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Sentenza

Sentenza n. 347/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), n. -OMISSIS- del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il decreto di cessazione dal ruolo di professore di seconda fascia per raggiunti limiti di età

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante aveva partecipato a una procedura di chiamata per professore di seconda fascia, era stato nominato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° ottobre 2021, ma era stato successivamente destinatario di un provvedimento di annullamento in autotutela della precedente individuazione, con cessazione dal servizio, in ragione dell’omessa dichiarazione di sentenze di condanna e carichi pendenti nella procedura di reclutamento. Il provvedimento era stato annullato in sede giurisdizionale e l’interessato era stato reintegrato nel 2023, con ricostruzione giuridica ed economica della carriera e pagamento degli arretrati. L’Università aveva poi disposto la cessazione dal ruolo di professore di seconda fascia per raggiunti limiti di età al 31 ottobre 2025. In primo grado il ricorrente aveva sostenuto che il decreto violasse il principio di restitutio in integrum, poiché avrebbe dovuto consentirgli di prolungare il servizio sino al 22 settembre 2027, anche oltre il limite di età, ai sensi dell’art. 3, comma 57, della l. n. 350/2003. In appello ha dedotto: omessa pronuncia; omesso esame dell’interpretazione costituzionalmente orientata; violazione del divieto di monetizzazione e del diritto al lavoro; violazione del principio di non contestazione; violazione della restitutio in integrum e della tutela reale; violazione del diritto al prolungamento della prestazione lavorativa oltre il limite di età; violazione del giudicato per il ritardo nella reintegrazione.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto inapplicabile l’art. 3, comma 57, della l. n. 350/2003, poiché la cessazione dal rapporto non era stata determinata direttamente dall’esito o dall’esistenza dei procedimenti penali, bensì dall’autonoma omissione dichiarativa rilevante ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La norma richiede un collegamento diretto e un vincolo di conseguenzialità tra la sospensione o il pensionamento anticipato e un procedimento penale; tale presupposto mancava. La disposizione non può quindi essere estesa alle ipotesi di decadenza derivanti da dichiarazioni non veritiere o omesse ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Il giudice ha inoltre rilevato che la restitutio in integrum era già stata realizzata dall’Università mediante la ricostruzione della posizione giuridica ed economica con decorrenza dal 1° ottobre 2021 e il pagamento degli arretrati. Il prolungamento del rapporto oltre il limite di età avrebbe prodotto una sovracompensazione non imposta dalla restituzione integrale. Non è stata ravvisata violazione del diritto al lavoro: l’eventuale lesione sarebbe consistita nella mancata conservazione del trattamento economico e contributivo, non nella mancata prestazione lavorativa, e tale trattamento era stato integralmente riconosciuto. Sono stati respinti anche i motivi relativi al giudicato e al ritardo nella reintegrazione, restando salva, ove ne ricorrano i presupposti, una distinta iniziativa risarcitoria. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 57, l. n. 350/2003

    Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento […] ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato […] ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. […]

    La disposizione si applica soltanto quando la sospensione dal servizio o il pensionamento anticipato siano direttamente collegati all’avvio e all’esito favorevole di un procedimento penale. Non si estende alle ipotesi in cui la cessazione dipenda autonomamente dall’omessa dichiarazione di condanne o carichi pendenti nella procedura di reclutamento.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    L’omissione degli obblighi dichiarativi può costituire autonoma ragione di decadenza dalla nomina e di cessazione dal rapporto, indipendentemente dall’esito dei procedimenti penali cui le dichiarazioni omesse si riferiscono.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000

    Gli obblighi dichiarativi previsti nell’ambito delle dichiarazioni sostitutive rilevano autonomamente ai fini dell’instaurazione e della prosecuzione del rapporto di impiego.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla fissazione dell’udienza nel giudizio d’appello, senza specifica incidenza sulla decisione di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Il diritto al prolungamento o al ripristino del rapporto di impiego oltre i limiti ordinari di età previsto dall’art. 3, comma 57, della l. n. 350/2003 presuppone un collegamento diretto e conseguenziale tra la sospensione dal servizio o il pensionamento anticipato e un procedimento penale conclusosi con esito favorevole; non è applicabile quando la cessazione dipenda autonomamente dalla violazione degli obblighi dichiarativi previsti dal d.P.R. n. 445/2000.
  • La restitutio in integrum conseguente all’annullamento di un provvedimento di cessazione illegittimo impone il ripristino della posizione giuridica ed economica che l’interessato avrebbe avuto senza l’illegittima interruzione, ma non consente di ottenere un trattamento ulteriore o una proroga del rapporto che determini una sovracompensazione.
  • Il diritto al lavoro non impone, in ogni caso di illegittima interruzione del rapporto, la ricostituzione materiale del periodo di attività non svolto quando il dipendente abbia ottenuto il completo riconoscimento della posizione giuridica, economica e contributiva spettantegli.
  • Il ritardo nell’esecuzione della reintegrazione può fondare, ove ricorrano i relativi presupposti, una distinta domanda risarcitoria, ma non determina automaticamente l’illegittimità del successivo provvedimento di cessazione per raggiunti limiti di età.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaLegittimo affidamento

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