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Parere

Parere n. 199/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla Mobilegno s.p.a. contro la Provincia di Treviso e l’A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Treviso e nei confronti del Comune di Moriago della Battaglia per l'annullamento del provvedimento della Provincia di Treviso prot. n. 55659 del 30 giugno 2016, notificato in pari data, avente ad in oggetto “"Emissioni in atmosfera. Decreto di autorizzazione n. 268 del 4.6.2012 Ditta Mobilegno s.r.l. Stabilimento di Via Montegrapa, 136, a Moriago della Battaglia. Diffida a sensi dell'art. 278, comma 1, lett. A) del D. Lgs 152/2906”.

Giustizia amministrativa201700242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base dell’espressa dichiarazione della ricorrente. La Sezione ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo, secondo cui il giudizio non può proseguire quando il ricorrente manifesta il venir meno dell’interesse alla decisione. La domanda cautelare è stata assorbita.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento della Provincia di Treviso prot. n. 55659 del 30 giugno 2016, recante diffida ai sensi dell’art. 278, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152/2006 in materia di emissioni in atmosfera.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, società specializzata nel recupero energetico di rifiuti legnosi, aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento provinciale di diffida relativo all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento di Moriago della Battaglia. Aveva dedotto violazione di legge, con particolare riferimento all’allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, nonché illogicità, eccesso di potere, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Il Ministero competente aveva concluso per il rigetto del ricorso. Dopo un parere interlocutorio del 2019, con cui erano stati disposti ulteriori incombenti istruttori, rimasti ineseguiti, la ricorrente ha dichiarato nel settembre 2024 di non avere più interesse alla trattazione dell’affare.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla trattazione dell’affare impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è assorbita per effetto della definizione del ricorso mediante declaratoria di improcedibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, parte quinta, allegato VI

    La ricorrente aveva richiamato tale disciplina quale parametro della dedotta violazione di legge; il parere non esamina il merito della censura.

  • art. 278, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    La disposizione è indicata quale base normativa della diffida provinciale impugnata; il parere non ne valuta l’applicazione sostanziale.

  • principio dispositivo applicabile al ricorso straordinario

    La Sezione afferma che, anche nel rimedio giustiziale del ricorso straordinario, la dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell’interesse comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente comporta l’improcedibilità del ricorso in applicazione del principio dispositivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda cautelare proposta con il ricorso deve essere assorbita.
  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla trattazione dell’affare è sufficiente a impedire l’esame del merito delle censure dedotte.

Improcedibilità del ricorso straordinario in materia di emissioni in atmosfera

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società operante nel recupero energetico di rifiuti legnosi contro una diffida della Provincia di Treviso relativa alle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito nel Comune di Moriago della Battaglia.

Premesse e oggetto del ricorso

La società aveva impugnato il provvedimento provinciale prot. n. 55659 del 30 giugno 2016, adottato ai sensi dell’art. 278, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152/2006 e riferito al decreto di autorizzazione alle emissioni n. 268 del 4 giugno 2012.

La ricorrente aveva dedotto:

  • violazione di legge, con particolare riferimento all’allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006;
  • illogicità ed eccesso di potere;
  • difetto di motivazione;
  • difetto di istruttoria.

Era stata inoltre formulata un’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Svolgimento del procedimento consultivo

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, aveva trasmesso la relazione istruttoria e concluso per il rigetto del ricorso.

Con parere interlocutorio n. 557 del 26 febbraio 2019, la Sezione aveva disposto ulteriori incombenti istruttori, chiedendo all’amministrazione una relazione integrativa su questioni ritenute decisive. Poiché tali adempimenti non erano stati eseguiti, nel settembre 2024 la Sezione aveva invitato le parti a comunicare l’eventuale permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio o la sopravvenienza di cause di improcedibilità.

Sopravvenuta carenza di interesse

Con comunicazione del 18 settembre 2024, il difensore della ricorrente ha dichiarato che la società non aveva più interesse alla trattazione dell’affare.

La Sezione ha attribuito rilievo decisivo a tale dichiarazione, ritenendo applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. Ne consegue che, quando il ricorrente manifesta il venir meno dell’interesse alla decisione, il procedimento non può proseguire per l’esame del merito delle censure.

Decisione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda cautelare è stata assorbita.

Il merito delle contestazioni riguardanti l’applicazione del d.lgs. 152/2006, la motivazione e l’istruttoria del provvedimento provinciale non è stato esaminato.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàInquinamento ed emissioni
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaTutela cautelare

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