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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25168/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le società avevano chiesto il rimborso dell’IVA per più annualità, a seguito di avvisi di rettifica e di silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria. Il giudice tributario regionale aveva accolto i loro appelli ritenendo che la definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della L. n. 289/2002 avesse fatto venir meno la causa ostativa al rimborso e che vi fosse inoltre un legittimo affidamento delle società in base a una risposta resa dalla Direzione regionale. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 16 L. n. 289/2002, assumendo che i crediti chiesti a rimborso coincidevano, in tutto o in parte, con posizioni già oggetto di rettifica e poi definite con condono, sicché non potevano essere restituiti; 2) violazione dell’art. 10 L. n. 212/2000, contestando il riconoscimento del legittimo affidamento, poiché la risposta dell’Amministrazione sarebbe stata resa su un quesito riferito a rimborsi sospesi e comunque non avrebbe potuto incidere sulla debenza del tributo. In via pregiudiziale, una delle società ha eccepito la tardività della notifica del ricorso nei suoi confronti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso notificato nei confronti di una delle società, ritenendo che non ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale né processuale e che, quindi, l’impugnazione dovesse essere notificata a ciascuna parte entro il termine ordinario. Quanto all’altra società, la Corte ha accolto entrambi i motivi: ha affermato che il condono ex art. 16 L. n. 289/2002 estingue definitivamente il debito tributario e, fuori dall’ipotesi eccezionale di soccombenza dell’Amministrazione, non consente la restituzione di somme già versate; ha inoltre escluso la configurabilità del legittimo affidamento tutelabile, osservando che la risposta amministrativa si riferiva a una situazione diversa da quella processuale concreta e che, comunque, l’erronea prassi o interpretazione dell’Amministrazione non può creare un vincolo idoneo a incidere sulla debenza del tributo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    «se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio»

    si applica solo quando l’impugnazione non sia stata proposta contro tutte le parti del giudizio di primo grado in cause inscindibili o dipendenti; non opera quando le pretese sono autonome e non vi è dipendenza tra i rapporti.

  • art. 16, L. n. 289/2002

    il condono/lite pendente definisce in via definitiva il rapporto tributario; le somme già versate non sono restituibili, salvo l’eccezione della soccombenza dell’Amministrazione nei giudizi di merito.

  • art. 10, L. n. 212/2000

    la tutela dell’affidamento non deriva da qualunque risposta o prassi dell’Amministrazione; può incidere sulla debenza del tributo solo in presenza di circostanze concrete eccezionali e di un errore incolpevole del contribuente, non quando vi siano mere indicazioni interpretative generali o quesiti non pertinenti al caso concreto.

  • art. 11, L. n. 212/2000

    l’interpello presuppone obiettive condizioni di incertezza interpretativa e una questione concreta e personale; una richiesta che non individui correttamente il problema interpretativo non integra i presupposti dell’istituto.

  • art. 23 Cost.

    l’Amministrazione finanziaria non può attribuirsi un potere normativo vincolante per i giudici attraverso mere opinioni interpretative.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso esaminati, formulati come violazione di legge.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari con più parti, l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. è necessaria solo se l’impugnazione manca nei confronti di parti che, per inscindibilità o dipendenza dei rapporti, devono partecipare unitariamente al grado di impugnazione; quando invece le posizioni sostanziali sono autonome, la notifica tardiva a una parte non si sana con la riunione disposta in appello.
  • La definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 16 L. n. 289/2002 estingue il rapporto tributario in modo definitivo e, fuori dall’ipotesi espressamente prevista di soccombenza dell’Amministrazione, preclude la restituzione delle somme già pagate anche se eccedenti rispetto all’importo dovuto per il condono.
  • Il legittimo affidamento del contribuente può incidere sulla pretesa tributaria solo in presenza di una specifica situazione di incertezza o di errore incolpevole riconducibile a circostanze concrete eccezionali; non è sufficiente un mero atto interpretativo o una risposta amministrativa resa su un quesito non corrispondente alla fattispecie reale.
  • L’interpello tributario richiede una questione concreta, personale e oggettivamente incerta; se la richiesta non individua correttamente il problema interpretativo, la risposta dell’Amministrazione non può vincolarla oltre i limiti del caso rappresentato.
  • Le interpretazioni o prassi dell’Amministrazione non possono assumere valore normativo vincolante tale da alterare la riserva di legge in materia tributaria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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