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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28623/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Le ricorrenti, nella qualità di eredi legittime di un soggetto deceduto, hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado su un rapporto di natura patrimoniale, aveva accolto il gravame della controparte e le aveva condannate a corrispondere un importo ulteriore di euro 4.502,07. Con il primo motivo hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato il riconoscimento del compenso relativo alle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c., assumendo che nei documenti prodotti dalla controparte non vi fosse alcun riferimento al montaggio e smontaggio dei ponteggi. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che la motivazione d'appello era presente ed era sorretta coerentemente dalle risultanze dell'interrogatorio formale, e richiamando il principio secondo cui la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando abbia semplicemente valutato le prove attribuendo maggior forza persuasiva ad alcune piuttosto che ad altre.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte sfavorevole alle ricorrenti, condannandole in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 2.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dell'obbligo, in capo alle ricorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    non avendo la Corte d'appello motivato il riconoscimento del pagamento delle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi

    la doglianza di violazione del precetto costituzionale sulla motivazione è stata ritenuta infondata poiché la sentenza d'appello conteneva una motivazione coerente, fondata sulle risultanze dell'interrogatorio formale.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti la mera valutazione delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.

    la valutazione comparativa e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientrano nel potere del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    in quanto in nessuno dei documenti prodotti dalla ditta Cerone si rinviene il richiamo al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi

    la censura sulle presunzioni è stata assorbita nella critica alla valutazione probatoria, ma la Corte non ha ravvisato un uso scorretto delle presunzioni da parte del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono ... i presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    è il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli; non è invece ammissibile quando si contesti la sola diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e sia sorretta da argomenti coerenti, anche se la parte ritenga errata la valutazione del materiale probatorio.
  • La scelta del giudice di attribuire maggiore attendibilità o forza persuasiva a determinati elementi di prova rispetto ad altri integra un apprezzamento di merito non sindacabile come violazione dell'art. 115 c.p.c., se non nei limiti del corretto uso del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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