Parere n. 25/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi, come da procure in calce allegate al ricorso, dall'Avv. Aurelio Rundo Sotera, contro il Comune di Santa Marina Salina, per l’annullamento: - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, del Responsabile del IV Settore – Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Santa Marina Salina, notificata successivamente, con la quale - dopo avere indicato nella persona del dante causa, il responsabile dell’abuso accertato nel 2011 relativo ad una abitazione composta da una camera, una cucina ed un bagno completo di impianti ed arredi con terrazzo e tettoia di legno di pertinenza dell’abitazione, sita nel Comune di Santa Marina Salina, foglio di mappa -OMISSIS-, particella -OMISSIS- - non solo intimava allo stesso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di tutti i materiali, ma estendeva tale ordine anche ai ricorrenti indicati come comproprietari indicati; - nonché ove occorra dell’accertamento del 21 ottobre 2011 e dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dell’UTC, e l’accertamento di inottemperanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- nonché la verifica di mancata ottemperanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, tutti atti non conosciuti né notificati agli odierni ricorrenti; - di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto con quelli impugnati, ancorché non conosciuto che possa frapporsi al diritto fatto valere dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione di un’ordinanza di demolizione e degli atti presupposti e consequenziali relativi a un abuso edilizio, nonché dell’accertamento di inottemperanza e della possibile acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti contestano la loro individuazione quali destinatari dell’ordine di demolizione relativo a un immobile abusivo realizzato su un terreno loro pervenuto per successione, sostenendo di non essere mai stati effettivi proprietari o possessori del bene e di essere rimasti estranei all’istruttoria comunale. Deducevano la violazione degli artt. 8 della legge regionale n. 10/1991 e 3 e 7 della legge n. 241/1990, per mancato avvio del procedimento e difetto di motivazione, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento e difetto di istruttoria; la violazione dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003, l’assenza di legittimazione passiva e ulteriori vizi di motivazione e istruttoria. Uno dei ricorrenti ha rinunciato agli atti del ricorso. Dagli atti di divisione prodotti dal Comune risulta che gli eredi erano originariamente comproprietari per un nono dei terreni e fabbricati interessati e avevano consentito ad alcuni coeredi di uscire dalla comunione. La questione decisiva rimasta da chiarire riguarda l’attuale titolarità del bene: occorre verificare se l’area sia ancora nella disponibilità giuridica dei ricorrenti oppure se sia stata trascritta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e se sia stata successivamente disposta una destinazione del bene.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha emesso un parere interlocutorio, senza definire nel merito i motivi di ricorso. Pur dando atto della relazione dell’Ufficio legislativo e legale, che aveva concluso per l’infondatezza del gravame, ha rilevato che dalla documentazione emerge un possibile precedente ordine di demolizione, il silenzio-diniego sulla domanda di sanatoria, un successivo accertamento di inottemperanza e una possibile acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale. Poiché l’esito della verifica sulla titolarità del bene e sull’eventuale perfezionamento e trascrizione dell’acquisizione può incidere sulla decisione, è stata richiesta al Comune di Santa Marina Salina una relazione dettagliata, corredata dalla documentazione pertinente, su tali profili. L’adempimento dovrà essere eseguito entro novanta giorni dalla ricezione del parere da parte del Comune; successivamente l’Ufficio legislativo e legale dovrà riferire al Consiglio con ogni consentita urgenza. Il parere non contiene quindi né accoglimento né rigetto definitivo del ricorso.
Osservazioni
Titolarità attuale del bene
Prima di decidere il ricorso occorre accertare se il bene oggetto dell’abuso sia ancora nella titolarità dei ricorrenti oppure se, nelle more, sia stata trascritta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Acquisizione e destinazione dell’area
L’Amministrazione deve chiarire se l’acquisizione gratuita sia stata effettivamente disposta e trascritta e se sia stata adottata una specifica destinazione del bene acquisito.
Relazione istruttoria dell’Amministrazione
Il Comune deve trasmettere una relazione dettagliata, corredata dalla relativa documentazione, sugli ordini di demolizione, sull’accertamento di inottemperanza, sull’eventuale acquisizione e sull’attuale situazione giuridica del bene.
Adempimenti successivi
L’Ufficio legislativo e legale deve comunicare al Comune la richiesta istruttoria; l’adempimento deve essere effettuato entro novanta giorni dalla ricezione del parere e l’Ufficio deve poi riferire al Consiglio con ogni consentita urgenza.
Norme richiamate
art. 8 l. reg. n. 10/1991
La disposizione è richiamata dai ricorrenti in relazione alla mancata partecipazione procedimentale e al mancato avvio del procedimento.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato dai ricorrenti con riguardo all’obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 7 l. 241/1990
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
art. 20 l. reg. n. 4/2003
È indicato dai ricorrenti quale parametro asseritamente violato, unitamente alla contestazione della loro legittimazione passiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità idonee a identificare le parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando dagli atti emergono possibili vicende sopravvenute di acquisizione gratuita dell’area abusiva al patrimonio comunale, la decisione sui motivi relativi alla titolarità e alla legittimazione dei destinatari dell’ordine di demolizione richiede previamente l’accertamento documentale dell’effettivo perfezionamento, della trascrizione e della destinazione dell’acquisizione.
- Il Consiglio di Giustizia Amministrativa può sospendere la definizione del ricorso con parere interlocutorio e disporre un’integrazione istruttoria quando la relazione dell’Amministrazione non consenta di ricostruire con certezza la sequenza degli atti repressivi e le conseguenze giuridiche prodotte sull’area interessata.
- La verifica dell’attuale titolarità del bene e dell’eventuale acquisizione al patrimonio comunale costituisce elemento potenzialmente decisivo per valutare l’interesse alla decisione e la legittimazione dei destinatari di un ordine di demolizione.
Impugnazione dell’ordine di demolizione e degli atti conseguenti
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da più privati contro il Comune di Santa Marina Salina. Il ricorso riguarda un’ordinanza di demolizione relativa a un’abitazione abusiva, nonché gli atti presupposti e consequenziali, compresi gli accertamenti di inottemperanza e la possibile acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale.
Premesse del ricorso
I ricorrenti sostengono di essere stati illegittimamente indicati quali destinatari dell’ordine di demolizione in quanto comproprietari del terreno sul quale era stato realizzato l’immobile. Affermano di non essere mai stati effettivi proprietari o possessori del bene e di non avere esercitato su di esso alcun diritto, pur essendo il terreno loro pervenuto per successione dal comune genitore.
Contestano inoltre di essere rimasti completamente estranei agli accertamenti e all’istruttoria svolti dall’Ufficio tecnico comunale. Uno dei ricorrenti ha formalmente rinunciato agli atti del ricorso.
Motivi dedotti
I ricorrenti hanno censurato gli atti sotto diversi profili:
- violazione dell’art. 8 della legge regionale n. 10/1991 e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, per mancato avvio del procedimento, mancata partecipazione e difetto di motivazione;
- eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento e difetto di istruttoria;
- violazione dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003;
- mancanza di legittimazione passiva dei ricorrenti;
- ulteriori vizi di motivazione e istruttoria.
Documentazione e posizione dell’Amministrazione
L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha riferito sulla regolarità fiscale e sulla ricevibilità del ricorso e ha trasmesso la documentazione inviata dal Comune di Santa Marina Salina. La relazione dell’Ufficio ha concluso per l’infondatezza del gravame.
Tra i documenti prodotti figura un atto di divisione a stralcio del 5 febbraio 2005, dal quale risulta che gli eredi del dante causa, tra cui gli odierni ricorrenti, erano originariamente comproprietari per un nono di terreni e fabbricati, compresa la particella interessata dall’abuso, e avevano consentito ad alcuni coeredi di uscire dalla comunione.
Necessità di integrazione istruttoria
Il Consiglio ha rilevato che la relazione e gli atti acquisiti prospettano una sequenza procedimentale più articolata rispetto a quella immediatamente desumibile dall’ordinanza impugnata. In particolare, il nuovo ordine di demolizione sembrerebbe essere seguito:
- da un precedente ordine di demolizione del 2011;
- dal silenzio-diniego formatosi sulla domanda di sanatoria;
- da un successivo provvedimento con cui sarebbe stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione;
- dalla dichiarazione di acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale.
Per il Consiglio, prima di definire il ricorso è necessario chiarire se l’acquisizione sia stata effettivamente perfezionata e trascritta e se il bene sia stato successivamente destinato a una specifica finalità. Occorre inoltre stabilire se, alla data rilevante, il bene fosse ancora nella titolarità dei ricorrenti.
Dispositivo interlocutorio
Il Consiglio non ha deciso definitivamente il merito del ricorso. Ha disposto che l’Ufficio legislativo e legale comunichi al Comune la necessità di trasmettere una relazione dettagliata, corredata dalla documentazione relativa, sulla titolarità del bene, sull’eventuale trascrizione dell’acquisizione gratuita e sulla destinazione dell’area.
Il Comune dovrà provvedere entro novanta giorni dalla ricezione del parere. Dopo l’adempimento, l’Ufficio legislativo e legale dovrà riferire al Consiglio con ogni consentita urgenza. Il parere ha quindi natura interlocutoria e non contiene ancora una pronuncia di accoglimento o di rigetto dei motivi dedotti.
Oscuramento dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità idonee a identificare le parti private.
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