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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20153/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Una persona aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di competenze professionali maturate nell'assistenza prestata in un giudizio di divisione. L'opponente aveva dedotto di non avere mai conferito l'incarico e, in via preliminare, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando il foro del consumatore, in quanto residente in un diverso circondario giudiziario. Il professionista aveva aderito all'eccezione. Il tribunale, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, aveva dichiarato la competenza del tribunale indicato come competente, revocato il decreto ingiuntivo e disposto la cancellazione della causa dal ruolo, senza statuire sulle spese, ritenendo che il foro del consumatore fosse derogabile e che, per effetto dell'adesione dell'opposto, non vi fosse soccombenza tale da giustificare una condanna alle spese. Con il ricorso per cassazione la parte opponente ha censurato l'ordinanza per violazione degli artt. 33, comma 2, lett. u), e 66-bis d.lgs. 206/2005, nonché degli artt. 38, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che il foro del consumatore è inderogabile e che, anche in caso di adesione all'eccezione di incompetenza, il giudice adito deve provvedere sulle spese del giudizio di opposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha chiarito che l'impugnazione, pur formalmente proposta ai sensi dell'art. 42 c.p.c., andava qualificata come ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza resa ex art. 14 d.lgs. 150/2011, essendo l'unico mezzo esperibile contro un provvedimento non appellabile e decisorio. Nel merito ha affermato che il foro del consumatore costituisce ipotesi di competenza territoriale inderogabile e che, pertanto, il giudice dichiaratosi incompetente non poteva ritenere di essere privo del potere di statuire sulle spese del procedimento. È stata quindi cassata in parte qua l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato per qualificare il mezzo di impugnazione, ma nel caso concreto il ricorso è stato riqualificato come ricorso straordinario per cassazione

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    l'ordinanza resa in tale procedimento, essendo decisoria e non appellabile, è direttamente ricorribile per cassazione

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005

    il foro del consumatore è considerato dalla Corte come foro territoriale inderogabile

  • art. 66-bis d.lgs. n. 206/2005

    richiamato insieme all'art. 33 cod. consumo per fondare l'inderogabilità del foro del consumatore

  • art. 38, comma 2, c.p.c.

    non applicabile per superare l'inderogabilità del foro del consumatore

  • art. 279, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla natura decisoria della pronuncia

  • art. 91 c.p.c.

    il giudice deve provvedere sulle spese secondo soccombenza quando definisce la controversia o una fase con provvedimento decisorio

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese e all'erroneità dell'omessa statuizione

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per la tempestività del ricorso proposto nel termine breve

Massime di principio

  • Il foro del consumatore integra una competenza territoriale inderogabile, sicché non può essere trattato come foro derogabile né eluso mediante il richiamo alla disciplina generale dell'art. 38 c.p.c.
  • L'ordinanza che definisce il tema della competenza in un procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011, quando abbia contenuto decisorio e non sia appellabile, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
  • Anche quando la controparte aderisca all'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, il giudice adito che si dichiari incompetente deve comunque statuire sulle spese del procedimento; l'adesione all'eccezione non elimina automaticamente la soccombenza virtuale o il dovere di provvedere sulle spese.
  • L'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento decisorio che chiude la fase processuale integra un vizio censurabile con il mezzo di impugnazione ordinario/straordinario corretto, secondo la natura del provvedimento e non secondo la sola formula impiegata dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
IstitutiOnere della prova

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