Cassazione Civile, Ordinanza n. 22422/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Amministrazione a un'istanza di rimborso IRPEF presentata da un contribuente in relazione all'imposta trattenuta dal sostituto su operazioni di alienazione anticipata di stock options. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione del contribuente, ritenendo corretto il riconoscimento del rimborso anche in considerazione del fatto che alcuni uffici territoriali dell'Agenzia avrebbero trattato in modo diverso casi ritenuti sovrapponibili. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., perché la decisione d'appello si sarebbe limitata a una adesione acritica alla sentenza di primo grado, senza esporre il percorso logico-giuridico né confrontarsi con i motivi di gravame; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 51, comma 2, lett. g-bis, TUIR, in tema di disciplina fiscale delle stock options e dei requisiti per il relativo regime agevolato. Il resistente ha depositato memoria e ha anche eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza notificata, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile la memoria del resistente, ma ha respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso perché agli atti risultava comunque depositata copia della sentenza impugnata con attestazione di ricezione. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione apparente: la CTR si era limitata a confermare la decisione di primo grado con formule generiche e con argomentazioni estranee al thema decidendum, senza alcun effettivo esame critico dei motivi di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia-Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
rito camerale di legittimità
Per i ricorsi depositati prima del 30 ottobre 2016 e fissati successivamente in camera di consiglio, la parte intimata può depositare memoria nei termini del controricorrente, in luogo della discussione orale non più consentita.
nei termini di cui all'art. 370 c.p.c.
Richiamato per delimitare i termini di deposito del controricorso, rispetto ai quali la memoria del resistente è stata ritenuta ammissibile nei casi indicati dalla disciplina transitoria.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
violazione degli artt. 36 del d.lgs. n.546 del 1992
La sua violazione è stata dedotta come parametro della nullità per motivazione insufficiente o apparente della sentenza tributaria.
violazione ... dell'art. 132 cod.proc.civ.
La motivazione meramente apparente o per relationem, priva di autonomo processo deliberativo e di confronto con i motivi di gravame, determina nullità della sentenza.
art. 111 Cost.
nonché dell'art.111 Cost.
Il canone costituzionale del giusto processo esige una motivazione effettiva e percepibile della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
ai sensi dell'art.360, primo comma, num.4 cod. proc. civ.
È il parametro del motivo di ricorso utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
ai sensi dell'art.360, primo comma, num.3 cod. proc.civ.
È il parametro del secondo motivo, volto a denunciare la violazione della disciplina sostanziale sulle stock options.
art. 51, comma 2 bis, d.lgs. n. 546 del 1992
verifica della sussistenza della condizione di incedibilità nei tre anni e del mantenimento nei cinque anni successivi all’investimento
Richiamato come disciplina fiscale delle stock options e dei requisiti richiesti per il relativo trattamento; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
art. 51, comma 2, lett. g-bis, TUIR
Norma sostanziale invocata nel secondo motivo per contestare la spettanza del rimborso in materia di stock options; il relativo esame resta assorbito.
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non consente di ricostruire il fondamento decisionale perché si limita a formule generiche o alla mera adesione alla pronuncia di primo grado senza confronto critico con i motivi di gravame.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello indica, anche sinteticamente, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di appello o l'identità delle questioni già decise in primo grado, in modo da rendere percepibile un autonomo percorso argomentativo.
- Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata non è fondata se dagli atti risulta comunque depositata una copia della sentenza con attestazione idonea a provare la notificazione o la ricezione.
- Quando un motivo di ricorso investe la nullità della sentenza per difetto di motivazione e viene accolto, resta assorbito l'esame dei motivi che contestano il merito sostanziale della decisione.
- In materia tributaria, il giudice di merito deve esaminare specificamente i presupposti applicativi della disciplina fiscale invocata; la conferma della decisione di primo grado non può fondarsi su considerazioni estranee al thema decidendum o su richiami generici all'esigenza di evitare disparità di trattamento.
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