Cassazione Civile, Sentenza n. 19986/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I coniugi Cantarella convennero Salamone sostenendo che avesse demolito una preesistente legnaia in pietra e ricostruito un fabbricato in cemento armato, con solaio di copertura, in aderenza al loro edificio e con maggiore altezza e ingombro sul cortile, violando la distanza prevista dall'art. 907 c.c. e la normativa antisismica che imponeva un giunto tecnico. Chiesero il ripristino dello stato dei luoghi. Salamone contestò l'aumento di altezza e sostenne l'esistenza di un muro comune; il Tribunale accolse la domanda degli attori; la Corte d'Appello confermò e condannò al ripristino; Salamone impugnò in Cassazione su più motivi, chiedendo annullamento per carenze di motivazione, errata valutazione probatoria, prescrizione, usucapione e applicazione normativa antisismica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Salamone. Ha dichiarato ammissibile il ricorso malgrado la morte di parte resistente per il principio di ultrattività del mandato alla lite. Ha ritenuto infondati i motivi di motivazione apparente e le censure probatorie: la sentenza d'appello ha integrato e spiegato le risultanze istruttorie e il richiamo agli esiti del CTU era sufficiente; la Corte ha confermato che la ricostruzione ha aumentato altezza e sedime rispetto alla legnaia preesistente e ha violato l'art. 907 c.c. e la normativa antisismica applicabile al periodo (non il D.M. 16.1.1996 ma la L. n.64/1974 e i DM attuativi), rilevando l'assenza del giunto tecnico; ha inoltre respinto le eccezioni di usucapione e di prescrizione (la prescrizione ventennale per non uso della servitù decorre quando l'uso sia totalmente precluso) e ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi in ragione della "doppia conforme" e della mancanza di autosufficienza degli atti. Conseguentemente è stato confermato l'obbligo di ripristino e le spese in favore delle resistenti.
Norme richiamate
Norma sulle distanze e sulle vedute: la ricostruzione che amplia altezza e sedime è soggetta al rispetto della distanza legale (vedute orizzontali, oblique e verticali); la Corte ha ritenuto violata la distanza di tre metri.
D.M. 16.1.1996
Normativa antisismica menzionata dagli attori; la Corte ha rilevato che, per incertezza temporale degli interventi, non era applicabile e ha fatto riferimento a norme antecedenti.
Normativa antisismica applicata dalla Corte per gli interventi anteriori al D.M. 1996; imponeva, come le norme attuative, la predisposizione del giunto tecnico per edifici contigui non costituenti unico organismo statico.
D.M. 3.3.1975 e D.M. 24.1.1986
Decreti attuativi richiamati dalla Corte come riferimenti tecnici applicabili in materia antisismica al periodo in cui potrebbe essersi svolto l'intervento.
art. 9 L. n. 1684/1962
Richiamato come norma che già prevedeva la necessità di giunto tecnico per costruzioni in aderenza; utile a confermare l'obbligo di predisposizione del giunto anche in epoche precedenti.
Disciplina della prescrizione per la servitù di veduta: la Corte ricorda che la prescrizione per non uso della veduta è ventennale e decorre quando l'esercizio sia totalmente precluso.
Onere della prova: la Corte ha confermato che, nell'actio negatoria servitutis, gli attori devono provare il titolo di acquisto; la produzione della nota di trascrizione è stata ritenuta sufficiente e la mancata contestazione specifica da parte del convenuto ha inciso favore degli attori.
Forma delle servitù: la Corte ha precisato che la servitù volontaria richiede forma scritta ma qui l'accertamento è avvenuto nell'actio negatoria sulla base del titolo e dell'uso precedente.
Regole sulla non contestazione e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto che la mancata contestazione specifica in fase istruttoria e la domanda effettiva degli attori hanno reso legittimo il pronunciamento sulla servitù di veduta.
Termine ordinario di prescrizione: la Corte ha richiamato la corretta nozione ma ha precisato che per la servitù di veduta opera la prescrizione ventennale per non uso (art. 1073).
Norme sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha esaminato e rigettato le censure per vizio di motivazione apparente, violazione di norme e mancata considerazione di prove, ritenendo insussistenti i vizi dedotti.
Obbligo motivazionale: la Corte ha ribadito che il giudice può aderire alle conclusioni del CTU senza riprodurne integralmente il contenuto, salvo specifiche e dettagliate critiche delle parti cui il giudice deve rispondere.
art. 183 c.p.c. e artt. 166-167 c.p.c.
Regole procedurali sull'istruzione e sulle eccezioni/domande riconvenzionali: la Corte ha precisato che l'eccezione di usucapione sollevata tardivamente nella memoria ex art. 183 non era tempestiva e pertanto inammissibile a pena di decadenza.
art. 285 e art. 299 c.p.c.; art. 330 c.p.c.
Norme relative alle notificazioni e alla dichiarazione di morte della parte: la Corte ha applicato il principio di ultrattività del mandato alla lite per ritenere valida la notificazione al domiciliatario anche dopo la morte della parte, quando il difensore non aveva dichiarato l'evento.
art. 348 ter e art. 384 c.p.c.
Limitazioni al sindacato in Cassazione per prove e rivalutazione del fatto (doppia conforme) e correzione della motivazione: la Corte ha escluso la riapertura probatoria e ha usato l'art. 384 per correggere la motivazione quando necessario.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Riferimento al contributo unificato: la Corte ha rilevato i presupposti per imporre un ulteriore contributo a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Il principio di ultrattività del mandato alla lite: se il difensore non dichiara la morte del cliente durante il processo, le notificazioni indirizzate al domiciliatario restano efficaci e la rappresentanza continua a produrre effetti.
- Motivazione e CTU: il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio richiamandole 'per relationem' senza ripeterle integralmente; però deve fornire risposta puntuale se le parti sollevano critiche dettagliate e specifiche alla CTU.
- Onere probatorio nelle actio negatoria: per l'azione negatoria della servitù gli attori devono provare il titolo; la produzione di un titolo trascritto che attesta l'uso della finestra può essere ritenuta sufficiente, soprattutto se il convenuto non contesta specificamente il diritto in tempo utile.
- Prescrizione e non uso della servitù: la prescrizione ventennale per non uso della veduta decorre solo quando l'uso sia totalmente precluso; limitazioni parziali non fanno decorrere il termine.
- Usucapione e termini processuali: l'eccezione o domanda di usucapione va proposta nei termini processuali previsti (a pena di decadenza almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione), non può essere sollevata tardivamente nella memoria istruttoria.
- Doppia conforme e sindacato in Cassazione: quando vi sono due gradi conformi di merito la Cassazione è vincolata e non ammette nuova valutazione degli accertamenti di fatto (art. 348 ter), salvo vizi di diritto o motivazionali di particolare rilievo.
- Applicazione della normativa tecnica nel tempo: la normativa antisismica applicabile dipende dalla data certa dell'intervento; incertezza temporale porta all'applicazione delle norme vigenti nel periodo più coerente con le risultanze probatorie.
- Distacco/giunto tecnico: per edifici contigui che non costituiscono un unico organismo statico la necessità del giunto tecnico può essere imposta anche da norme precedenti al D.M. 1996; la sua mancanza può comportare obblighi ripristinatori.
- Forma delle servitù: le servitù volontarie richiedono forma scritta, ma l'accertamento giudiziale di una veduta può fondarsi anche sull'atto di acquisto e sull'uso continuativo dimostrato.
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