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Sentenza

Sentenza del 15/01/2021 n. 38 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento in rettifica per parziale o omesso versamento I.C.I. anno 2010 (Prot. n. 3XX2 del 10.12.2015, Provv. n. 10XX/2015). L'appellante chiedeva l'annullamento dell'avviso sostenendo che l'immobile era la sua abitazione principale e quindi soggetto a esenzione; ha inoltre censurato la sentenza di primo grado ritenendola errata nella parte in cui avrebbe dubitato che l'immobile fosse la sua abitazione principale e nella parte in cui avrebbe affermato che l'esenzione non spetta quando il contribuente viva nell'abitazione principale da solo, senza che i familiari dimorino con lui.

La decisione

Appello respinto. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (ordinanza n. 20130/24.09.2020 e successive) e la normativa (D.L. 201/2011) secondo le quali l'"abitazione principale" è l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; trattandosi di agevolazione fiscale la norma è di stretta interpretazione. Se i familiari hanno dimora e residenza anagrafica in altro immobile non spetta l'agevolazione salvo provate e documentate esigenze (es. studio, lavoro, o separazione dimostrata). Nel caso concreto non risultano provate ragioni che giustifichino la diversa dimora del nucleo familiare né uno stato di separazione; peraltro lo stesso nucleo familiare risiede altrove dove era stata già riconosciuta l'esenzione. Per tali motivi la decisione di primo grado è confermata. Le spese sono compensate in considerazione della novità giurisprudenziale intervenuta.

Norme richiamate

  • D.L. 201/2011, art. 8, comma 2

    "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"

    La norma richiede la dimora abituale congiunta del contribuente e del suo nucleo familiare; è norma agevolativa di stretta interpretazione e non può essere estesa a situazioni non espressamente previste.

  • D.L. 201/2011, art. 13

    "l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile"

    Conferma i requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica per tutta l'unità familiare e prevede che, in caso di residenze diverse all'interno del medesimo comune, l'agevolazione si applichi per un solo immobile appartenente al nucleo familiare.

  • Costituzione, art. 53

    Rammentato come principio di capacità contributiva, posto a fondamento del rigore nell'interpretazione delle norme agevolative fiscali: le agevolazioni non possono essere estese oltre i limiti previsti.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU/ICI per "abitazione principale" richiede che l'immobile sia la dimora abituale e la residenza anagrafica non solo del titolare ma anche del suo nucleo familiare; il beneficio è di stretta interpretazione.
  • Se componenti del nucleo familiare risiedono o dimorano abitualmente in un immobile diverso, il contribuente deve fornire prova documentale e giustificazioni (es. motivi di studio, lavoro, separazione di fatto o legale) per far valere l'agevolazione sull'altro immobile.
  • La semplice dichiarazione personale non è sufficiente: occorre documentazione (iscrizione anagrafica, bollette, certificazioni) che attesti la dimora abituale e la residenza dei membri del nucleo familiare.
  • In assenza di prova di una frattura del rapporto di convivenza o di altre ragioni oggettive che giustifichino la diversa dimora dei familiari, i coniugi che vivono in immobili diversi costituiscono un unico nucleo ai fini dell'agevolazione e l'esenzione spetta per un solo immobile.
  • La giurisprudenza recente può incidere sull'esito della lite: cambiamenti interpretativi della Cassazione possono giustificare la compensazione delle spese, ma non mutano il principio che le agevolazioni fiscali vanno interpretate restrittivamente.
  • Suggerimento pratico: chi pretende l'esenzione deve anticipare e documentare in giudizio la situazione anagrafica e di fatto del nucleo familiare (residenze, bollette, iscrizione scolastica, contratti di lavoro, eventuali provvedimenti di separazione) per superare la presunzione della coincidenza della casa coniugale con l'abitazione principale.

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