Cassazione Civile, Ordinanza n. 07234/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto/subappalto intercorrente tra una società committente e un appaltatore, nel cui ambito era stata impiegata una cooperativa. L'ente previdenziale ha agito nei confronti del committente, qualificandolo come coobbligato solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per ottenere contributi e somme aggiuntive dovuti dall'appaltatore. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'INPS fosse decaduto dalla facoltà di richiedere tali somme per decorso del termine biennale dalla cessazione dell'appalto. In cassazione l'INPS ha dedotto: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il termine di decadenza di due anni non si applica all'azione degli enti previdenziali, i quali sarebbero soggetti al solo termine di prescrizione; 2) questione, già assorbita in appello, sulla portata dell'obbligazione solidale del committente, cioè se essa comprenda solo i contributi o anche le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione applicabile ratione temporis, non si estende all'azione dell'ente previdenziale nei confronti del committente, che resta soggetta al solo termine di prescrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Poiché la Corte territoriale non si era uniformata a tale principio e restava da esaminare, in sede di rinvio, la questione sull'estensione della responsabilità solidale, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto, previsto per l'azione dell'appaltatore/committente nei confronti delle obbligazioni lavoristiche, non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali contro il committente; per tale azione opera il solo termine di prescrizione.
art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004
Disposizione richiamata come fonte di modifica dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
art. 1, comma 911, l. n. 296/2006
Disposizione richiamata come ulteriore modifica dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
art. 21 d.l. n. 5/2012 conv. con l. n. 35/2012
Richiamato per delimitare la versione dell'art. 29 applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Nel regime della responsabilità solidale del committente previsto dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, l'ente previdenziale che agisca per il recupero di contributi e accessori non è soggetto al termine di decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto, ma al solo termine di prescrizione.
- Quando il giudice di appello accoglie una questione preliminare o assorbente e non decide su ulteriori profili della domanda o dell'eccezione, tali profili devono essere riesaminati dal giudice di rinvio.
- In sede di legittimità, la violazione di un principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di cassazione sul regime temporale di una norma integra motivo di cassazione della sentenza che se ne sia discostata.
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