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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23994/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino pakistano aveva presentato domanda di protezione internazionale in Italia. L'Unità Dublino del Ministero dell'Interno disponeva il suo trasferimento in Austria, Stato che aveva già esaminato una precedente domanda internazionale e aveva accettato la ripresa in carico ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. d), del Reg. (UE) n. 604/2013. Il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso avverso l'ordine di trasferimento. In cassazione il richiedente proponeva tre motivi, ma nel testo esaminato emerge soprattutto la censura sulla validità della procura speciale: il ricorrente sosteneva che, per i ricorsi in materia Dublino, la legge non richiederebbe formalità ulteriori oltre all'autenticazione della firma del difensore e che la data di rilascio della procura, indicata nell'atto, sarebbe stata sufficiente; deduceva anche violazione dei principi di conservazione degli atti, diritto di difesa, art. 24 Cost. e art. 6 CEDU, lamentando un eccessivo formalismo. Dopo la proposta di definizione anticipata, depositava nuova procura e memoria, insistendo sulla validità della procura originaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nei ricorsi per cassazione contro i provvedimenti emessi in materia Dublino, la procura speciale debba essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e tale posteriorità debba essere certificata dal difensore; la sola autenticazione della firma non basta. Poiché la procura originariamente depositata riportava la data di rilascio ma non conteneva la necessaria certificazione della data da parte del difensore, il ricorso era inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la decisione finale ha confermato la proposta di definizione anticipata, e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 25/2008

    "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    Richiede, a pena di inammissibilità, che la procura per il ricorso per cassazione sia conferita dopo la comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi espressamente tale data.

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    La disposizione è interpretata nel senso che la certificazione della data è requisito speciale ed ulteriore rispetto alla mera autenticazione della sottoscrizione.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come termine di raffronto rispetto alla procura speciale nei giudizi ordinari.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come termine di raffronto rispetto alla procura speciale per il ricorso per cassazione.

  • art. 159 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno del principio di conservazione degli atti, ma non ritenuto idoneo a superare il requisito formale speciale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il formalismo non dovrebbe comprimere il diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che la soluzione adottata è compatibile con la giurisprudenza CEDU sul maggior formalismo consentito nel giudizio di cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Regola la proposta di definizione anticipata e la successiva decisione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria difensiva depositata dal ricorrente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata, la Corte ritiene applicabile la sanzione per abuso del processo, con condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 18, par. 1, lett. d), Reg. (UE) n. 604/2013

    Costituisce la base del trasferimento verso lo Stato membro che aveva già esaminato la domanda di protezione internazionale e aveva accettato la ripresa in carico.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso decisioni in materia di protezione internazionale o Dublino, la procura speciale è valida solo se conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se tale posteriorità è certificata dal difensore; la sola indicazione della data o la sola autenticazione della firma non sono sufficienti.
  • La disciplina speciale sulla procura nei giudizi di protezione internazionale introduce un requisito formale ulteriore rispetto alle regole generali degli artt. 83 e 365 c.p.c.; il mancato rispetto di tale requisito comporta inammissibilità del ricorso.
  • La successiva produzione di una nuova procura non sana la mancanza originaria della certificazione richiesta dalla norma speciale, quando il vizio riguarda un requisito di validità della procura al momento della proposizione del ricorso.
  • Nel giudizio di cassazione è consentito un livello di formalismo procedurale più elevato, purché la disciplina resti coerente con la funzione nomofilattica del giudizio e con il precedente contraddittorio di merito; tale formalismo non integra necessariamente violazione dell'art. 6 CEDU.
  • La conferma della proposta di definizione anticipata può legittimare l'applicazione della sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale misura di contrasto all'abuso del processo, da valutarsi secondo le caratteristiche del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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