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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20501/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente

La controversia

Un cittadino straniero aveva proposto davanti al TAR Campania un ricorso contro il diniego del Questore di Napoli al rilascio del titolo di viaggio per stranieri; nel corso di quel giudizio aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza era stata prima respinta per difetto di documentazione e poi dichiarata inammissibile dal TAR per mancata notificazione all'amministrazione. L'interessato aveva quindi proposto opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 davanti al Tribunale di Napoli, che aveva declinato la giurisdizione ritenendo competente il giudice che aveva emesso il provvedimento opposto. Riassunto il giudizio davanti al TAR, quest'ultimo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che la controversia attiene a un diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario. Le Sezioni Unite sono quindi state chiamate a stabilire se l'opposizione contro il diniego di ammissione al patrocinio dovesse essere decisa dal giudice ordinario o amministrativo.

La decisione

La Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto ammissibile il regolamento di giurisdizione d'ufficio e ha escluso che la controversia rientri in una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché il patrocinio a spese dello Stato incide su un diritto soggettivo collegato al diritto di difesa e non sull'esercizio di un potere amministrativo. Ha valorizzato l'orientamento secondo cui l'opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 è il rimedio generale contro il rigetto o la revoca del beneficio e ha ribadito che l'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 disciplina la competenza, non la giurisdizione. Conseguentemente ha rimesso le parti, nel termine di legge, dinanzi al Tribunale di Napoli. Nessuna pronuncia sulle spese, non essendovi attività difensiva delle parti in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 126 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base normativa della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    individuato come rimedio generale di opposizione avverso il rigetto o la revoca del patrocinio a spese dello Stato

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    considerato disciplina delle forme procedimentali e della competenza, non fonte di una nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

  • art. 133 c.p.a.

    richiamato per escludere che la controversia rientri nelle tassative ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

  • art. 111, comma 2, Cost.

    evocato per evidenziare che l'eventuale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ridurrebbe il sindacato di legittimità in cassazione

  • artt. 3 e 24 Cost.

    richiamati a sostegno della funzione del patrocinio quale garanzia di uguaglianza sostanziale e di effettività del diritto di difesa

  • art. 6 CEDU

    menzionato quale parametro sovranazionale del diritto a un equo processo e alla difesa effettiva

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come garanzia sovranazionale dell'accesso alla giustizia e al patrocinio

  • art. 14, lett. d), Patto internazionale sui diritti civili e politici

    richiamato come ulteriore fonte internazionale del diritto alla difesa gratuita per chi non abbia mezzi

  • art. 99 D.P.R. n. 115/2002

    menzionato per il processo penale, come norma che prevede espressamente il rimedio avverso il rigetto dell'istanza

  • art. 74 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per qualificare il patrocinio come attuazione del diritto costituzionale di difesa

Massime di principio

  • Il patrocinio a spese dello Stato, anche quando sia negato con provvedimento adottato da un organo inserito nell'ufficio giudiziario, incide su un diritto soggettivo connesso al diritto di difesa e non su un interesse legittimo derivante dall'esercizio di potere amministrativo.
  • L'opposizione prevista dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 costituisce il rimedio generale contro il rigetto o la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche nei giudizi diversi da quello penale.
  • L'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 disciplina il rito e la competenza per tali opposizioni, ma non introduce una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • Quando la controversia riguarda la spettanza del patrocinio a spese dello Stato, la giurisdizione si radica nel giudice ordinario in mancanza di una espressa previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • La natura amministrativa del provvedimento impugnato non determina di per sé il mantenimento della controversia nel plesso giudiziario che lo ha emesso: ai fini della giurisdizione rileva la consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio.
  • Il patrocinio a spese dello Stato è strumento di effettività del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia, con lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme che ne disciplinano l'accesso e le impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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