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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29049/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Una contribuente impugnava una cartella di pagamento notificata per un importo superiore a 191.000 euro. In primo grado la C.T.P. aveva annullato la cartella per asserita decadenza della notifica. L’agente della riscossione aveva proposto appello contestando, secondo la ricorrente, solo il profilo relativo alla mancata chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate e non la statuizione di accoglimento nel merito. La C.T.R., con la sentenza impugnata, ha invece ritenuto legittima la cartella e ha rigettato il ricorso originario della contribuente, in un giudizio rinnovato nel contraddittorio anche con l’Agenzia delle Entrate, intervenuta volontariamente. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la C.T.R. deciso nel merito anziché rimettere la causa al primo giudice; omesso esame del fatto che la lite riguardava la cartella e non la formazione dei ruoli, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate; violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, non sussiste litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e ente impositore nelle controversie su vizi della sequenza procedimentale a monte della cartella; pertanto il giudice d’appello, rilevata la mancata partecipazione dell’ente impositore, non deve rimettere la causa al primo giudice, ma può rinnovare il giudizio con il contraddittorio dell’ente. La C.T.R. ha quindi legittimamente deciso nel merito, riformando la sentenza di primo grado e confermando la cartella. Conseguentemente era corretta anche la regolazione delle spese secondo soccombenza. Ricorso rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’agente della riscossione e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è infondata perché l’appello dell’agente della riscossione investiva il vizio del procedimento di primo grado relativo al contraddittorio con l’ente impositore, e la rinnovazione del giudizio in appello rientrava nel thema decidendum.

  • art. 132 c.p.c.

    Non vi è nullità della sentenza per avere la C.T.R. deciso nel merito anziché rimettere la causa al primo giudice, poiché in assenza di litisconsorzio necessario il giudice d’appello può rinnovare il giudizio con la partecipazione dell’ente impositore.

  • art. 354 c.p.c.

    La regressione al primo giudice non è necessaria quando il giudice d’appello ritenga che al giudizio avrebbe dovuto partecipare anche l’ente impositore; in tal caso deve rinnovare il giudizio in appello.

  • art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999

    La chiamata in causa dell’ente impositore da parte dell’agente della riscossione non impone al giudice di autorizzare l’estensione del contraddittorio.

  • art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte richiama la disciplina sopravvenuta solo per evidenziare il contesto normativo, ma applica la giurisprudenza anteriore in tema di contraddittorio nel processo tributario.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; essendo rigettati i motivi principali, è corretta la condanna della contribuente alle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto vizi della sequenza procedimentale esattiva a monte della cartella, l’agente della riscossione e l’ente impositore possono entrambi avere legittimazione passiva, ma non sussiste litisconsorzio necessario dal lato passivo.
  • Se il giudice di appello ritiene che al giudizio avrebbe dovuto partecipare anche l’ente impositore, non deve necessariamente rimettere la causa al primo giudice: può rinnovare il giudizio in appello nel contraddittorio di tutti i soggetti necessari o legittimati.
  • La mera circostanza che l’appellante abbia censurato il procedimento di primo grado sotto il profilo del contraddittorio non esclude che l’impugnazione investa anche il merito della decisione, quando la rinnovazione del giudizio conduca a una nuova pronuncia sul rapporto dedotto.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza anche quando la decisione di merito di appello derivi dalla rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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