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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28227/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda un soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso e ai reati-fine. L’interessato aveva chiesto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche presso idonea struttura terapeutica, deducendo condizioni di salute incompatibili con la detenzione inframuraria: celiachia, stato ansioso-depressivo e dipendenza da alcolici, oltre alla presunta insufficienza delle cure prestate in istituto. Il Tribunale del riesame aveva confermato il rigetto dell’istanza. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è denunciata violazione di legge e vizio di motivazione per asserita errata interpretazione delle conclusioni peritali e sottovalutazione del rischio suicidiario; con il secondo si è dedotta la contraddittorietà e illogicità della motivazione per aver qualificato come compatibile col carcere una situazione che, secondo la difesa, la perizia descriveva come incompatibile, richiedente invece un trattamento intensivo, continuativo e multidisciplinare, preferibilmente in ambiente esterno al carcere.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il Tribunale del riesame aveva travisato le conclusioni del perito, trascurando il dato centrale dell’ideazione suicidiaria e del concreto e attuale pericolo di atti autolesivi. Ha rilevato che il giudice cautelare si era limitato ad affermare, in modo non adeguatamente approfondito, la compatibilità del detenuto con il regime carcerario e l’adeguatezza del trattamento interno, senza confrontarsi con la necessità di un programma terapeutico esterno prospettata in perizia. Perciò ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    violazione della legge penale o processuale penale

    viene richiamato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare l’erronea applicazione della disciplina cautelare e il travisamento motivazionale

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

    viene utilizzato per censurare la motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla compatibilità carceraria e alla valutazione delle risultanze peritali

  • art. 275, comma 4-bis c.p.p.

    è richiamato dalla difesa quale norma rilevante per la valutazione delle condizioni di salute e della compatibilità con la misura custodiale

  • art. 299, comma 4-ter c.p.p.

    è richiamato dalla difesa quale base normativa della richiesta di sostituzione della misura cautelare per ragioni sanitarie

  • art. 27 Cost.

    è evocato a sostegno del principio di umanità della pena e del dovere di trattare il detenuto in modo rispettoso della dignità personale

  • art. 32 Cost.

    è evocato a fondamento del diritto alla salute del soggetto sottoposto a restrizione

  • art. 416-bis c.p.

    indica il titolo di reato per cui il soggetto è sottoposto a misura cautelare

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    è la norma in base alla quale la Corte dispone il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    viene richiamato per l’annotazione e l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    viene richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione sulla compatibilità tra condizioni di salute del detenuto e regime carcerario deve confrontarsi in modo effettivo con le risultanze specialistiche, senza limitarsi a formule apodittiche sulla generica compatibilità della permanenza in istituto.
  • Il giudice non può trascurare il profilo del rischio suicidiario quando la perizia lo qualifichi come concreto e attuale, specie se collegato a disturbi psichici cronici e a gesti autolesivi già valorizzati dallo specialista.
  • La mera affermazione di adeguatezza del trattamento intramurario non è sufficiente se la consulenza tecnica prospetta la necessità di un programma terapeutico esterno, intensivo e multidisciplinare, quale soluzione maggiormente idonea rispetto al contesto carcerario.
  • Integra vizio di motivazione il provvedimento cautelare che travisi o legga in modo parziale le conclusioni peritali, omettendo il confronto con il dato clinico decisivo ai fini della misura richiesta.
  • Quando la decisione sulla misura cautelare incide sul diritto alla salute del detenuto, il giudice deve dare conto in modo specifico e completo delle ragioni per cui ritiene comunque compatibile il mantenimento in carcere.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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