Sentenza del 15/01/2021 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Processo tributario - Decisione con rinvio Corte di Cassazione - Mancata riassunzione - Effetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento relativa all'IRPEF 2007 emessa dopo che la Cassazione aveva cassato la sentenza favorevole al contribuente con rinvio; il ricorrente deduceva che la mancata riassunzione del giudizio da parte delle parti avrebbe dovuto determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a lui favorevole (ossia la nullità dell'atto per mancato contraddittorio) e la conseguente decadenza dell'azione di accertamento e di riscossione. L'appellante contestava altresì l'interpretazione dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 come norma che imponga la riassunzione e sosteneva la formazione di un giudicato interno sulla declaratoria di nullità dell'avviso impugnato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Perugia ha respinto l'appello. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 393 c.p.c., la mancata riassunzione della causa dopo il rinvio disposto dalla Cassazione determina l'estinzione dell'intero processo con la caducazione di tutte le decisioni intervenute nel giudizio (salvo il principio di diritto affermato dalla Cassazione). Ha precisato che, sebbene la riassunzione possa essere compiuta da qualsiasi parte, l'interesse effettivo a riassumere nel processo tributario spetta al contribuente nei confronti del quale l'atto produce effetti; tuttavia l'estinzione conseguente alla mancata riassunzione determina la definitività del provvedimento impositivo e legittima l'emissione dell'intimazione di pagamento notificata. La CTR ha quindi condannato l'appellante alle spese: euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992 - art. 63 comma 2
La mancata riassunzione della causa dopo il rinvio disposto dalla Cassazione determina l'estinzione dell'intero processo nel processo tributario
Codice di procedura civile - art. 393
Principio generale per cui la mancata riassunzione del processo comporta l'estinzione dell'intero procedimento e la caducazione delle decisioni intervenute
Codice di procedura civile - art. 338
Norma richiamata dal ricorrente in tema di efficacia delle sentenze, ma la CTR ha ritenuto che nel processo tributario l'estinzione post-rinvio comporti la definitività dell'atto impositivo
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato solo per descrivere il metodo sintetico con cui era stato determinato il reddito nel pregresso avviso di accertamento
Massime di principio
- La mancata riassunzione del processo dopo rinvio da parte della Corte di Cassazione, in base all'art. 63 d.lgs. 546/1992 e all'art. 393 c.p.c., determina l'estinzione dell'intero giudizio tributario e la caducazione delle decisioni intervenute nel processo di merito.
- Nel processo tributario l'estinzione del giudizio post-rinvio produce la definitività dell'atto impositivo, rendendo legittima la successiva intimazione di pagamento; ciò significa che una sentenza di primo grado favorevole al contribuente non si consolida automaticamente in giudicato se non è stata riassunta la causa.
- La riassunzione può essere formalmente effettuata da qualsiasi parte, ma l'interesse concreto a riassumere (utile in caso di esito favorevole) sussiste soprattutto in capo al contribuente nei confronti del quale l'atto produce effetti: pertanto il contribuente deve vigilare sui termini per evitare l'estinzione dannosa.
- L'estinzione post-rinvio impedisce la formazione di un 'giudicato interno' sulle statuizioni del processo annullato: le pronunce del giudizio rimangono caducate, salvo il principio di diritto eventualmente affermato dalla Cassazione.
- Il dies a quo per la legittimità di successivi atti di liquidazione o riscossione è il momento in cui si è consumato il termine utile per la riassunzione: fino a quel momento l'accertamento non è definitivamente efficace per l'esazione.
- Prassi consigliata: se si è parte interessata a conservare una pronuncia favorevole, monitorare attivamente la riassunzione dopo la cassazione con rinvio; se si è destinatari di un atto impositivo, verificare se il termine per la riassunzione sia decorso prima di considerare l'atto definitivo e intraprendere rimedi.
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