Cassazione Civile, Ordinanza n. 31426/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un addetto ai servizi di portierato e reception impiegato presso uffici di terzi committenti nell'ambito di un subappalto. Il lavoratore ha ottenuto in primo e in secondo grado: (i) il riconoscimento di differenze retributive per la mancata corresponsione, dal giugno 2018, di una voce aggiuntiva qualificata come indennità di funzione, oltre che per la riduzione dell'orario di lavoro ritenuta non consensuale; (ii) la declaratoria di ritorsività del licenziamento disciplinare intimato con lettera del marzo 2019, con conseguente reintegrazione e condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e dei contributi. La Corte territoriale ha ritenuto che l'indennità fosse collegata alle qualità intrinseche della prestazione e non al cambio del committente, che la riduzione dell'orario non fosse stata accettata dal dipendente, che il rifiuto parziale di alcune mansioni fosse giustificato dall'inadempimento datoriale sulle retribuzioni e che la contestazione relativa al secondo addebito fosse generica. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2119 c.c. e della disciplina collettiva, sostenendo che la condotta del lavoratore fosse di gravità tale da integrare giusta causa e che la Corte non avesse valutato adeguatamente l'elemento soggettivo; 2) violazione dell'art. 7 Statuto dei lavoratori e del principio di specificità/immutabilità della contestazione, contestando l'affermazione di genericità dell'addebito e l'incoerenza tra contestazione e difese; 3) violazione dell'art. 1460 c.c., dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di inadempimento fosse stata indebitamente rilevata e che fosse stata prospettata solo in appello; 4) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 23/2015, censurando l'applicazione della tutela reintegratoria e negando la manifesta insussistenza del fatto; 5) violazione dell'art. 2 d.lgs. 23/2015, contestando l'accertamento dell'intento ritorsivo e l'asserita illogicità della motivazione. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi, secondi, terzi e quinti motivi per difetto di pertinenza, difetto di autosufficienza e/o perché volti a rivalutare il merito; ha respinto il quarto motivo, affermando che, quando il fatto contestato al lavoratore è materialmente sussistente ma privo di illiceità/antigiuridicità perché costituisce reazione legittima all'inadempimento datoriale, può operare la tutela reintegratoria attenuata; in ogni caso, l'accertamento della ritorsività del licenziamento, quale motivo illecito determinante, giustificava comunque la reintegrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto le differenze retributive al lavoratore e dichiarato ritorsivo il licenziamento disciplinare, con conseguente reintegrazione e condanna al pagamento delle retribuzioni e dei contributi. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a una diversa ricostruzione dei fatti o che non rispettavano gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione; ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla tutela reintegratoria, osservando che la tutela può operare anche quando il fatto contestato sia privo di antigiuridicità e, soprattutto, che nel caso concreto era stato accertato un motivo illecito determinante del recesso. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sussistenza di una condotta tale da integrare giusta causa di licenziamento; la Corte non ne accoglie la lettura perché la decisione di merito aveva ritenuto la condotta del lavoratore una reazione legittima all'inadempimento datoriale.
art. 130 c.c.n.l.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la condotta fosse sanzionabile in via conservativa o, al contrario, così grave da giustificare il recesso; la censura è ritenuta inammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato in relazione alla specificità e immutabilità della contestazione disciplinare; la Corte ribadisce che la valutazione della genericità è rimessa al merito e che il ricorso era carente di autosufficienza.
Evocato per sostenere che l'eccezione di inadempimento non fosse rilevabile d'ufficio e fosse stata introdotta solo in appello; la Corte respinge la doglianza per difetto di corretta esposizione del fatto processuale e degli atti rilevanti.
Richiamato per affermare la preclusione di questioni nuove in appello; la censura è dichiarata inammissibile perché non adeguatamente autosufficiente.
Invocato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su questione non introdotta; la Corte rileva che la doglianza, in realtà ex art. 360 n. 4 c.p.c., non è stata supportata dalla trascrizione degli atti necessari.
Richiamato per negare la tutela reintegratoria; la Corte osserva che, nel caso concreto, era stata accertata la ritorsività del licenziamento e che comunque il fatto contestato era privo di illiceità.
Invocato dalla ricorrente per contestare la reintegrazione; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, se il fatto è sussistente ma privo di illiceità/antigiuridicità, può applicarsi la tutela reintegratoria attenuata.
Richiamato nel testo novellato dalla L. n. 92/2012 per affermare la reintegrazione in caso di motivo illecito determinante e per inquadrare la tutela applicabile al rapporto instaurato nel 2012.
Richiamato per qualificare il licenziamento come determinato da motivo illecito esclusivo e determinante, con conseguente invalidità del recesso e tutela reintegratoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso; la Corte evidenzia che parte delle censure mirava in realtà a una rivalutazione del merito o era comunque inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come base formale di più motivi, ma la Corte rileva che alcuni di essi in realtà investivano accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte lo richiama per ribadire l'onere di trascrivere o riassumere gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, pena l'inammissibilità.
Richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti consentiti dalla norma e con specifica indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il motivo che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o che pretenda una nuova valutazione del merito sotto le forme della violazione di legge.
- La censura di genericità della contestazione disciplinare e di incoerenza tra contestazione e difese richiede il puntuale richiamo degli atti processuali e dei documenti rilevanti; senza trascrizione o riassunto degli atti, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In tema di licenziamento disciplinare, quando il fatto materiale contestato è accertato ma risulta privo di illiceità, offensività o antigiuridicità perché costituisce reazione legittima all'inadempimento datoriale, può trovare applicazione la tutela reintegratoria attenuata.
- Se il giudice di merito accerta che il licenziamento è stato determinato da un motivo illecito esclusivo e determinante, la reintegrazione è dovuta, indipendentemente da ulteriori contestazioni sulla sussistenza del fatto materiale.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di error in procedendo richiede la completa esposizione del fatto processuale e la trascrizione degli atti necessari a consentire il controllo diretto della Corte; un mero rinvio per relationem agli atti di causa non è sufficiente.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto senza l'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31239/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31240/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31246/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31247/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31248/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31249/2024 del 06/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →