Cassazione Civile, Ordinanza n. 01412/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La società ricorrente aveva domandato alla controparte il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 886 c.c. per la costruzione, a proprie spese, di un muro di cinta posto sul confine tra le rispettive proprietà nel Comune di Trepuzzi. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che non fosse provato il requisito dell'altezza del muro richiesto dalla norma, pari a tre metri, rilevando inoltre che dagli atti tecnici l'altezza effettiva risultava inferiore. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 886 c.c., sostenendo che il muro, pur non essendo alto tre metri, era conforme al regolamento urbanistico locale che prevedeva un'altezza massima di 2,50 metri e che tale conformità avrebbe dovuto comunque comportare il diritto alla metà della spesa da parte del vicino.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 886 c.c. è norma eccezionale, che pone a carico del vicino l'obbligo di contribuire alla metà della spesa solo se il muro di cinta abbia altezza di tre metri, salvo diversa disciplina dei regolamenti locali o convenzione privata. Ha però chiarito che la deroga regolamentare non consente di far sorgere il diritto alla contribuzione per il solo fatto che il muro sia stato costruito nel rispetto dell'altezza massima locale inferiore a tre metri: altrimenti si rimetterebbe alla volontà di una sola parte la determinazione dell'altezza del muro, in contrasto con la struttura della norma. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Per ottenere il contributo del vicino alla spesa del muro di cinta occorre che il muro abbia l'altezza di tre metri, salvo diversa disciplina dei regolamenti locali o convenzione privata; la norma, avendo carattere eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica a fattispecie diverse.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.
La causa è stata avviata alla trattazione camerale secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro rispetto al quale viene commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'obbligo del vicino di contribuire alla spesa di costruzione del muro di cinta sorge solo al ricorrere dei presupposti tipici dell'art. 886 c.c., tra cui l'altezza del manufatto, salvo espressa diversa disciplina locale o convenzionale.
- La deroga prevista dai regolamenti locali opera come disciplina sostitutiva del parametro legale, ma non consente di trasformare in diritto alla contribuzione la mera conformità del muro a un'altezza massima urbanistica inferiore ai tre metri.
- Una norma eccezionale che disciplina in modo specifico i presupposti della contribuzione alla spesa non può essere interpretata in via analogica o estesa a ipotesi non previste.
- Non è ammissibile costruire il diritto alla partecipazione alle spese rimettendo alla scelta unilaterale di una sola parte la determinazione dell'altezza del muro, perché ciò altererebbe l'assetto legale della contribuzione e della successiva disciplina della comunione del manufatto.
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