Cassazione Civile, Ordinanza n. 15332/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato da una società datrice di lavoro a un dirigente, a seguito di una contestazione disciplinare fondata su alcune e-mail ritenute indice di un sistema illecito di intercettazione di lettere-test e di falsazione dei dati del recapito. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso che tali e-mail fossero idonee a provare la responsabilità del dirigente e la sua consapevolezza del fenomeno illecito, rilevando che le comunicazioni erano poche, in un arco temporale di tre anni, e che non emergevano elementi univoci di coinvolgimento diretto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2119, 1175, 1375, 2104, 2105 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che dalle e-mail risultasse la piena consapevolezza del dirigente del sistema illecito e delle attività dei sottoposti; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., contestando che la Corte territoriale avesse gravato il datore di lavoro di un onere probatorio non dovuto, poiché la ricezione delle e-mail sull'account aziendale del dirigente avrebbe dovuto presumersi conosciuta dal destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure della società mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e del contenuto delle e-mail, attività preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Quanto al primo motivo, la Corte ha ricordato che la verifica della concreta ricorrenza della giusta causa ex art. 2119 c.c. è giudizio di fatto riservato al merito, sindacabile solo nei limiti della ragionevolezza della sussunzione. Quanto al secondo, ha osservato che la Corte d'appello non aveva escluso la ricezione delle e-mail, ma aveva negato che esse, per contenuto e numero, provassero la consapevolezza del lavoratore del fenomeno illecito; pertanto non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., perché il datore di lavoro resta onerato della prova integrale della giusta causa, inclusi i presupposti psicologici. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La giusta causa di licenziamento è una clausola generale da concretizzare secondo i parametri dell'ordinamento; l'accertamento della sua sussistenza in fatto spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità nella sussunzione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso, senza una specifica autonoma applicazione decisoria da parte della Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso, senza una specifica autonoma applicazione decisoria da parte della Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso, senza una specifica autonoma applicazione decisoria da parte della Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso, senza una specifica autonoma applicazione decisoria da parte della Corte.
Invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove.
Il datore di lavoro è tenuto a provare integralmente i fatti costitutivi della giusta causa di licenziamento, compresi i presupposti psicologici; non vi è violazione della norma se il giudice di merito accerta in fatto l'insufficienza della prova offerta.
Applicato per la liquidazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In materia di licenziamento disciplinare, la verifica della giusta causa ex art. 2119 c.c. si articola in un giudizio di sussunzione del fatto accertato nella clausola generale; tale giudizio è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o dell'irragionevolezza manifesta.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle risultanze istruttorie, attività riservate in via esclusiva al giudice di merito.
- Il datore di lavoro che intenda giustificare il licenziamento disciplinare deve provare l'intera fattispecie costitutiva dell'illecito contestato, inclusi gli elementi soggettivi e i presupposti psicologici posti a fondamento della sanzione espulsiva.
- La mera ricezione di comunicazioni aziendali non basta, di per sé, a dimostrare la consapevolezza del lavoratore rispetto a un fenomeno illecito, quando il contenuto delle comunicazioni e il contesto temporale non consentano di ricondurvi in modo univoco la responsabilità del dipendente.
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