Cassazione Civile, Ordinanza n. 25114/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita di piastrelle: l'acquirente lamentava la presenza di vizi del materiale consegnato e chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni ex art. 1490 c.c. Il primo giudice aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo non provata in modo adeguato la natura dei vizi e, soprattutto, non dimostrata la tempestività della denuncia. In cassazione il compratore ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che documenti, corrispondenza del produttore e testimonianze avrebbero integrato un riconoscimento dei vizi; 2) violazione dell'art. 1495 c.c., assumendo che il riconoscimento dei difetti da parte del venditore sarebbe risultato anche per facta concludentia; 3) insufficiente ed errata motivazione sulla data di scoperta dei vizi, che il ricorrente collocava al momento dell'inizio della posa in opera, dopo l'apertura dei colli; 4) insufficiente ed errata motivazione sulla decadenza dalla denuncia, sostenendo che la denuncia era stata fatta entro tre giorni dalla scoperta di vizi occulti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il preteso riconoscimento dei vizi proveniva, al più, dal produttore terzo e non dal venditore, mentre il riconoscimento idoneo a impedire la decadenza ex art. 1495, comma 2, c.c. deve provenire dalla parte contro cui il diritto si fa valere. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la deduzione del riconoscimento per facta concludentia sollecitava una rivalutazione del merito e non denunciava correttamente un vizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibili congiuntamente il terzo e il quarto motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti rilevato che l'attore non aveva allegato in modo specifico la natura occulta dei vizi né spiegato perché la loro scoperta fosse avvenuta solo dopo la posa in opera, mentre l'onere di provare la tempestività della denuncia grava sul compratore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
garanzia per vizi della cosa venduta
viene richiamato come fondamento dell'azione di risoluzione e risarcimento proposta dall'acquirente per vizi del bene venduto
il riconoscimento dei vizi idoneo a esonerare dalla tempestiva denuncia deve provenire dal venditore e deve essere univoco; inoltre la tempestiva denuncia è condizione necessaria dell'azione di garanzia e la sua prova incombe sul compratore
il riconoscimento idoneo a impedire la decadenza deve provenire dalla parte contro cui il diritto deve farsi valere, non essendo sufficiente la mera conoscenza del fatto da parte dell'obbligato
l'onere di provare la tempestività della denuncia dei vizi grava sul compratore
il vizio di omesso esame o di motivazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito
la violazione di legge non può essere dedotta per contestare la mera valutazione di fatto o il ragionamento presuntivo del giudice di merito
la censura così formulata è stata dichiarata inammissibile perché in realtà mirava a una diversa valutazione dei fatti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nella compravendita, il riconoscimento dei vizi che impedisce la decadenza dalla denuncia deve provenire dal venditore o comunque dalla parte contro cui il diritto di garanzia è fatto valere; la conoscenza del difetto da parte di un terzo, anche se produttore del bene, non è sufficiente.
- La denuncia tempestiva dei vizi costituisce condizione dell'azione di garanzia e il compratore deve allegare e provare non solo la data della denuncia, ma anche la data e le modalità della scoperta, in modo coerente con la natura del vizio dedotto.
- Se il vizio è allegato come occulto, occorre spiegare perché non fosse conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento della consegna o dell'apertura dei colli; una mera indicazione di una data di scoperta non basta se non è giustificata.
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa.
- Il riconoscimento del diritto altrui, rilevante ai fini dell'impedimento della decadenza, richiede una manifestazione univoca di scienza o di verità riferibile al soggetto passivamente legittimato, non essendo sufficiente un comportamento equivoco o imputabile a soggetto estraneo al rapporto.
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