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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21237/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso/invito al pagamento TARI per l'anno 2019 relativo a locali siti nel Comune di Ciampino. La società contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento dell'atto, assumendo che l'immobile non fosse più adibito da tempo ad attività produttiva ma fosse utilizzato solo come luogo di custodia di documenti raramente consultati, con conseguente assenza di produzione di rifiuti e sussistenza dei presupposti per l'esenzione prevista dalla disciplina TARSU/TARI. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 641, L. 147/2013, sostenendo che il tributo colpisce la mera suscettibilità dell'immobile di produrre rifiuti e che l'esenzione ex art. 62 d.lgs. 507/1993 richiede l'oggettiva inutilizzabilità del bene, non la sua mera inutilizzazione, e che la denuncia di variazione non sarebbe stata supportata da idonea documentazione; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la CTR avrebbe travisato le prove ritenendo idonea la documentazione prodotta a superare la presunzione di produttività dei rifiuti. La società ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare il giudicato esterno formatosi su precedenti pronunce relative alla medesima situazione e allo stesso immobile per l'annualità 2016.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione sulla intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti e sulla dichiarazione di variazione del 13/1/2016 risultava coperta da giudicato esterno formatosi con precedenti ordinanze della Cassazione riguardanti la medesima situazione di fatto e il medesimo immobile. Ha altresì affermato che, in base al principio di ultrattività della denuncia TARI, la situazione dichiarata nel 2016 si presume persistente negli anni successivi in assenza di variazioni o accertamenti contrari, con conseguente onere dell'ente impositore di verificare eventuali mutamenti. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato perché non veniva in rilievo una semplice presunzione di fatto da superare, essendo la situazione già coperta dal giudicato e operando la presunzione di permanenza della denuncia in assenza di successive variazioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato e le spese sono state compensate per le alterne vicende processuali; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 641, L. 147/2013

    La TARI è dovuta per la disponibilità di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; la presunzione di produzione è relativa e può essere superata solo nei casi previsti dalla disciplina, mediante prova della non soggezione a tassazione.

  • art. 1, commi 646, 684, 685 e 686, L. 147/2013

    La dichiarazione TARI ha effetto anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni dei dati dichiarati; ciò comporta l'ultrattività della denuncia e la presunzione di permanenza della situazione denunciata.

  • art. 62, commi 1 e 2, d.lgs. 507/1993

    Il presupposto impositivo è l'occupazione o detenzione di locali ed aree; non sono soggetti a tassa i locali che non possono produrre rifiuti per natura, per particolare uso stabile o per obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché tali circostanze siano indicate nella denuncia e riscontrate con elementi obiettivi o idonea documentazione.

  • art. 8, comma 1, regolamento comunale TARI del Comune di Ciampino

    Le condizioni di non soggezione al tributo devono essere dichiarate e risultare direttamente rilevabili o documentate; il riconoscimento dell'esenzione dipende dalla denuncia del contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare un asserito travisamento della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per censurare la violazione e falsa applicazione della disciplina sulla TARI e sulle esenzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per dedurre la nullità della sentenza per asserita violazione delle regole di valutazione della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di TARI, la presunzione di assoggettamento al tributo collegata alla detenzione o occupazione dell'immobile è relativa e può essere vinta solo dimostrando che il locale, per natura, per particolare destinazione o per obiettive condizioni di inutilizzabilità, non sia idoneo a produrre rifiuti.
  • La denuncia TARI ha effetto ultrattivo: in assenza di successive variazioni, la situazione dichiarata si presume persistente anche per gli anni d'imposta successivi, con conseguente onere dell'ente impositore di provare l'intervenuto mutamento.
  • Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune della situazione giuridica o fattuale preclude il riesame della medesima questione anche in controversie relative ad annualità d'imposta diverse, quando l'elemento accertato abbia carattere tendenzialmente permanente.
  • Quando la pretesa impositiva dipende da una situazione già dichiarata e non contestata con accertamenti successivi, non può parlarsi di mera prova contro una presunzione semplice da parte del contribuente; è l'ente impositorio che deve attivarsi per verificare eventuali variazioni sopravvenute.
  • L'inutilizzazione di fatto del bene non coincide con la sua oggettiva inutilizzabilità: per escludere il tributo occorre un impedimento oggettivo o una stabile destinazione incompatibile con la produzione di rifiuti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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