Cassazione Civile, Ordinanza n. 24472/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un complesso rapporto avente ad oggetto un'azienda: in un primo tempo vi era un contratto di affitto d'azienda; successivamente le parti avevano stipulato un contratto di vendita dell'azienda sottoposto a condizione, nell'ambito del quale l'acquirente aveva versato somme a titolo di acconto sul prezzo e ulteriori somme collegate al godimento dell'azienda. Dopo che in un precedente giudizio il contratto di vendita era stato dichiarato risolto per mutuo dissenso, la società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione dei beni aziendali. L'acquirente si era opposto e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la restituzione del prezzo versato, oltre alla compensazione tra i crediti. Il tribunale aveva parzialmente accolto le domande reciproche e la corte d'appello, in riforma parziale, aveva ritenuto preclusa dal giudicato la domanda restitutoria dell'acquirente e aveva aumentato le somme dovute alla società a titolo di canoni di affitto, includendovi anche l'IVA e un'indennità per la mancata restituzione dei beni aziendali. Con il ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno/esterno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la corte d'appello negato la ripetizione delle somme versate, pur a fronte del fatto che nel primo giudizio non vi era stata pronuncia su quella domanda; 2) violazione delle stesse norme e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto dovuti canoni di affitto comprensivi di importi non dovuti o non provati, con particolare riferimento alla pretesa detrazione dei canoni da lui pagati alla proprietaria dell'immobile; 3) violazione dell'art. 15 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 345 c.p.c. per avere incluso l'IVA nel quantum dovuto alla società, nonostante la natura della pretesa fosse risarcitoria e non tributaria; 4) violazione dell'art. 1591 c.c. e dei limiti del chiesto e pronunciato, poiché la corte d'appello aveva ricondotto l'indennità da ritardata restituzione dell'azienda alla disciplina della mora del conduttore, ma aveva poi erroneamente applicato l'IVA a tale importo. La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, cassando sul punto la decisione di merito perché il giudicato non si era formato sulla domanda di restituzione del prezzo, dato che nel precedente processo il tribunale non si era pronunciato su di essa; ha accolto inoltre il sesto motivo limitatamente alla questione IVA, affermando che l'indennità ex art. 1591 c.c., applicabile anche all'affitto di azienda, ha natura risarcitoria e non è assoggettata a IVA. Ha invece rigettato le ulteriori censure sulla misura dei canoni e sulla spettanza dell'indennità, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 1591 c.c. alla mancata restituzione dell'azienda. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo e al sesto motivo nei limiti indicati, rinviando alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per nuovo esame. È stato escluso che vi fosse giudicato sulla domanda restitutoria dell'acquirente, perché nel precedente giudizio tale domanda non era stata decisa. È stato invece confermato che l'art. 1591 c.c. si applica anche all'affitto d'azienda per la ritardata restituzione, ma l'importo dovuto a tale titolo ha natura risarcitoria e non va maggiorato dell'IVA, non concorrendo essa alla base imponibile ai sensi dell'art. 15 d.P.R. 633/1972. Le altre doglianze sono state respinte o assorbite. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare le conseguenze economiche della lite e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudicato opera solo sui capi effettivamente decisi; non copre domande sulle quali il giudice di merito non si sia pronunciato, che restano azionabili in altro giudizio
il giudicato formale non si estende a questioni/domande non decise; l'omessa pronuncia non determina giudicato sostanziale sulla pretesa pretermessa
l'onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato grava su chi lo invoca; nel caso di specie la Corte ritiene assolto l'onere tramite il contratto e la prova dei pagamenti
non può essere introdotta per la prima volta in appello una pretesa nuova; tuttavia la questione qui non è stata accolta nei termini prospettati dal ricorrente
le somme dovute a titolo risarcitorio, incluse quelle per mora o ritardata restituzione, non concorrono alla base imponibile IVA
"il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggiore danno"
la norma si applica anche all'affitto di azienda in mancanza di disciplina specifica; il corrispettivo convenuto costituisce parametro minimo del danno da ritardata restituzione, ma la relativa obbligazione ha natura risarcitoria e non è soggetta a IVA
l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa; pertanto la domanda relativa alla mancata restituzione dei beni aziendali può essere ricondotta alla mancata restituzione dell'azienda
il giudice non può attribuire d'ufficio un bene diverso da quello richiesto, ma nel caso concreto la domanda di indennità per mancata restituzione dei beni aziendali è stata ritenuta coerente con la pretesa sull'azienda
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una domanda impedisce la formazione del giudicato sostanziale su di essa; la parte può quindi far valere il vizio con impugnazione oppure riproporre la domanda in un autonomo giudizio.
- Il giudicato non può essere esteso in via implicita a pretese che il giudice precedente non abbia deciso, salvo che la loro decisione sia stata logicamente indispensabile e non vi sia mera omissione di pronuncia.
- Nell'affitto di azienda, in difetto di una disciplina speciale, la ritardata restituzione dell'azienda dopo la cessazione del rapporto è regolata dall'art. 1591 c.c., con obbligo del detentore di corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo il maggior danno.
- La somma dovuta ex art. 1591 c.c. ha natura risarcitoria e non costituisce corrispettivo di una prestazione imponibile ai fini IVA; pertanto non può essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto.
- Ai fini della quantificazione del credito per ritardata restituzione, il canone pattuito opera come parametro minimo del danno, ma il giudice deve distinguere tra corrispettivi contrattuali e poste risarcitorie, anche sotto il profilo tributario.
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