Parere n. 202/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto K/10/C/289329/CITT/AREA IV del 13 novembre 2012 di rigetto della domanda di cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del decreto prefettizio del 13 novembre 2012 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 del 1992, deducendo che l’amministrazione avrebbe erroneamente attribuito rilievo ostativo a una condanna pronunciata a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato previsto dagli artt. 81 e 110 c.p. e dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. Il Ministero dell’interno ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza. La Sezione ha tuttavia rilevato che dagli atti non risulta provato l’invio della relazione ministeriale alla ricorrente e ha ritenuto necessario assicurare il contraddittorio prima di esprimere il parere definitivo.
Il parere
La Sezione non ha deciso né l’eccezione di difetto di giurisdizione né il merito del ricorso. Ha sospeso l’adozione del parere e disposto che il Ministero dell’interno trasmetta la relazione ministeriale alla ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione del parere, assegnandole almeno venti giorni per eventuali controdeduzioni. Il Ministero dovrà poi trasmettere alla Sezione le controdeduzioni, ove presentate, insieme alle proprie osservazioni finali, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.
Osservazioni
Garanzie partecipative e trasmissione della relazione ministeriale
Poiché nel fascicolo non risulta provato l’invio della relazione ministeriale alla ricorrente, il Ministero dell’interno deve trasmettergliela entro dieci giorni dalla comunicazione del parere e consentirle un termine non inferiore a venti giorni per eventuali controdeduzioni.
Rinvio della decisione sul rito e sul merito
La Sezione rinvia ogni decisione sull’eccezione di difetto di giurisdizione e sulle censure relative al rilievo della condanna pronunciata a seguito di patteggiamento, in attesa dell’integrazione del contraddittorio procedimentale.
Norme richiamate
art. 5 legge n. 91/1992
istanza di concessione della cittadinanza italiana
La domanda di cittadinanza della ricorrente è stata presentata ai sensi di questa disposizione.
art. 10-bis legge n. 241/1990
La Prefettura ha comunicato alla ricorrente gli elementi ostativi all’accoglimento della domanda, consentendole di presentare osservazioni.
artt. 81 e 110 c.p.
Sono indicati nel provvedimento e nel parere come disposizioni contestate in relazione alla condanna penale posta a fondamento del diniego.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
È la disposizione incriminatrice per la quale la ricorrente è stata condannata con sentenza divenuta irrevocabile.
art. 444 c.p.p.
La ricorrente sostiene che la condanna pronunciata ai sensi di tale disposizione sarebbe ininfluente ai fini della concessione della cittadinanza; la questione non è stata ancora decisa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, prima dell’espressione del parere deve essere assicurata alla parte la conoscibilità della relazione ministeriale e la possibilità effettiva di presentare controdeduzioni quando la relazione contiene valutazioni pregiudizievoli o eccezioni preliminari.
- Quando dagli atti non risulta provata la trasmissione della relazione ministeriale alla parte ricorrente, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre l’integrazione del contraddittorio, rinviando ogni decisione di rito e di merito.
- La mancata definizione delle questioni preliminari e sostanziali impone il rinvio della trattazione fino al completamento degli adempimenti partecipativi prescritti.
Ricorso straordinario contro il diniego di cittadinanza
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cittadina straniera contro il decreto prefettizio del 13 novembre 2012, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 del 1992.
Premesse e richiesta di cittadinanza
La domanda era stata presentata il 27 marzo 2009. Nel corso dell’istruttoria la Prefettura aveva rilevato una condanna pronunciata dal GIP del Tribunale competente il 13 aprile 2011 e divenuta irrevocabile il 4 giugno 2011, relativa agli artt. 81 e 110 c.p. e all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998.
La Prefettura aveva inviato il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. La richiedente aveva presentato osservazioni, ritenute insufficienti dall’amministrazione, che aveva quindi adottato il diniego impugnato.
Censure della ricorrente
La ricorrente non ha formulato specifici motivi rubricati, ma ha sostenuto l’illegittimità del diniego nella parte in cui l’amministrazione non avrebbe considerato che la condanna era stata pronunciata a seguito di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e sarebbe stata ininfluente ai fini della concessione della cittadinanza.
Posizione del Ministero dell’interno
Il Ministero dell’interno, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato il 26 marzo 2024, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e ha chiesto, nel merito, il rigetto del gravame perché infondato.
Valutazioni della Sezione
La Sezione non ha esaminato le questioni di rito e di merito. Ha rilevato che nel fascicolo non risultava provato l’invio della relazione ministeriale alla ricorrente. Tale omissione non consentiva di ritenere pienamente garantito il contraddittorio, poiché la relazione conteneva sia un’eccezione preliminare sia valutazioni sfavorevoli alla ricorrente.
Per assicurare le garanzie partecipative, la Sezione ha disposto che:
- il Ministero dell’interno trasmetta la relazione ministeriale alla ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione del parere;
- alla ricorrente sia assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare eventuali controdeduzioni;
- le eventuali controdeduzioni siano trasmesse alla Sezione insieme alle osservazioni finali del Ministero;
- tutti gli adempimenti siano completati entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere.
Esito e rinvio
Il parere ha natura interlocutoria. L’adozione del parere definitivo è stata sospesa, facendo salva ogni decisione sull’ammissibilità e sul merito del ricorso. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.
Oscuramento dei dati
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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