Sentenza del 15/01/2021 n. 38 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento in rettifica per parziale o omesso versamento I.C.I. anno 2010 (Prot. n. 3XX2 del 10.12.2015, Provv. n. 10XX/2015). L'appellante chiedeva l'annullamento dell'avviso sostenendo che l'immobile era la sua abitazione principale e quindi soggetto a esenzione; ha inoltre censurato la sentenza di primo grado ritenendola errata nella parte in cui avrebbe dubitato che l'immobile fosse la sua abitazione principale e nella parte in cui avrebbe affermato che l'esenzione non spetta quando il contribuente viva nell'abitazione principale da solo, senza che i familiari dimorino con lui.
La decisione
Appello respinto. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (ordinanza n. 20130/24.09.2020 e successive) e la normativa (D.L. 201/2011) secondo le quali l'"abitazione principale" è l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; trattandosi di agevolazione fiscale la norma è di stretta interpretazione. Se i familiari hanno dimora e residenza anagrafica in altro immobile non spetta l'agevolazione salvo provate e documentate esigenze (es. studio, lavoro, o separazione dimostrata). Nel caso concreto non risultano provate ragioni che giustifichino la diversa dimora del nucleo familiare né uno stato di separazione; peraltro lo stesso nucleo familiare risiede altrove dove era stata già riconosciuta l'esenzione. Per tali motivi la decisione di primo grado è confermata. Le spese sono compensate in considerazione della novità giurisprudenziale intervenuta.
Norme richiamate
D.L. 201/2011, art. 8, comma 2
"per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"
La norma richiede la dimora abituale congiunta del contribuente e del suo nucleo familiare; è norma agevolativa di stretta interpretazione e non può essere estesa a situazioni non espressamente previste.
D.L. 201/2011, art. 13
"l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile"
Conferma i requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica per tutta l'unità familiare e prevede che, in caso di residenze diverse all'interno del medesimo comune, l'agevolazione si applichi per un solo immobile appartenente al nucleo familiare.
Costituzione, art. 53
Rammentato come principio di capacità contributiva, posto a fondamento del rigore nell'interpretazione delle norme agevolative fiscali: le agevolazioni non possono essere estese oltre i limiti previsti.
Massime di principio
- L'esenzione IMU/ICI per "abitazione principale" richiede che l'immobile sia la dimora abituale e la residenza anagrafica non solo del titolare ma anche del suo nucleo familiare; il beneficio è di stretta interpretazione.
- Se componenti del nucleo familiare risiedono o dimorano abitualmente in un immobile diverso, il contribuente deve fornire prova documentale e giustificazioni (es. motivi di studio, lavoro, separazione di fatto o legale) per far valere l'agevolazione sull'altro immobile.
- La semplice dichiarazione personale non è sufficiente: occorre documentazione (iscrizione anagrafica, bollette, certificazioni) che attesti la dimora abituale e la residenza dei membri del nucleo familiare.
- In assenza di prova di una frattura del rapporto di convivenza o di altre ragioni oggettive che giustifichino la diversa dimora dei familiari, i coniugi che vivono in immobili diversi costituiscono un unico nucleo ai fini dell'agevolazione e l'esenzione spetta per un solo immobile.
- La giurisprudenza recente può incidere sull'esito della lite: cambiamenti interpretativi della Cassazione possono giustificare la compensazione delle spese, ma non mutano il principio che le agevolazioni fiscali vanno interpretate restrittivamente.
- Suggerimento pratico: chi pretende l'esenzione deve anticipare e documentare in giudizio la situazione anagrafica e di fatto del nucleo familiare (residenze, bollette, iscrizione scolastica, contratti di lavoro, eventuali provvedimenti di separazione) per superare la presunzione della coincidenza della casa coniugale con l'abitazione principale.
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