Parere n. 201/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia n.333-SA/1/207133 del 16 febbraio 2023 di rigetto del ricorso gerarchico presentato il 4 marzo 2022 avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Capo della Polizia n. 333-SA/1/207133 del 16 febbraio 2023, di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli assegni fissi e continuativi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare irrogata in seguito al furto dell’arma di ordinanza, custodita in uno zaino riposto nel bagagliaio dell’autovettura privata. Ha dedotto, tra l’altro, l’erronea e incompleta valutazione delle giustificazioni, l’illegittimità della rimessione in termini concessa dall’amministrazione per la proposizione del ricorso gerarchico, la mancata disponibilità di una celletta per la custodia dell’arma, la violazione delle disposizioni ministeriali e dell’art. 12 del d.P.R. n. 737/1981, la lesione del diritto di accesso e di difesa, l’intempestività del procedimento disciplinare, la violazione della buona fede, l’illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché ulteriori questioni estranee o non pertinenti alla vicenda disciplinare.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso palesemente infondato e ha esaminato congiuntamente i plurimi motivi, rilevando che molti erano formulati in modo approssimativo, caotico, inconferente o inammissibile. Le censure relative a vicende estranee, come la riabilitazione per una precedente sanzione e il richiamo ricevuto alla presenza di altro personale, non sono state considerate. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le doglianze dirette a ottenere un riesame nel merito della valutazione disciplinare, poiché l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella qualificazione dell’infrazione, nell’accertamento della responsabilità e nella scelta della sanzione; il sindacato è limitato ai casi di manifesto travisamento, manifesta illogicità, arbitrarietà o abnorme sproporzione, non ravvisati nel caso concreto. Il ritardo nell’accesso agli atti non ha leso il diritto di difesa, poiché il ricorrente ha potuto presentare le proprie giustificazioni e memorie. La rimessione in termini, resa necessaria dall’errata indicazione del rimedio impugnatorio nell’atto originario, ha ampliato e non limitato le garanzie difensive. Non è stata provata l’intempestività del procedimento disciplinare. La derubricazione dell’addebito e la riduzione della sanzione dalla deplorazione alla pena pecuniaria minima hanno dimostrato che le circostanze favorevoli, tra cui il ritrovamento dell’arma completa di munizioni e l’assenza di ulteriori conseguenze, erano state considerate. Il ricorso è stato pertanto ritenuto infondato e respinto.
Osservazioni
Motivi estranei o inconferenti
Le doglianze relative alla mancata assistenza per la riabilitazione da una precedente sanzione disciplinare e al richiamo ricevuto alla presenza di altro dipendente riguardano circostanze estranee alla vicenda oggetto del provvedimento impugnato e sono state ritenute inconferenti e inammissibili.
Sindacato sulle valutazioni disciplinari
Le censure dirette a ottenere un riesame della qualificazione del fatto, dell’accertamento della responsabilità e della misura della sanzione sono inammissibili quando si risolvono nel mero dissenso del dipendente. Il sindacato amministrativo resta limitato ai casi di manifesto travisamento, manifesta illogicità, arbitrarietà o abnorme sproporzione tra infrazione e sanzione.
Accesso agli atti e diritto di difesa
L’asserito ritardo nel riscontro dell’istanza di accesso non ha prodotto un concreto pregiudizio, poiché il ricorrente ha potuto presentare le proprie giustificazioni e articolate memorie in tutte le fasi rilevanti del procedimento.
Rimessione in termini per errore scusabile
La rimessione in termini concessa dall’amministrazione, determinata dall’errata indicazione della possibilità di proporre ricorso straordinario contro un atto non definitivo, non costituisce causa di illegittimità, ma ha garantito il pieno esercizio delle facoltà difensive.
Tempestività e discrezionalità disciplinare
Non è stata fornita alcuna prova dell’intempestività del procedimento o del suo superamento dei termini applicabili. La valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non esercitata nel caso concreto in modo illogico, irragionevole, arbitrario o travisato.
Valutazione delle giustificazioni e proporzionalità della sanzione
La derubricazione dell’imputazione e la riduzione della sanzione dalla deplorazione alla pena pecuniaria minima di 1/30 di mensilità, motivate anche dal ritrovamento dell’arma completa di munizioni senza ulteriori conseguenze, dimostrano che le circostanze favorevoli erano state considerate.
Norme richiamate
d.P.R. 29 ottobre 1981, n. 737
La disposizione è richiamata nella contestazione disciplinare quale riferimento alla sanzione della deplorazione, successivamente derubricata e sostituita con la pena pecuniaria minima.
d.P.R. 29 ottobre 1981, n. 737
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alle modalità del richiamo e agli obblighi del superiore gerarchico; la censura non è stata ritenuta idonea a dimostrare l’illegittimità del provvedimento.
d.P.R. 29 ottobre 1981, n. 737
È richiamato quale base normativa della rimessione in termini concessa dall’amministrazione dopo l’errata indicazione del ricorso straordinario quale rimedio esperibile contro l’atto non definitivo.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
art. 112 c.p.c.
La Sezione dichiara di avere esaminato le questioni rilevanti in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo non rilevanti o comunque inidonei gli argomenti non espressamente trattati.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare, la qualificazione dell’infrazione, l’accertamento della responsabilità e la scelta della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un riesame del merito e resta limitato ai casi di manifesto travisamento, manifesta illogicità, arbitrarietà o abnorme sproporzione tra fatto e sanzione.
- Il mero dissenso del dipendente rispetto alla ricostruzione dei fatti o alla misura della sanzione non dimostra l’illegittimità della valutazione disciplinare e deve essere accompagnato da elementi obiettivi, almeno indiziari, idonei a evidenziare il vizio dedotto.
- La rimessione in termini conseguente a un errore dell’amministrazione nell’indicazione del rimedio impugnatorio, quando consente all’interessato di esercitare il ricorso corretto, opera a tutela del diritto di difesa e non costituisce di per sé un vizio del procedimento.
- L’asserito ritardo nell’accesso agli atti assume rilievo invalidante solo se si traduce in un concreto pregiudizio per l’esercizio della difesa; tale pregiudizio è escluso quando l’interessato abbia potuto presentare giustificazioni e memorie nel corso del procedimento.
- La valutazione delle circostanze attenuanti può risultare anche dalla derubricazione dell’addebito e dalla riduzione della sanzione alla misura minima edittale, senza che sia necessario accogliere integralmente la ricostruzione difensiva del dipendente.
Sanzione disciplinare a un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato contro il decreto del Capo della Polizia che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso una sanzione disciplinare pecuniaria pari a 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli assegni fissi e continuativi.
Premesse e svolgimento dei fatti
L’interessato, recatosi presso uno studio odontoiatrico a causa di un forte dolore gengivale, aveva lasciato nel bagagliaio dell’autovettura privata uno zaino contenente l’arma di ordinanza, il caricatore e quindici munizioni. Al termine della visita aveva constatato il furto dello zaino, informando tempestivamente le forze di polizia e presentando denuncia. L’arma, il caricatore e le munizioni erano stati rinvenuti il giorno successivo in un cassonetto della spazzatura.
L’amministrazione aveva contestato la custodia dell’arma in uno zaino riposto nel bagagliaio dell’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, in violazione delle disposizioni che imponevano, in abiti civili, di portare l’arma addosso o di custodirla nella fondina. Le giustificazioni dell’interessato erano state accolte solo parzialmente: l’addebito era stato derubricato e la sanzione inizialmente prevista della deplorazione era stata ridotta alla pena pecuniaria minima di 1/30 di mensilità, anche in considerazione del ritrovamento dell’arma completa di munizioni e dell’assenza di ulteriori conseguenze.
Vicenda impugnatoria
L’interessato aveva inizialmente proposto ricorso straordinario contro il provvedimento disciplinare originario, non definitivo. A causa dell’errata indicazione, contenuta in calce all’atto, della possibilità di esperire il ricorso straordinario, l’amministrazione aveva riconosciuto l’errore scusabile e lo aveva rimesso in termini per proporre il ricorso gerarchico. Quest’ultimo era stato presentato e successivamente respinto dal Capo della Polizia.
Contro il decreto di rigetto del ricorso gerarchico il ricorrente ha proposto un nuovo ricorso straordinario, articolando diciotto motivi, in larga parte formulati in modo sintetico, disorganico e non strettamente collegato alla vicenda disciplinare.
Questioni esaminate
Il ricorrente ha lamentato, tra l’altro, la mancata considerazione delle giustificazioni, l’illegittimità della rimessione in termini, l’assenza di una celletta per la custodia dell’arma, la violazione di disposizioni ministeriali e dell’art. 12 del d.P.R. n. 737/1981, la lesione del diritto di accesso e di difesa, l’intempestività del procedimento disciplinare e l’illogicità dell’azione amministrativa.
La Sezione ha dato atto del pieno rispetto del contraddittorio. Ha ritenuto possibile prescindere da eventuali profili preliminari di inammissibilità, poiché il ricorso risultava manifestamente infondato nel merito.
Valutazioni sulla discrezionalità disciplinare
Le censure volte a ottenere una nuova valutazione della qualificazione del fatto, della responsabilità e della misura della sanzione sono state ritenute inammissibili. Secondo la Sezione, tali profili appartengono alla sfera della discrezionalità amministrativa e possono essere sindacati soltanto quando emergano immediatamente un manifesto travisamento dei fatti, una manifesta illogicità, l’arbitrarietà o un’abnorme sproporzione tra infrazione e sanzione.
Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito elementi obiettivi, neppure indiziari, idonei a dimostrare tali vizi. Il semplice dissenso rispetto alla decisione dell’amministrazione non è sufficiente.
Accesso e diritto di difesa
Il ritardo dedotto nel riscontro dell’istanza di accesso non ha determinato una lesione concreta del diritto di difesa. L’interessato ha potuto presentare le proprie giustificazioni e, successivamente, articolate memorie difensive nel procedimento disciplinare e nel ricorso gerarchico.
La rimessione in termini non è stata considerata illegittima. Essa è stata determinata dall’errata indicazione del rimedio esperibile contro l’atto originario e ha consentito al ricorrente di esercitare il rimedio corretto, rafforzando le sue garanzie difensive.
Tempestività del procedimento e valutazione delle giustificazioni
Non è stata fornita prova dell’avvio o della conclusione tardiva del procedimento disciplinare. La Sezione ha inoltre rilevato che la riduzione della sanzione alla misura minima edittale e la derubricazione dell’imputazione dimostrano che l’amministrazione aveva considerato le circostanze favorevoli dedotte dall’interessato.
La valutazione amministrativa non è apparsa illogica, irragionevole, arbitraria o fondata su un travisamento dei fatti. Sono stati richiamati, sul punto, precedenti della Sezione I e della Sezione II del Consiglio di Stato, tra cui i pareri n. 1632 del 2023, n. 737 del 3 giugno 2024, n. 457 dell’8 aprile 2024 e n. 1724 del 20 febbraio 2023.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto le doglianze estranee, inammissibili o infondate e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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