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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07234/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto/subappalto intercorrente tra una società committente e un appaltatore, nel cui ambito era stata impiegata una cooperativa. L'ente previdenziale ha agito nei confronti del committente, qualificandolo come coobbligato solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per ottenere contributi e somme aggiuntive dovuti dall'appaltatore. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'INPS fosse decaduto dalla facoltà di richiedere tali somme per decorso del termine biennale dalla cessazione dell'appalto. In cassazione l'INPS ha dedotto: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il termine di decadenza di due anni non si applica all'azione degli enti previdenziali, i quali sarebbero soggetti al solo termine di prescrizione; 2) questione, già assorbita in appello, sulla portata dell'obbligazione solidale del committente, cioè se essa comprenda solo i contributi o anche le sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione applicabile ratione temporis, non si estende all'azione dell'ente previdenziale nei confronti del committente, che resta soggetta al solo termine di prescrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Poiché la Corte territoriale non si era uniformata a tale principio e restava da esaminare, in sede di rinvio, la questione sull'estensione della responsabilità solidale, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime della responsabilità solidale del committente previsto dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, l'ente previdenziale che agisca per il recupero di contributi e accessori non è soggetto al termine di decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto, ma al solo termine di prescrizione.
  • Quando il giudice di appello accoglie una questione preliminare o assorbente e non decide su ulteriori profili della domanda o dell'eccezione, tali profili devono essere riesaminati dal giudice di rinvio.
  • In sede di legittimità, la violazione di un principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di cassazione sul regime temporale di una norma integra motivo di cassazione della sentenza che se ne sia discostata.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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