo che il ritardo fosse imputabile alla stazione appaltante. L'ente resistente ha proposto anche ricorso incidentale condizionato sulla tempestività di una riserva.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo corretta la decisione di merito secondo cui il prezzo chiuso e la revisione prezzi rispondono a logiche diverse e, nel caso concreto, il contratto prevedeva un regime che dava ingresso alla revisione prezzi, sicché non poteva pretendersi l'applicazione cumulativa del meccanismo del prezzo chiuso. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo nei limiti in cui la corte territoriale aveva erroneamente distribuito l'onere della prova in materia di penale per ritardo: una volta applicata la penale all'appaltatore, non spettava a quest'ultimo provare la colpa del committente, bensì al debitore dimostrare che il ritardo dipendeva da causa a lui non imputabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale dell'ente è stato rigettato perché generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata sulla tempestività della riserva. È stato inoltre dato atto della debenza del doppio contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
Il meccanismo del prezzo chiuso risponde a finalità diverse dalla revisione prezzi; nel caso concreto non era cumulabile con la revisione contrattualmente prevista e già applicata.
È stata esclusa la nullità del ricorso proposto nei confronti dell'ente estinto, poiché vi era successione universale del nuovo ente.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati nei limiti del vizio di violazione di legge e del vizio motivazionale, con dichiarazione di inammissibilità quando si risolvevano in contestazioni di merito.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta non decisiva nel primo motivo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inserzione automatica della disciplina inderogabile del prezzo chiuso, ma la Corte ha escluso che ciò valesse nel caso concreto.
Richiamato per sostenere la nullità della clausola contrattuale incompatibile con la norma imperativa; la censura è stata respinta.
In tema di penale per ritardo, il debitore può liberarsi solo provando che l'inadempimento deriva da causa non imputabile.
La Corte ha corretto la ripartizione dell'onere della prova: non spetta al creditore dimostrare la colpa del debitore per far valere la penale, ma al debitore provare la causa non imputabile del ritardo.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma le censure sono state reputate inammissibili o di merito.
Richiamato per censurare la valutazione probatoria della corte territoriale, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità.
art. 31 d.P.R. n. 1063/1962
È stato invocato per la proroga del termine di ultimazione dei lavori; la Corte ha distinto il profilo della proroga da quello della responsabilità per il ritardo.
art. 29 d.P.R. n. 1063/1962
secondo, terzo e quarto comma
Richiamato per contestare l'addebito della penale e l'imputazione del ritardo alla parte appaltatrice.
art. 53 r.d. n. 350/1985
Invocato nel ricorso incidentale sulla tempestività della riserva, ma la censura è stata ritenuta generica.
art. 54 r.d. n. 350/1985
Invocato nel ricorso incidentale sulla tempestività della riserva, senza incidere sulla motivazione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- In tema di appalto pubblico, la revisione prezzi e il prezzo chiuso sono istituti diversi: il primo mira a riequilibrare il corrispettivo rispetto alle variazioni dei prezzi di mercato, il secondo a predeterminare ex ante l'alea economica del contratto; non possono essere cumulati quando il contratto e la disciplina applicabile danno ingresso alla revisione prezzi.
- La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una diversa ricostruzione del merito e delle risultanze istruttorie.
- In tema di penale contrattuale per ritardo, una volta allegato e fatto valere l'inadempimento, spetta al debitore dimostrare che il ritardo dipende da causa a lui non imputabile; non può addossarsi al creditore l'onere di provare la colpa del debitore.
- La concessione di una proroga dei termini da parte della stazione appaltante non è, di per sé, irrilevante ai fini dell'imputazione del ritardo, e deve essere valutata dal giudice di merito insieme alle cause del rallentamento e alla loro riferibilità alle parti o a terzi.
- Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una diversa lettura del materiale probatorio o una contestazione dell'apprezzamento di merito.
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