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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06654/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione, proposta da un ingegnere, a un decreto ingiuntivo con cui gli era stato chiesto il pagamento del compenso dovuto a un’avvocata che lo aveva assistito in un procedimento penale relativo a presunte violazioni delle norme sulle costruzioni in zona sismica, contestate a più soggetti, tra cui il direttore dei lavori, il committente e l’appaltatore. L’opponente invocava l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sostenendo che la professionista avesse svolto in modo inesatto il mandato difensivo: in particolare, avrebbe presentato senza specifico mandato un’istanza di oblazione nell’interesse di più imputati, mentre essa sarebbe stata redatta solo nell’interesse del proprietario del cantiere; inoltre, il ricorrente assumeva di essere stato estraneo alla condotta contestata e che la scelta di chiedere l’oblazione anche per lui lo avrebbe privato della possibilità di difendersi nel merito, configurando un conflitto di interessi. Il Tribunale ha rigettato l’appello confermando il rigetto dell’opposizione, ritenendo che l’istanza di oblazione fosse stata presentata nell’interesse di tutti e tre gli imputati e che, comunque, il direttore dei lavori potesse essere ritenuto responsabile, secondo la giurisprudenza di legittimità, degli obblighi di vigilanza sulla corretta esecuzione dell’opera. Con il ricorso per cassazione l’ingegnere ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c., motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando: 1) il mancato esame del documento da cui emergerebbe che l’istanza di oblazione riguardava solo un coindagato; 2) l’erroneità dell’affermazione secondo cui egli avrebbe potuto essere responsabile del reato, sostenendo che il presunto illecito riguardava una finitura dell’opera, non la fase strutturale di sua competenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione non fosse più proponibile nei termini prospettati, alla luce del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., e che non vi fosse alcuna motivazione mancante, apparente o incomprensibile. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di sentenza di appello integralmente conforme a quella di primo grado, operava il limite della "doppia conforme" ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., con conseguente inammissibilità della doglianza per omesso esame di fatto decisivo, non essendo stato neppure assolto l’onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Ha aggiunto che il ricorso, pur formalmente fondato su violazioni di legge, in realtà chiedeva una rivalutazione del merito circa l’esatto adempimento della prestazione professionale e la possibile responsabilità penale del ricorrente, apprezzamenti riservati al giudice di merito se congruamente motivati. È stata respinta anche la domanda della controricorrente di condanna ex art. 96 c.p.c.; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    Viene richiamato come fondamento dell’eccezione di inadempimento opposta dal debitore del compenso professionale.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente, ma la Corte rileva che la censura, nella sostanza, mira a una rivalutazione delle prove e non integra un vizio di legittimità nei termini prospettati.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte chiarisce i limiti del sindacato di legittimità, escludendo censure di insufficienza motivazionale e ribadendo i confini dell’omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o incomprensibile, al di sotto del minimo costituzionale.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La violazione ricorre solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, contrasto irriducibile o obiettiva incomprensibilità della sentenza.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di "doppia conforme" è precluso il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per definire il fatto storico rilevante ai fini del vizio di omesso esame: fatto principale o secondario avente rilievo probatorio e decisività.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte nega i presupposti per la condanna aggravata richiesta dalla controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È affermato l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui commisurare l’ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • La deduzione del vizio di motivazione in cassazione non può più risolversi nella denuncia di insufficienza o inadeguatezza argomentativa della sentenza di merito, ma richiede l’allegazione di una motivazione inesistente, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
  • Quando l’appello si conclude con conferma integrale della decisione di primo grado, il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo riguarda solo fatti storici principali o secondari, non la mera omissione di singoli elementi istruttori; se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito, la censura non è ammissibile.
  • Non è consentito trasformare in censura di violazione di legge una richiesta di rivalutazione del merito, quando la critica investe l’apprezzamento del giudice sull’adempimento di una prestazione professionale o sulla potenziale responsabilità del ricorrente.
  • L’eccezione di inadempimento del cliente nei confronti del professionista richiede una critica effettiva e giuridicamente rilevante alla prestazione resa; la mera contestazione del risultato o della strategia difensiva non è di per sé sufficiente se il giudice di merito ha motivatamente escluso l’inesatto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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