Parere n. 200/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, con deposito diretto ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla signora -OMISSIS- contro la Prefettura di Roma ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto M_IT PR_RMSUI 00134137 del 28 giugno 2022 di archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del 28 giugno 2022 di archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il decreto di archiviazione della domanda di emersione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. Con il primo motivo ha dedotto l’inefficacia della convocazione, trasmessa mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo indicato nella domanda anziché tramite PEC, nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto o archiviazione ai sensi degli artt. 3, 7, 10-bis e 21-octies della legge n. 241 del 1990. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, della circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, l’erronea valutazione dei fatti e l’ingiustizia manifesta, sostenendo di possedere i requisiti per la regolarizzazione e che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere a una nuova convocazione e al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro subordinato. È stata inoltre proposta istanza cautelare di sospensione, prospettando il rischio di espulsione, perdita del lavoro e compromissione delle relazioni personali. La ricorrente ha chiesto anche l’accoglimento della domanda di regolarizzazione e il rilascio del titolo di soggiorno, riservandosi motivi aggiunti.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso nella sola fase cautelare. Ha respinto l’istanza di sospensione del decreto di archiviazione, ritenendo non immediatamente apprezzabile il fumus boni iuris e rilevando che la valutazione dei motivi richiede la relazione istruttoria del Ministero dell’interno. Il rigetto cautelare è stato adottato senza pregiudicare l’esame dell’ammissibilità, della procedibilità e del merito del ricorso. La Sezione ha ordinato al Ministero dell’interno di trasmettere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, la relazione istruttoria, previamente comunicata alla ricorrente affinché possa formulare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. L’adozione del parere definitivo è stata quindi sospesa e la trattazione rinviata al secondo trimestre del 2026.
Osservazioni
Istanza cautelare
La domanda di sospensione del decreto di archiviazione è respinta poiché, allo stato degli atti, il fumus boni iuris non è immediatamente apprezzabile. La valutazione cautelare non anticipa la decisione definitiva sul ricorso.
Relazione istruttoria ministeriale
Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro sessanta giorni la relazione istruttoria, fornendo puntuali deduzioni su ciascun motivo di ricorso.
Contraddittorio sulla relazione
La relazione ministeriale deve essere previamente inviata alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Decisione definitiva
L’esame del merito, nonché delle questioni di ammissibilità e procedibilità, è sospeso in attesa della relazione ministeriale e rinviato a una successiva adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971
La disposizione è richiamata in relazione alle modalità di deposito del ricorso straordinario; la Sezione rileva che il deposito diretto è stato effettuato irritualmente, riservando ogni valutazione sull’ammissibilità e sulla procedibilità al parere definitivo.
art. 103, comma 1, decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020
domanda di emersione dal lavoro irregolare
Costituisce la base normativa della procedura di emersione oggetto del ricorso.
artt. 3, 7, 10-bis e 21-octies, legge n. 241/1990
mancato preavviso di rigetto; mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; carenza di motivazione
Sono richiamati dalla ricorrente per contestare la convocazione e l’archiviazione della domanda; la Sezione non definisce ancora la fondatezza delle censure.
circolare n. 101 dell’11 settembre 2020
violazione e falsa applicazione della circolare n. 101 dell’11 settembre 2020
È invocata dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla procedura di emersione; la sua rilevanza dovrà essere valutata nel parere definitivo.
art. 97 Cost.
diritti di cui all’art. 97 Cost. e principi di buon andamento, efficacia ed economicità
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo dell’amministrazione di effettuare una nuova convocazione; la Sezione non si pronuncia ancora nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati personali identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento per ricorso straordinario, la decisione sull’istanza cautelare può essere adottata anche in assenza della relazione istruttoria ministeriale quando la Sezione disponga di elementi sufficienti per una valutazione sommaria.
- Il rigetto dell’istanza cautelare per insufficiente apprezzabilità immediata del fumus boni iuris non definisce né pregiudica l’ammissibilità, la procedibilità o il merito del ricorso straordinario.
- Quando la decisione cautelare richiede approfondimenti sui motivi di ricorso, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere definitivo e ordinare al Ministero riferente di trasmettere una relazione istruttoria puntuale su ciascuna censura.
- La relazione istruttoria ministeriale deve essere previamente comunicata al ricorrente, al quale deve essere riconosciuto un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni, assicurando il contraddittorio procedimentale.
Archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una lavoratrice straniera contro la Prefettura di Roma e il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 28 giugno 2022 con cui era stata archiviata una domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Fatti e svolgimento della procedura
La domanda di emersione era stata presentata il 14 luglio 2020. L’amministrazione aveva convocato le interessate per il 19 aprile 2022 mediante comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. Le interessate non si erano presentate e l’amministrazione aveva disposto l’archiviazione della domanda.
Il ricorso straordinario è stato notificato il 21 dicembre 2023 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato nella stessa data. La Sezione rileva che il deposito è stato effettuato irritualmente e rinvia al parere definitivo ogni valutazione sull’ammissibilità e sulla procedibilità del ricorso.
Motivi dedotti
La ricorrente ha formulato due motivi principali:
- ha contestato l’efficacia della convocazione, sostenendo che l’invio mediante posta elettronica ordinaria, anziché tramite PEC, non fosse idoneo; ha inoltre denunciato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, del preavviso di rigetto o archiviazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e la carenza di motivazione;
- ha dedotto la violazione dell’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, della circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, l’erronea valutazione dei fatti e l’ingiustizia manifesta, sostenendo di possedere tutti i requisiti per la regolarizzazione e chiedendo una nuova convocazione o il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro subordinato.
La ricorrente ha anche chiesto la sospensione cautelare del provvedimento, prospettando il rischio di espulsione, la perdita del lavoro e la compromissione di relazioni personali non reintegrabili mediante un risarcimento patrimoniale.
Valutazione cautelare
La Sezione ha esaminato l’affare esclusivamente ai fini della domanda cautelare. Ha rilevato che il Ministero dell’interno non aveva ancora trasmesso la relazione istruttoria prescritta, ma ha ritenuto comunque possibile decidere provvisoriamente sull’istanza, sulla base degli elementi disponibili.
La sospensione è stata respinta perché il fumus boni iuris non risultava immediatamente apprezzabile. Secondo la Sezione, la fondatezza delle censure relative alla convocazione, agli obblighi partecipativi, alla procedura di emersione e alla pretesa sussistenza dei requisiti per il titolo di soggiorno richiede un esame più approfondito, da svolgere sulla base della relazione ministeriale.
Il rigetto cautelare non comporta una decisione definitiva sul ricorso e non pregiudica l’esame successivo delle questioni di rito e di merito.
Istruttoria e contraddittorio
Ai fini del parere definitivo, la Sezione ha ordinato al Ministero dell’interno di trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere la relazione istruttoria. La relazione dovrà esaminare specificamente ciascun motivo di ricorso e contenere le pertinenti osservazioni e controdeduzioni dell’amministrazione.
Prima della trasmissione, la relazione dovrà essere inviata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni. Il parere valorizza quindi il contraddittorio procedimentale nella fase istruttoria del ricorso straordinario.
Esito
La domanda di sospensione del decreto di archiviazione è stata respinta. L’adozione del parere definitivo sul ricorso è stata sospesa in attesa della relazione ministeriale e la trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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