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Parere

Parere n. 24/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori Francesca Cincotta, Daniela De Losa, Antonietta Galletta, Marco Morello, Alessandro De Fina, Enza Taranto, Albino Russo, Carla Rando, Gero Giardinello, Marcello Rando, GESAC s.n.c., Giuseppa Mirenda, Marcello Cappadona, Salina Village S.r.l., Salvatore D’Amico, PA.PE.RO’ s.a.s., Enrico La Mancusa, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione n. 20 del 18 luglio 2024 del Consiglio comunale del Leni, avente a oggetto “Tassa sui rifiuti – TARI - approvazione tariffe anno 2024” e degli atti presupposti.

Giustizia amministrativa202400219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione del Consiglio comunale di Leni n. 20 del 18 luglio 2024, recante l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2024, e degli atti presupposti, tra cui il PEF 2024-2025.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti contestano l’aumento delle tariffe TARI rispetto all’anno precedente, deducendo difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed eccesso di potere nella proposta sindacale e nella deliberazione consiliare. Contestano inoltre la mancata sottoscrizione del PEF predisposto dalla società Point Service s.r.l. e delle deliberazioni e documenti collegati, sostenendo che tale omissione incida sull’autenticità, provenienza e validità dell’atto e determini nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990. Sono stati dedotti anche ulteriori vizi strutturali e contenutistici della deliberazione. In sede interlocutoria, il Consiglio ha disposto verifiche sull’avvenuta validazione del PEF 2024-2025 da parte dell’ente competente e sulla successiva approvazione da parte di ARERA, quale presupposto della determinazione tariffaria.

Il parere

Il Consiglio non ha ancora definito il ricorso nel merito. Dopo il precedente parere interlocutorio n. 247 del 29 ottobre 2025, l’istruttoria ha accertato che il PEF 2024-2025 è stato validato dalla S.R.R. Messina-Isole Eolie con determina n. 2 del 2 dicembre 2025 ed è stato trasmesso ad ARERA con la documentazione allegata per la necessaria approvazione. Non è però stato fornito alcun riscontro sull’effettiva approvazione del PEF da parte di ARERA. Considerato anche il precedente parere n. 26 del 3 marzo 2025, con cui era stata ritenuta fondata l’istanza cautelare, il Consiglio ha reiterato l’ordine istruttorio, disponendo la comunicazione del parere direttamente ad ARERA e all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, affinché forniscano riscontro entro sessanta giorni. L’esame del ricorso è quindi sospeso.

Osservazioni

Validazione del PEF 2024-2025

È stato accertato che il PEF è stato validato dalla S.R.R. Messina-Isole Eolie con determina n. 2 del 2 dicembre 2025.

Approvazione del PEF da parte di ARERA

L’istruttoria non ha chiarito se ARERA abbia approvato il PEF validato, nonostante tale approvazione sia indicata come necessaria. Il Consiglio ha pertanto ordinato un ulteriore approfondimento direttamente presso ARERA.

Difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed eccesso di potere

La censura relativa all’iter logico-giuridico, agli elementi istruttori e ai chiarimenti forniti in sede consiliare resta da esaminare nel merito.

Mancata sottoscrizione del PEF e degli atti collegati

La questione relativa alla rilevanza della mancata sottoscrizione del PEF predisposto dalla società Point Service s.r.l. e degli atti consiliari non è stata ancora decisa.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario costituisce il procedimento nel cui ambito è richiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    I ricorrenti invocano la nullità della deliberazione per mancanza di un elemento essenziale, individuato nella sottoscrizione del PEF e degli atti collegati; il Consiglio non ha ancora deciso la censura.

  • art. 186 l.r. n. 16/1963

    È richiamato dai ricorrenti quale disposizione che prescriverebbe la sottoscrizione degli atti consiliari da parte del presidente del consiglio comunale, del consigliere anziano e del segretario comunale.

  • deliberazione ARERA n. 363/2021

    È richiamata quale atto di approvazione del metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

  • deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF

    È richiamata quale atto di aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti MTR-2.

Massime di principio

  • Nel procedimento di determinazione delle tariffe TARI fondato sul metodo tariffario ARERA, la verifica della validazione del PEF da parte dell’ente competente e dell’eventuale approvazione da parte di ARERA costituisce un accertamento istruttorio rilevante ai fini del controllo di legittimità dell’atto tariffario comunale.
  • Quando il parere interlocutorio dispone l’acquisizione di specifici elementi istruttori, l’amministrazione procedente deve fornire un riscontro completo su ciascun punto richiesto; l’omessa informazione sull’esito dell’approvazione del PEF giustifica la reiterazione dell’ordine istruttorio.
  • La mancata definizione dell’istruttoria su un presupposto tecnico essenziale della deliberazione tariffaria impedisce al giudice consultivo di concludere l’esame del ricorso e comporta la sospensione dell’espressione del parere.

Ricorso contro le tariffe TARI del Comune di Leni

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da residenti, titolari di strutture produttive e imprese operanti nel Comune di Leni contro la deliberazione consiliare n. 20 del 18 luglio 2024, con cui sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2024. Sono impugnati anche il PEF 2024-2025, la deliberazione della Giunta municipale n. 46 del 5 luglio 2024 e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali.

Censure dei ricorrenti

I ricorrenti lamentano un significativo incremento delle tariffe rispetto all’anno precedente e sostengono che non sia ricostruibile l’iter logico-giuridico seguito dal Comune né siano individuabili gli elementi istruttori posti a fondamento della decisione. Le principali censure riguardano:

  • difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed eccesso di potere nella proposta sindacale e nella deliberazione consiliare;
  • mancata considerazione o esplicitazione dei profili decisivi per la formazione della volontà del Consiglio comunale;
  • mancata sottoscrizione del PEF predisposto dalla società Point Service s.r.l.;
  • mancata sottoscrizione, secondo quanto dedotto, degli atti da parte del presidente del Consiglio comunale, del consigliere anziano e del segretario comunale, in violazione dell’art. 186 della l.r. n. 16 del 1963;
  • nullità o illegittimità della deliberazione per mancanza di un elemento essenziale ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990;
  • ulteriori vizi strutturali e contenutistici della deliberazione.

Quadro tariffario e necessità dell’istruttoria

La deliberazione impugnata richiama le deliberazioni ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023/R/RIF, relative rispettivamente al metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il periodo regolatorio 2022-2025 e al relativo aggiornamento biennale 2024-2025. Il PEF 2024-2025 costituisce il presupposto tecnico per la determinazione delle tariffe TARI dell’anno 2024.

Con il parere interlocutorio n. 247 del 29 ottobre 2025, il Consiglio aveva quindi disposto un approfondimento volto a verificare se il PEF fosse stato validato dall’ente competente, quanto alla sua completezza, coerenza e congruità, e se fosse stato successivamente approvato da ARERA.

Esiti parziali dell’istruttoria

La relazione del Comune di Leni trasmessa dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha chiarito che:

  • il PEF 2024-2025 è stato validato dalla S.R.R. Messina-Isole Eolie con determina n. 2 del 2 dicembre 2025;
  • il PEF validato e tutta la documentazione a corredo sono stati trasmessi ad ARERA per la necessaria approvazione.

Non è stato tuttavia indicato se ARERA abbia effettivamente approvato il PEF. Il precedente ordine istruttorio è pertanto rimasto ineseguito su questo punto essenziale.

Nuovo ordine istruttorio

Il Consiglio ha rilevato che l’omessa acquisizione dell’esito della procedura presso ARERA non consente di definire il ricorso. Ha inoltre considerato il precedente parere n. 26 del 3 marzo 2025, con il quale era stata ritenuta fondata l’istanza cautelare dei ricorrenti.

È stato quindi disposto che il parere sia comunicato direttamente ad ARERA, oltre che all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, affinché entro sessanta giorni venga fornito riscontro sull’avvenuta o mancata approvazione del PEF.

Esito

L’Adunanza delle Sezioni riunite ha sospeso l’espressione del parere e ordinato gli ulteriori adempimenti istruttori. Non sono state ancora decise né le censure relative all’istruttoria e alla motivazione dell’aumento TARI, né quelle concernenti la mancata sottoscrizione del PEF e degli atti consiliari.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereIncompetenza

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