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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30254/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da forniture di rottami metallici eseguite nel 2015 da una società fornitrice in favore di una società poi fallita. Il prezzo delle forniture non fu pagato direttamente dalla debitrice, ma da un terzo, che versò le somme alla fornitrice su indicazione della debitrice stessa e con denaro riconducibile alla debitrice. Il curatore fallimentare chiese la revoca di tali pagamenti ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., sostenendo che si trattasse di pagamento revocabile perché effettuato con modalità anomala e con conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'accipiens. Il Tribunale respinse la domanda ritenendo non anomala la mera sostituzione soggettiva nel lato passivo del rapporto obbligatorio. La Corte d'appello accolse invece l'impugnazione del fallimento, dichiarando inefficaci i pagamenti e condannando la fornitrice alla restituzione della somma. La ricorrente in Cassazione dedusse: 1) falsa applicazione dell'art. 67 l.fall. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il pagamento eseguito da un terzo con provvista anticipata dal debitore non sia di per sé mezzo anomalo, ma solo in base al concreto contesto commerciale; 2) in subordine, omesso esame di fatti decisivi relativi alla propria inscientia decoctionis, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato elementi istruttori e circostanze fattuali che avrebbero dimostrato la mancanza di conoscenza dell'insolvenza della debitrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il pagamento dei debiti del fallito eseguito da terzo con provvista del debitore, o anticipata dal delegato con recupero prima del fallimento, è comunque riconducibile a un mezzo anomalo di pagamento ai fini dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., perché determina un depauperamento del patrimonio del fallito e viola la par condicio creditorum. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione, rilevando inoltre che il giudice di merito aveva motivato in modo non apparente sulla mancata prova dell'inscientia decoctionis. In definitiva, è rimasta ferma la revocatoria fallimentare dei pagamenti e la condanna restitutoria nei confronti della società fornitrice.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.

    La norma è interpretata nel senso che sono revocabili i pagamenti eseguiti con mezzo anomalo; nel caso del pagamento effettuato da terzo su ordine del debitore con denaro del debitore, o con provvista anticipata dal terzo poi recuperata prima del fallimento, sussiste comunque un atto solutorio revocabile perché idoneo a depauperare il patrimonio del fallito e a violare la par condicio creditorum.

  • art. 1188 c.c.

    È richiamato solo per descrivere il pagamento effettuato da terzo su indicazione del debitore; non assume nella decisione una funzione autonoma di principio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Viene evocato come parametro del motivo per falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che non consente la rilettura del merito o delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato per affermare che la valutazione delle presunzioni, dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, e dell'idoneità inferenziale degli indizi appartiene al giudice di merito.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sindacabile in cassazione solo per apparenza, perplessità o contraddittorietà, non per mera insufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato in relazione alla disciplina del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1188 c.c.

    Viene menzionato per il meccanismo di pagamento del terzo autorizzato dal debitore; il suo richiamo è fattuale, non decisivo ai fini della soluzione.

Massime di principio

  • Ai fini della revocatoria fallimentare, la normalità o anormalità del mezzo di pagamento va valutata in modo oggettivo, con riguardo alle caratteristiche intrinseche del mezzo utilizzato e alla sua comune accettazione nella pratica commerciale, non alle sole peculiarità soggettive della singola operazione.
  • Il pagamento del debito del fallito eseguito da un terzo può essere revocabile quando il terzo agisca con denaro del debitore o anticipi la provvista recuperandola prima dell'apertura del concorso, perché l'operazione produce comunque un depauperamento della massa e un'alterazione della par condicio creditorum.
  • Nel giudizio di revocatoria fallimentare, il convenuto creditore che voglia superare la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza deve fornire una prova positiva dell'inscientia decoctionis; non è sufficiente allegare la mera assenza di segnali esteriori di insolvenza.
  • La valutazione delle prove, comprese quelle presuntive, e la scelta degli elementi ritenuti più attendibili appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è effettiva, non apparente e logicamente coerente.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non siano state esaminate tutte le risultanze istruttorie invocate dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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