Cassazione Civile, Ordinanza n. 37219/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da una libreria avverso un’intimazione di pagamento relativa a contributi INPS, notificata dapprima dall’agente della riscossione poi subentrato da Agenzia delle Entrate-Riscossione. La società aveva dedotto, oltre alla decadenza e alla violazione dell’art. 7 L. 212/2000, soprattutto la prescrizione del credito contributivo. L’opposizione era stata dichiarata improcedibile in primo grado, poi respinta in appello per ritenuta prescrizione decennale; la Cassazione aveva quindi cassato tale decisione affermando la prescrizione quinquennale e rinviando alla Corte d’Appello, che in sede di rinvio ha accolto l’opposizione ma ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato la compensazione delle spese: con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente accomunato tutti i gradi del giudizio e che non vi fosse una reale novità della questione, essendo già consolidato l’orientamento sulla prescrizione quinquennale; con il secondo motivo ha lamentato ancora violazione delle medesime norme, contestando che la Corte d’Appello avesse valorizzato profili ulteriori, come l’assenza di prescrizione per il periodo anteriore alla cartella e l’esistenza di atti interruttivi del 2004 e del 2006, ritenuti privi di incidenza sul decisum finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione integrale delle spese disposta dal giudice di rinvio, perché giustificata da obiettiva incertezza sulla questione giuridica e dall’oscillante soluzione data dalla giurisprudenza e dai giudici di merito sul termine di prescrizione dei contributi. Ha inoltre affermato che, in caso di riforma delle decisioni dei precedenti gradi, la regolazione delle spese va effettuata ex novo in modo unitario secondo l’esito complessivo della lite, e che in questa vicenda non poteva parlarsi di comportamento processuale irragionevolmente ostativo degli enti, poiché sia la sentenza di appello sia il ricorso per cassazione erano anteriori alla decisione nomofilattica delle Sezioni Unite. La Corte ha infine osservato che le ulteriori considerazioni della sentenza di rinvio erano solo aggiuntive e non incidevano sulla ratio decidendi. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione degli intimati; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come una delle censure mosse nell’opposizione all’intimazione di pagamento, ma non oggetto della decisione di legittimità
norma evocata per contestare la regolazione delle spese; la Corte non ravvisa violazione
nella versione applicabile ratione temporis consente la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; la Corte considera sufficiente l’obiettiva incertezza/oscillazione giurisprudenziale
è il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge richiamato dalla ricorrente
richiamato per la proposta del relatore e il rito camerale non partecipato
evocato per affermare che il giudizio di legittimità può sottrarsi alla regola unificatrice delle spese, ma nel caso concreto ciò non è ritenuto necessario
art. 13, co. 1, d.l. 132/2014 conv. in L. 162/2014
indicato per individuare il regime applicabile dell’art. 92 c.p.c. nel tempo
richiamato per delimitare la versione dell’art. 92 c.p.c. applicabile al caso
art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali, nel regime dell’art. 92 c.p.c. applicabile al caso, è legittima quando la controversia presenti obiettiva incertezza sul diritto controverso o una soluzione giurisprudenziale oscillante, purché la ragione sia esplicitamente indicata in motivazione.
- Ai fini della regolazione delle spese, quando una decisione viene riformata nei gradi successivi, la liquidazione deve essere compiuta in modo unitario e secondo l’esito complessivo della lite, non mediante una scansione separata per ciascun grado salvo eccezioni specifiche.
- La censura contro la compensazione delle spese non può fondarsi su profili meramente aggiuntivi della motivazione se la ratio decidendi principale, idonea a sorreggere la decisione, resta autonoma e sufficiente.
- Non è ravvisabile comportamento processuale irragionevolmente ostativo quando l’attività difensiva delle parti si colloca in un quadro di incertezza interpretativa ancora non stabilizzato da un intervento nomofilattico intervenuto solo successivamente alla formazione degli atti processuali rilevanti.
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