Sentenza del 15/01/2021 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES - IRAP - Deduzione (ACE) - Condizioni per fruizione della agevolazione - Indebita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Venivano contestate, ai fini IRES e IRAP per gli anni 2012-2015, l'indebita deduzione dell'ACE (rendimento nozionale del nuovo capitale proprio) relativa a versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale e la deducibilita' di interessi passivi capitalizzati nelle rimanenze. L'Agenzia sosteneva che i versamenti in conto futuro aumento di capitale costituiscono finanziamenti a titolo di debito fino alla effettiva delibera e iscrizione dell'aumento nel registro delle imprese e quindi non rientrano nel nuovo capitale proprio richiesto dalla disciplina ACE; inoltre contestava la capitalizzazione degli interessi in mancanza di prova che i finanziamenti fossero destinati a processi produttivi prolungati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Perugia ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado e respingendo i ricorsi della societa'. In particolare il Collegio ha ritenuto: i versamenti in conto futuro aumento di capitale non producono nuovo capitale proprio fintanto che non sia iscritta la delibera di aumento nel registro delle imprese, percio' non sono deducibili ai fini ACE; gli oneri finanziari richiamati dalla contribuente non erano adeguatamente provati come direttamente riferibili a processi produttivi di lunga durata e quindi non potevano essere capitalizzati nelle rimanenze; infine l'eccezione di incertezza normativa per escludere le sanzioni e' stata rigettata. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 1 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (ACE)
L'agevolazione riguarda il rendimento nozionale del 'nuovo capitale proprio'; per fruirne e' necessario che vi sia effettivo incremento del patrimonio netto. I versamenti in conto futuro aumento di capitale, fino all'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, costituiscono soltanto un apporto potenziale e mantengono carattere di indebitamento/restaurabilita', quindi non rientrano nel presupposto dell'agevolazione.
art. 96 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Disciplina i limiti di deducibilita' degli interessi passivi (regole del 30% del ROL e disciplina della capitalizzazione). Gli interessi non sono deducibili come costo delle rimanenze salvo si tratti di finanziamenti contratti specificamente per ottenere beni che richiedono un processo produttivo significativamente prolungato.
d.m. 14 marzo 2012
Regolamentazione tecnica dell'ACE che trae i dati del 'capitale proprio' dal bilancio. L'interpretazione della contribuente che includeva automaticamente i versamenti in conto futuro aumento di capitale tra le variazioni in aumento del capitale proprio e' stata ritenuta non persuasiva alla luce della necessita' di un effettivo incremento patrimoniale.
art. 6 comma 1 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Prevede la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione per le controversie definibili; questa norma ha reso tempestiva la notifica dell'appello nonostante la decorrenza formale del termine semestrale precedente.
art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)
Consente l'esclusione delle sanzioni in caso di errore determinato da oggettiva incertezza normativa. Il Collegio ha ritenuto che tale condizione non ricorresse nel caso di specie.
Cass. sez. I, 3 dicembre 2018, n. 31186 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui i versamenti in conto futuro aumento di capitale conservano natura di credito nei confronti dei soci fino all'effettiva formalizzazione e iscrizione dell'aumento, con il conseguente diritto dei soci alla restituzione se l'aumento non si perfeziona.
Massime di principio
- I versamenti dei soci 'in conto futuro aumento di capitale' sono, di regola, finanziamenti a titolo di debito e non costituiscono nuovo capitale proprio fino all'iscrizione della delibera di aumento nel registro delle imprese; pertanto non danno diritto all'agevolazione ACE finche' non si perfeziona l'aumento.
- Per ottenere l'ACE e' necessario dimostrare l'effettivo incremento del patrimonio netto con documentazione formale (delibera assembleare e iscrizione nel registro delle imprese); la sola disponibilita' finanziaria non e' sufficiente.
- La capitalizzazione degli interessi nei costi delle rimanenze e' ammessa solo se il finanziamento e' specificamente destinato a beni che richiedono un processo produttivo significativamente prolungato; occorre documentare la destinazione e la natura del processo produttivo.
- L'esclusione delle sanzioni per 'incertezza normativa' e' possibile solo se esiste una vera e propria confusione normativa o contrasto interpretativo oggettivo; l'errata interpretazione non basata su elementi di reale ambiguita' non giustifica l'esclusione.
- In fase preventiva e probatoria e' opportuno formalizzare e registrare tempestivamente gli aumenti di capitale, specificare contrattualmente la natura degli apporti societari (capitale vs prestito), e conservare evidenze che colleghino finanziamenti a specifiche attivita' produttive quando si intende capitalizzare oneri finanziari.
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