Cassazione Civile, Ordinanza n. 13626/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, notificata nel 2017, con cui veniva richiesto il pagamento di oltre 109 mila euro riferiti a più cartelle esattoriali notificate tra il 2003 e il 2008 per imposte non versate, interessi e sanzioni. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo maturata la prescrizione quinquennale e rilevando anche la mancata prova della notifica di un precedente atto di intimazione del 2015, che secondo l’ente riscossore aveva interrotto la prescrizione. In appello la corte tributaria regionale aveva solo parzialmente riformato, distinguendo tra tributi statali, assoggettati a prescrizione decennale, e sanzioni/interessi, assoggettati a prescrizione quinquennale, e aveva ritenuto validamente notificato l’atto del 2015, ma aveva comunque dichiarato prescritti alcuni crediti, tra cui quelli della cartella più risalente e quelli per sanzioni e interessi di tutte le cartelle. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., dell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la mancata impugnazione del precedente atto di intimazione notificato nel 2015 aveva cristallizzato la pretesa e fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione, con conseguente impossibilità di dichiarare prescritti i crediti già al 2017 senza verificare se l’atto del 2015 fosse stato tempestivamente impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e che l’impugnazione costituisce un onere per il contribuente, necessario per far valere vicende estintive anteriori alla notifica dell’atto. Di conseguenza, se l’intimazione precedente notificata nel 2015 non è stata impugnata nei termini, la pretesa si cristallizza e decorre un nuovo termine di prescrizione: decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi. Poiché la sentenza impugnata non aveva verificato se l’atto del 2015 fosse stato o meno impugnato, ma aveva comunque dichiarato prescritti i crediti al momento della notifica dell’intimazione del 2017, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
L’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile e, se non impugnata, può cristallizzare la pretesa riscossiva, incidendo sulla decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.
È richiamato in relazione all’interruzione della prescrizione, ma la Corte valorizza soprattutto l’effetto preclusivo dell’omessa impugnazione dell’atto interruttivo precedente.
È richiamato per il regime degli effetti dell’interruzione della prescrizione e del successivo decorso del termine.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L’intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente; l’impugnazione non è una mera facoltà ma un onere per far valere prescrizioni già maturate prima della notifica dell’atto.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai termini di impugnazione degli atti tributari.
Per i crediti tributari statali richiamati in sentenza si applica il termine ordinario decennale di prescrizione dopo la cristallizzazione della pretesa.
art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997
Per le sanzioni amministrative tributarie si applica il termine quinquennale di prescrizione.
Per interessi e obbligazioni periodiche si applica il termine quinquennale di prescrizione.
Massime di principio
- L’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto autonomamente impugnabile nel processo tributario; il contribuente ha l’onere di impugnarla se intende far valere prescrizioni o altre vicende estintive maturate prima della sua notifica.
- Se un’intimazione di pagamento precedente non viene impugnata nei termini, la pretesa tributaria si cristallizza e la prescrizione va poi valutata con riferimento al nuovo termine decorrente da quell’atto.
- Nel valutare la prescrizione successiva a un’intimazione non impugnata, occorre distinguere tra tributi, per i quali può operare la prescrizione decennale, e sanzioni/interessi, per i quali opera la prescrizione quinquennale.
- Il giudice di merito non può dichiarare prescritto il credito senza verificare se l’atto interruttivo anteriore sia stato tempestivamente impugnato e quale effetto abbia prodotto sul decorso del termine prescrizionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13604/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13607/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13608/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13610/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13611/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13612/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →