Sentenza del 15/01/2021 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Sanzioni - Principio "favor rei" - Prevalenza su ultrattività sanzioni - "Lieve inadempimento" - Omesso versamento rata - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa alla rata n.6 e alle correlate sanzioni per decadenza dalla rateazione di un avviso bonario 2013, per omesso versamento di una rata. La ricorrente chiedeva il riconoscimento del beneficio sanzionatorio del "lieve inadempimento" (trattamento a 1/3 sulle rate pagate) invocando la buona fede e l'errore incolpevole dovuto allo scarto di un pagamento telematico e sostenendo che il principio del favor rei avrebbe dovuto prevalere sulle norme di ultrattività
La decisione
L'appello è stato respinto. La CTR ha ritenuto che l'art.15-ter DPR 602/73 (introdotto dal d.lgs. n.159/2015) non trova applicazione alla fattispecie poiché la vicenda riguarda il periodo d'imposta 2013 (l'art.15-ter è operativo dal periodo d'imposta 2014) e, soprattutto, perché si è trattato di decadenza per omesso versamento di una rata disciplinata dal comma 1 dell'art.15-ter, che prevede la sanzione piena del 30% anche sulle rate già versate. La Commissione ha aggiunto che la decadenza non è esclusa dalla colpa (il mancato controllo dell'esito del pagamento telematico è errore colpevole) e ha compensato tra le parti le spese di lite per la non perspicuità del quadro normativo
Norme richiamate
art. 15-ter DPR 602/1973
comma 1, comma 3, comma 5
La norma distingue i casi di lieve inadempimento (comma 3 e comma 5) — con possibilità di iscrizione a ruolo della sola frazione non pagata e applicazione della sanzione commisurata all'importo non pagato/ritardato — dai casi di omesso versamento che determinano la decadenza disciplinata dal comma 1; nel caso di decadenza per omesso versamento si applica la sanzione piena del 30% anche sulle rate versate. La disposizione invocata (comma 5) non è applicabile alla fattispecie perché riguarda ipotesi diverse dall'omesso versamento e, in ogni caso, è operativa dal periodo di imposta 2014
d.lgs. n.159/2015
introduzione dell'art.15-ter
Ha introdotto modifiche in materia di rateazione e sanzioni a decorrere dal periodo d'imposta 2014; non ha efficacia retroattiva per fatti anteriori
art. 3 d.lgs. n.472/1997
Principio del "favor rei" in materia sanzionatoria tributaria: soggetto che beneficia di trattamento più favorevole. Tuttavia, secondo la decisione, il principio non può essere invocato per applicare retroattivamente una disciplina sanzionatoria entrata in vigore per periodi d'imposta successivi se la fattispecie concreta rientra in una fattispecie diversa (decadenza per omesso versamento) che il testo normativo disciplina con sanzione piena
art. 13 d.lgs. n.471/1997
richiamata ex art.15-ter comma 5
Si applica la sanzione commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'art.15-ter comma 3 e 5; non rilevante per la decadenza da omesso versamento disciplinata dal comma 1
Circolare Agenzia delle Entrate 4/E del 4 marzo 2016
Citata dalla ricorrente come elemento secondo cui alcuni atti non si erano consolidati; la sentenza non attribuisce alla circolare efficacia tale da modificare l'operatività delle norme o conferire effetto retroattivo alle stesse
Massime di principio
- Verificare esattamente la fattispecie concreta: la distinzione tra "omesso versamento" e "lieve inadempimento" è determinante per l'applicazione della sanzione; il lieve inadempimento è tipizzato e limitato a ipotesi specifiche (es. insufficiente versamento entro soglie percentuali/importi o ritardo limitato della prima rata).
- Le modifiche sanzionatorie introdotte dal d.lgs. n.159/2015 (art.15-ter DPR 602/73) operano dal periodo d'imposta 2014: non si possono applicare retroattivamente i benefici da esse previsti a fatti anteriori, salvo espressa previsione normativa.
- In caso di decadenza per omesso versamento (comma 1), si applica la sanzione piena (30%) anche sulle rate precedentemente versate; il beneficio del trattamento ridotto non si applica a questa ipotesi.
- Il principio del favor rei non consente, di per sé, di estendere l'applicazione di una disciplina più favorevole a fatti anteriori alla sua entrata in vigore né a cambiare la qualificazione fattuale che determina l'applicabilità di una specifica sanzione.
- La buona fede del contribuente e il carattere telematico dell'operazione non sempre escludono la colpa: il mancato controllo dell'esito di pagamenti telematici può integrare errore colpevole e precludere il beneficio del lieve inadempimento.
- In presenza di norme o profili di interpretazione non perspicui, i giudici possono compensare le spese tra le parti; questo va considerato nella valutazione del rischio di impugnare.
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