Parere n. 23/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Schema di regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della Protezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di regolamento regionale per la revisione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della Protezione Civile, con abrogazione del d.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 37.
Esito
La questione giuridica
La Presidenza della Regione Siciliana ha chiesto il parere sullo schema di regolamento adottato ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7. Lo schema, composto da sei articoli e dalle tabelle A e B, individua i procedimenti del Dipartimento regionale della Protezione Civile con termini di conclusione superiori al termine ordinario di trenta giorni: tra 31 e 60 giorni nella tabella A e tra 61 e 150 giorni nella tabella B. L’intervento è destinato a sostituire e abrogare il precedente regolamento di cui al d.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 37, in ragione dell’aggiornamento della mappatura dei procedimenti, delle modifiche normative e della riorganizzazione amministrativa intervenuta con il d.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9. Il Consiglio ha esaminato la completezza dell’istruttoria e delle relazioni di accompagnamento, la congruità delle motivazioni poste a fondamento dei termini superiori a trenta e a sessanta giorni, la coerenza dello schema con la legge regionale n. 7/2019 e la qualità tecnico-redazionale del preambolo, dell’articolato e delle tabelle.
Il parere
Il Consiglio ha espresso parere favorevole, ma condizionato. Ha condiviso la scelta di abrogare integralmente il precedente regolamento e di sostituirlo con un nuovo atto, anziché modificare soltanto le tabelle. Ha tuttavia rilevato che la relazione illustrativa non giustifica in modo pieno, oggettivo e puntuale l’aumento dei procedimenti collocati nella tabella B, passati da cinque a sei, né motiva adeguatamente i termini superiori a trenta giorni previsti nella tabella A. La mera descrizione delle fasi endoprocedimentali e il generico richiamo al carico di lavoro, alla riduzione del personale e ai pensionamenti non dimostrano l’indispensabilità dei termini più lunghi richiesta dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, né attestano l’adozione o la valutazione di soluzioni organizzative alternative. È stata quindi richiesta l’integrazione della relazione illustrativa, e se necessario degli allegati, prima dell’approvazione e della pubblicazione del regolamento. Il Consiglio ha inoltre formulato rilievi di drafting e di coordinamento normativo sul titolo, sul preambolo, sugli articoli 1, 3, 4 e 6, sull’introduzione di un autonomo articolo 7 sulla pubblicazione e sulla precisione dei riferimenti normativi contenuti nelle tabelle A e B.
Osservazioni
Relazione illustrativa e termini superiori a trenta e sessanta giorni
La relazione deve essere integrata con elementi descrittivi e quantitativi idonei a giustificare puntualmente ogni termine superiore a trenta giorni e, soprattutto, l’aumento dei procedimenti con termine compreso tra 61 e 150 giorni. Per i procedimenti della tabella B deve essere dimostrata l’indispensabilità del termine maggiore in rapporto alla sostenibilità organizzativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla particolare complessità del procedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019. Anche i procedimenti della tabella A devono essere adeguatamente motivati.
AIR, VIR e ATN
La documentazione di better regulation deve essere completata e riordinata. La VIR deve fornire dati, anche statistici, sul rispetto dei termini e sulla durata media dei procedimenti nel periodo di applicazione del precedente regolamento. L’AIR deve indicare le consultazioni svolte, i soggetti coinvolti, i periodi e i risultati, nonché il percorso di valutazione e le professionalità impiegate. L’ATN deve essere riclassificata secondo la griglia metodologica applicabile, con sviluppo degli aspetti di qualità sistematica e redazionale.
Titolo dello schema
Il titolo deve rendere conoscibile anche l’effetto abrogativo e sostitutivo del nuovo regolamento, indicando l’abrogazione del d.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 37 e i relativi estremi di pubblicazione.
Preambolo
Le fonti devono essere indicate iniziando dalla norma primaria che attribuisce il potere regolamentare, proseguendo in ordine cronologico con le disposizioni rilevanti e descrivendo gli adempimenti istruttori. I riferimenti alla legge regionale n. 7/2019 devono essere coordinati in un unico VISTO; deve essere espunto il riferimento al d.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, abrogato dal d.P.Reg. n. 9/2022.
Articolo 1
Devono essere corrette le formulazioni relative all’ambito di applicazione, sostituendo “devono concludersi” con “si concludono”, specificando il riferimento alle “tabelle A e B allegate” e coordinando la struttura sintattica della disposizione.
Articolo 3 - Domande irregolari o incomplete
La disciplina deve essere resa coerente con l’articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 7/2019, che prevede la sospensione e non l’interruzione del termine. La comunicazione dell’irregolarità o incompletezza deve comportare, per una sola volta e fino a un massimo di trenta giorni, la sospensione del termine; il termine residuo deve decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. Deve inoltre essere verificata l’uniformità nell’uso dei termini “domanda” e “istanza”.
Articolo 4
Devono essere apportate correzioni terminologiche e formali: sostituzione di “tempi” con “termini”, di “è a firma” con “è di competenza”, completamento degli spazi, riformulazione del comma 5, precisazione dei commi richiamati al comma 6 e sostituzione di “silenzio-rifiuto” con “silenzio-rigetto”.
Articolo 6 e articolo 7
La rubrica dell’articolo 6 deve essere coordinata con il contenuto in materia di abrogazioni, disposizioni finali e transitorie. La disciplina dell’entrata in vigore deve essere trasferita in un autonomo articolo 7, rubricato “Pubblicazione”, prevedendo l’entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Tabelle A e B - Riferimenti normativi
Devono essere verificati e aggiornati tutti i riferimenti normativi. Occorre sostituire il riferimento all’articolo 98 del CCRL 2016/2018 con l’articolo 111 del CCRL 2019/2021, espungere riferimenti a disposizioni abrogate, indicare gli articoli specifici delle leggi e dei decreti richiamati, verificare il riferimento al d.P.Reg. n. 593/2013, aggiornare il richiamo al d.P.R. n. 194/2001 abrogato dal d.lgs. n. 1/2018 e precisare le autorità emananti e l’attuale vigenza delle ordinanze indicate.
Tabelle A e B - Organizzazione e denominazione dei procedimenti
I procedimenti devono essere ordinati distinguendo quelli con rilevanza esterna da quelli destinati al personale del Dipartimento. Le denominazioni devono essere rese più chiare e l’unità organizzativa responsabile deve essere indicata in modo facilmente individuabile dagli utenti.
Relazione illustrativa
Deve essere predisposta una vera relazione illustrativa, distinta dagli altri strumenti di analisi, che dia conto delle scelte compiute e dei lavori preparatori dell’atto normativo.
Norme richiamate
art. 2, commi 3 e 4, l.r. 21 maggio 2019, n. 7
I termini superiori a trenta e non superiori a sessanta giorni sono individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’assessore competente; i termini superiori a sessanta e comunque non superiori a centocinquanta giorni richiedono anche il concerto dell’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e devono essere indispensabili in relazione all’organizzazione, agli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento.
La deroga al termine ordinario di trenta giorni deve essere eccezionale e puntualmente motivata; per i termini superiori a sessanta giorni occorre dimostrare l’indispensabilità del termine maggiore secondo i parametri legislativi.
art. 2, comma 6, l.r. 21 maggio 2019, n. 7
Il termine può essere sospeso per l’acquisizione di pareri e, una sola volta e fino a un massimo di trenta giorni, per informazioni, documenti o certificazioni necessari; può inoltre essere sospeso fino a cinque giorni per l’audizione personale.
La disciplina regolamentare delle domande irregolari o incomplete deve rispettare l’effetto sospensivo, non interruttivo, del termine e deve conservare il termine residuo già maturato.
l.r. 21 maggio 2019, n. 7
La legge regionale disciplina i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali e costituisce la base primaria del regolamento.
art. 35, comma 1, l.r. 21 maggio 2019, n. 7
Ha abrogato la l.r. n. 10/1991, facendo salvi i regolamenti adottati in attuazione delle disposizioni previgenti; ciò non impedisce l’abrogazione e sostituzione del regolamento previgente con un nuovo atto fondato sulla l.r. n. 7/2019.
d.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 37
Regolamento previgente sui termini dei procedimenti del Dipartimento regionale della Protezione Civile, destinato a essere integralmente abrogato e sostituito.
d.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9
Ha modificato gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, rendendo necessaria la revisione della mappatura dei procedimenti.
d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1
Codice della protezione civile; il suo richiamo nelle tabelle deve essere aggiornato con l’indicazione degli articoli pertinenti e sostituisce riferimenti normativi precedenti, tra cui il d.P.R. n. 194/2001.
Direttiva 5 maggio 2023, n. 41801
Indirizza la revisione dei termini verso la semplificazione, la razionalizzazione, lo snellimento delle fasi endoprocedimentali e la massima riduzione dei tempi, assicurando celerità e certezza per cittadini e utenti.
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92
Richiamata come fonte delle regole di drafting da applicare alla redazione formale dello schema.
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008
Richiamata quale griglia metodologica per la redazione e la riclassificazione dell’analisi tecnico-normativa.
Massime di principio
- La previsione regolamentare di termini di conclusione superiori al termine ordinario deve essere sorretta da una motivazione specifica riferita ai singoli procedimenti; la mera descrizione delle fasi endoprocedimentali non dimostra, da sola, la necessità di un termine più lungo.
- Quando il termine procedimentale supera sessanta giorni, l’amministrazione deve dimostrare l’indispensabilità del termine in relazione congiunta alla sostenibilità organizzativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla particolare complessità del procedimento.
- Le relazioni AIR, VIR e ATN costituiscono elementi essenziali dell’istruttoria relativa agli schemi di regolamento e devono contenere dati e analisi sufficienti a verificare la coerenza dell’intervento con le fonti superiori e con i principi di efficacia, efficienza ed economicità.
- La sostituzione integrale di un regolamento previgente è preferibile alla modifica isolata dei suoi allegati quando il nuovo atto si fonda su una diversa legge primaria o quando il regolamento precedente richiama una disciplina ormai abrogata; tale effetto sostitutivo deve essere reso esplicito anche nel titolo dell’atto.
- La disciplina regolamentare delle domande irregolari o incomplete non può trasformare la sospensione legislativamente prevista del termine in un meccanismo interruttivo: deve essere conservato il termine residuo e la sospensione può operare nei limiti stabiliti dalla legge.
- Le tabelle che individuano i procedimenti e i relativi termini devono contenere riferimenti normativi aggiornati, specifici e intellegibili, nonché indicare chiaramente l’unità organizzativa responsabile, così da consentire agli utenti di orientarsi e di conoscere l’amministrazione competente.
Schema di regolamento sui termini dei procedimenti della Protezione Civile siciliana
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha esaminato, su richiesta della Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale, lo schema di regolamento attuativo dell’articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7. Il regolamento individua i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della Protezione Civile superiori al termine ordinario di trenta giorni e sostituisce il d.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 37.
Struttura e finalità dell’intervento
Lo schema è composto da sei articoli e dalle tabelle A e B. La tabella A comprende sette procedimenti con termine tra 31 e 60 giorni; la tabella B comprende sei procedimenti con termine tra 61 e 150 giorni. L’intervento mira ad aggiornare la mappatura dei procedimenti in conseguenza delle modifiche normative, della riorganizzazione dei Dipartimenti regionali disposta dal d.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 e delle esigenze di semplificazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa.
L’Amministrazione ha acquisito il concerto dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per i termini superiori a sessanta giorni, come richiesto dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019.
Valutazione delle relazioni e dell’istruttoria
Il Consiglio ha rilevato che l’AIR individua in termini generali le ragioni e gli obiettivi dell’intervento, mentre l’ATN è sostanzialmente corretta ma necessita di una migliore riclassificazione secondo la griglia metodologica applicabile. L’AIR deve essere completata con la parte relativa alle consultazioni e con quella concernente il percorso di valutazione. La VIR deve contenere dati più puntuali sul rispetto dei termini e sulla durata media dei procedimenti durante la vigenza del regolamento precedente, anche per individuare eventuali ulteriori margini di abbreviazione.
È stata inoltre rilevata l’assenza di una vera relazione illustrativa che dia conto delle scelte compiute e dei lavori preparatori. La relazione prodotta descrive prevalentemente le fasi endoprocedimentali e si limita a concludere che il procedimento richiede più di trenta giorni. Il generico riferimento al carico di lavoro, alla riduzione del personale e ai pensionamenti non è sufficiente a dimostrare la necessità di termini più lunghi né documenta la valutazione di alternative organizzative.
Termini superiori a trenta e sessanta giorni
Il Consiglio ha apprezzato la riduzione dei procedimenti della tabella A, passati da diciotto a sette. Ha però rilevato che i procedimenti della tabella B aumentano da cinque a sei, in contrasto con l’obiettivo di massima riduzione dei tempi perseguito dalla direttiva regionale 5 maggio 2023, n. 41801.
La relazione illustrativa non fornisce una giustificazione piena e oggettiva dell’aumento, né spiega perché alcuni procedimenti apparentemente più semplici siano assoggettati a un termine di 150 giorni rispetto ad altri descritti come più complessi. Per i termini superiori a sessanta giorni deve essere dimostrata l’indispensabilità richiesta dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, considerando l’organizzazione amministrativa, la natura degli interessi pubblici e la complessità del procedimento.
Il parere favorevole è quindi condizionato all’integrazione della relazione illustrativa, e se necessario degli allegati, con motivazioni specifiche e dati adeguati sia per i procedimenti della tabella B sia per quelli della tabella A.
Abrogazione del regolamento previgente
Il Consiglio ha condiviso la scelta di abrogare integralmente il d.P.Reg. n. 37/2012, anziché sostituire soltanto le tabelle A e B. La soluzione è coerente con il fatto che il precedente regolamento richiamava la legge regionale n. 10/1991, abrogata dalla legge regionale n. 7/2019, e consente maggiore chiarezza e accessibilità delle fonti.
Tale effetto deve essere indicato anche nel titolo dello schema, che deve esplicitare l’abrogazione del regolamento del 2012 e i relativi estremi di pubblicazione.
Rilievi sul drafting e sull’articolato
Il Consiglio ha condiviso i rilievi dell’Ufficio legislativo e legale e ha formulato ulteriori precisazioni. In particolare, devono essere aggiornati e ordinati i VISTI del preambolo, eliminato il riferimento al d.P.Reg. n. 6/2013, uniformate le denominazioni delle autorità e riportati per esteso i riferimenti agli articoli.
Per l’articolo 3, la disciplina delle domande irregolari o incomplete deve essere coordinata con l’articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 7/2019: il termine deve essere sospeso una sola volta e fino a trenta giorni, con decorrenza del termine residuo dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
Per l’articolo 4 sono richieste correzioni terminologiche, il completamento delle formulazioni mancanti e la sostituzione della locuzione “silenzio-rifiuto” con “silenzio-rigetto”. Per l’articolo 6 deve essere modificata la rubrica e deve essere distinta la disciplina dell’entrata in vigore, da collocare in un autonomo articolo 7 rubricato “Pubblicazione”.
Rilievi sulle tabelle A e B
Le tabelle devono essere sottoposte a una verifica puntuale dei riferimenti normativi. Occorre correggere il riferimento al CCRL applicabile, espungere richiami a disposizioni abrogate, indicare gli articoli specifici delle fonti citate, aggiornare i riferimenti al Codice della protezione civile e verificare la correttezza del richiamo al d.P.Reg. n. 593/2013.
Devono inoltre essere precisate le autorità emananti le ordinanze richiamate, verificandone l’attuale vigenza. I procedimenti dovrebbero essere ordinati distinguendo quelli con rilevanza esterna da quelli rivolti al personale del Dipartimento. Le denominazioni devono essere rese più chiare e l’unità organizzativa responsabile deve risultare facilmente individuabile dall’utente.
Conclusioni
Il Consiglio ha espresso parere favorevole sullo schema, condizionandolo all’integrazione della relazione illustrativa e, se necessario, degli allegati, affinché siano adeguatamente motivate le deroghe al termine ordinario e soprattutto l’aumento dei procedimenti con termine tra 61 e 150 giorni. Il documento revisionato deve essere trasmesso al Consiglio, tramite l’Ufficio legislativo e legale, prima dell’approvazione e della pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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